Per il 2026 è confermato il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, introdotto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). La misura, attuata sulla base del decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e gestita operativamente dall’Agenzia delle Entrate e dalla Struttura di missione ZES presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostiene i programmi di investimento iniziale realizzati nelle regioni del Mezzogiorno e in specifiche aree di Abruzzo, Marche e Umbria, tramite un’agevolazione fiscale commisurata ai nuovi beni strumentali acquisiti.
Finalità del bando
Il credito d’imposta ZES unica 2026 ha la finalità di favorire il rafforzamento produttivo delle aree assistite del Mezzogiorno e delle zone ammissibili delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, riducendo il divario economico e infrastrutturale rispetto al resto del Paese. L’intervento punta ad attrarre nuovi investimenti, consolidare la presenza delle imprese già insediate e promuovere progetti di ampliamento e ammodernamento delle strutture produttive esistenti.
L’agevolazione è configurata come misura fiscale automatica, concessa sotto forma di credito d’imposta commisurato a una quota del costo dei beni agevolabili, in coerenza con le intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
Beneficiari
Possono accedere al credito tutte le imprese che realizzano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato, purché già operative o che si insedino nelle aree ammissibili. L’agevolazione si applica agli investimenti realizzati in strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
- sono ammessi investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o di nuovo insediamento nella ZES unica;
- il credito è riconosciuto nel limite delle risorse complessive stanziate e ripartite per annualità e per territorio, come previsto dalla normativa di riferimento;
- rientrano tra i beneficiari anche le grandi imprese, nei limiti e con le intensità di aiuto stabilite per ciascuna regione.
Soggetti non ammessi
L’agevolazione non è riconosciuta in favore di tutti i settori e di tutte le imprese. Sono espressamente esclusi i soggetti che operano in specifici comparti e quelli che non presentano requisiti di solidità economico-finanziaria o di regolarità societaria.
- Imprese operanti nei settori dell’industria siderurgica, dell’industria carbonifera e della lignite.
- Imprese attive nei settori dei trasporti e delle relative infrastrutture, ad eccezione delle attività di magazzinaggio e supporto ai trasporti.
- Imprese attive nei settori della produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e nelle relative infrastrutture energetiche.
- Investimenti nel settore della banda larga.
- Imprese operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
- Imprese in stato di liquidazione o scioglimento.
- Imprese in difficoltà, secondo la definizione del regolamento (UE) n. 651/2014.
Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per il settore forestale e per il settore della pesca e acquacoltura, il regime di credito d’imposta è disciplinato da specifiche disposizioni (articolo 16-bis del decreto-legge n. 124/2023 e decreto ministeriale 18 settembre 2024), con regole dedicate per l’accesso e la fruizione. Le fonti ufficiali non riportano ulteriori dettagli su questo aspetto nella documentazione generale della misura per il 2026.
Agevolazione prevista
L’intervento consiste in un credito d’imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, riconosciuto fino a un tetto massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 100 milioni di euro. Non sono ammessi progetti di importo complessivo inferiore a 200.000 euro. Il credito è determinato applicando al costo dei beni una percentuale che varia in funzione di tre parametri: localizzazione dell’investimento, dimensione dell’impresa (piccola, media, grande) e dimensione del progetto (progetti ordinari o grandi progetti di investimento).
Le intensità di aiuto, differenziate per regione e classe dimensionale, prevedono in sintesi:
- per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia: aliquote che per i progetti ordinari possono arrivare fino al 60% per le piccole imprese, al 50% per le medie e al 40% per le grandi imprese;
- per Basilicata, Molise e Sardegna: aliquote generalmente fino al 50% per le piccole imprese e al 40% per medie e grandi imprese;
- per specifici territori di Puglia e Sardegna interessati dal Fondo per una transizione giusta: intensità maggiorate, fino al 70% per le piccole imprese, al 60% per le medie e al 50% per le grandi imprese;
- per le zone ammissibili di Abruzzo, Marche e Umbria: aliquote più contenute, fino al 35% per le piccole imprese, al 25% per le medie e al 15% per le grandi imprese.
Per i grandi progetti di investimento le intensità di aiuto sono ridotte rispetto a quelle applicabili ai progetti di dimensione ordinaria e sono calcolate secondo la metodologia dell’”importo di aiuto corretto” prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014. Le fonti ufficiali non riportano ulteriori dettagli sulla ripartizione analitica delle percentuali all’interno di ciascuna combinazione regione/dimensione/progetto oltre alla tabella pubblicata.
Spese ammissibili
Il credito d’imposta riguarda gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dalla normativa europea, realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028. Sono ammissibili esclusivamente beni strumentali destinati alle strutture produttive ubicate nella ZES unica e utilizzati per l’attività d’impresa.
- Acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive esistenti o di nuovo insediamento nella ZES unica.
- Acquisto di terreni destinati alla realizzazione o all’ampliamento di strutture produttive agevolate.
- Acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti e effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva; sono ammessi anche immobili già utilizzati in precedenza, nei limiti previsti dalla disciplina.
Non rientrano tra le spese ammissibili:
- beni destinati alla vendita o trasformati/assemblati per prodotti destinati alla vendita;
- materiali di consumo e beni non qualificabili come strumentali all’esercizio dell’attività;
- acquisizioni di beni immobili o mobili effettuate tra soggetti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile;
- quota di valore di terreni e fabbricati eccedente il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Scadenze e modalità di presentazione
Per il 2026 l’accesso al credito d’imposta avviene attraverso una procedura in due fasi, basata sull’invio di una comunicazione preventiva e di una comunicazione integrativa, entrambe indirizzate all’Agenzia delle Entrate e trasmesse in via telematica.
- Comunicazione preventiva 2026: gli operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 31 marzo 2026 e il 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere entro il 31 dicembre 2026.
- Comunicazione integrativa 2027: a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno inviato la comunicazione preventiva devono trasmettere, dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, una comunicazione integrativa attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati in precedenza.
La comunicazione integrativa deve riportare:
- l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;
- gli estremi delle fatture elettroniche relative ai beni agevolati e gli elementi identificativi della certificazione rilasciata ai sensi del decreto 17 maggio 2024;
- un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello indicato nella comunicazione preventiva 2026.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026 sono stati approvati i modelli di comunicazione preventiva e integrativa, con le relative istruzioni e modalità di trasmissione telematica. Le fonti ufficiali non riportano ulteriori dettagli su eventuali finestre integrative o su possibili riaperture dei termini oltre a quelle previste per il 2026.
Requisiti e condizioni
La fruizione del credito d’imposta è subordinata al rispetto di una serie di condizioni relative al mantenimento degli investimenti, all’utilizzo dei beni e alla permanenza dell’attività nelle aree della ZES unica, nonché al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
- Natura di investimento iniziale: gli interventi devono rientrare in un progetto di investimento iniziale (creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di uno esistente, diversificazione della produzione o cambiamento fondamentale del processo produttivo) ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.
- Periodo di realizzazione: gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, in coerenza con la finestra temporale prevista per la ZES unica.
- Mantenimento dei beni: se i beni agevolati non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro acquisizione o ultimazione, il credito è rideterminato escludendo il relativo costo; se i beni sono ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee, o trasferiti a strutture produttive diverse, entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione, il credito è rideterminato con recupero del beneficio.
- Mantenimento dell’attività: le imprese beneficiarie devono mantenere l’attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, pena la decadenza dai benefici.
- Modalità di fruizione: il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito.
- Obblighi dichiarativi: il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto e in quelle successive fino al completo utilizzo.
- Cumulo con altri aiuti: il credito è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato riferiti ai medesimi costi, nel rispetto dei limiti di intensità massima consentiti dalla disciplina europea.
- Certificazione delle spese: l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale abilitata.
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