Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha riattivato, per il 2024, il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive a favore dei soggetti che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nel periodo compreso tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre 2024. La misura, finanziata con una dotazione complessiva di 7 milioni di euro, trova fondamento nell’articolo 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, che estende le disposizioni già previste dall’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 per sostenere gli operatori del settore sportivo.
Il contributo è riconosciuto nella forma di credito d’imposta a favore di lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali che investono in comunicazione e sponsorizzazioni a beneficio di leghe, società e associazioni sportive che rispettano specifici requisiti economici e sportivi. Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma dedicata, nel periodo compreso tra il 17 febbraio 2026 e il 18 aprile 2026.
Finalità del bando
La misura ha la finalità di sostenere il sistema sportivo nazionale incentivando gli investimenti privati in comunicazione e sponsorizzazione. Il credito d’imposta mira, in particolare, a rafforzare la capacità economico-finanziaria delle leghe, delle società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche, favorendo al contempo la promozione dell’immagine e dei prodotti o servizi dei soggetti che effettuano gli investimenti pubblicitari.
L’intervento si inserisce nel quadro degli aiuti di Stato in regime de minimis, con l’obiettivo di rendere più attrattive le sponsorizzazioni sportive, sostenendo il tessuto di società e associazioni che operano in discipline olimpiche e paralimpiche e che sviluppano attività giovanile, con un impatto diretto sul radicamento territoriale dello sport.
Beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che, nel periodo compreso tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre 2024, hanno sostenuto spese per campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni sportive, a favore di soggetti sportivi ammissibili. I beneficiari diretti dell’agevolazione sono:
- lavoratori autonomi;
- imprese (indipendentemente dalla forma giuridica);
- enti non commerciali.
Gli investimenti devono essere destinati a:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre;
- società sportive professionistiche;
- società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
I soggetti sportivi destinatari degli investimenti devono rispettare, cumulativamente, i seguenti requisiti:
- essere operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici o Paralimpici;
- svolgere attività sportiva giovanile;
- avere conseguito ricavi, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2023, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro, salvo il caso di società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali il requisito di ricavo non trova applicazione;
- essere in regola con l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ove previsto.
Soggetti non ammessi
Non rientrano tra i casi ammissibili all’agevolazione:
- gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti di soggetti che applicano il regime fiscale agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- le richieste relative a contratti di sponsorizzazione non validi nel periodo compreso tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre 2024 o a fatture non incassate nel medesimo intervallo temporale;
- le domande presentate con modalità diverse da quelle previste o al di fuori dei termini temporali stabiliti dalla procedura telematica.
Agevolazione prevista
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto in misura pari al 50% delle spese sostenute per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni sportive, effettuati tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre 2024.
Le principali caratteristiche del beneficio sono le seguenti:
- Misura del credito: il credito d’imposta è pari al 50% dell’investimento ammissibile, calcolato sull’importo del contratto al netto dell’IVA, salvo i casi in cui l’imposta non sia detraibile secondo la normativa fiscale; nella piattaforma, l’importo dell’investimento va indicato IVA inclusa.
- Importo minimo dell’investimento: l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, con riferimento all’importo contrattuale (IVA esclusa).
- Dotazione finanziaria: la spesa autorizzata è pari a 7 milioni di euro per l’anno 2024, che rappresenta il limite massimo complessivo delle risorse disponibili per il credito d’imposta.
- Riparto delle risorse: in caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste ammesse, il credito è rideterminato applicando un riparto proporzionale tra i beneficiari, con un limite individuale pari al 5% del totale delle risorse annue.
- Regime di aiuto: le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regime de minimis ai sensi dei regolamenti UE applicabili.
- Utilizzo del credito: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità attuative definite dal regolamento di cui al D.P.C.M. 30 dicembre 2020, n. 196.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili coincidono con gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni sportive, riferiti al periodo compreso tra il 10 agosto e il 15 novembre 2024. Ai fini dell’agevolazione, l’investimento è definito come l’importo del contratto di sponsorizzazione o di campagna pubblicitaria, al netto dell’IVA, purché il contratto sia valido nel periodo interessato e le fatture risultino incassate all’interno dello stesso intervallo temporale.
Rientrano, a titolo esemplificativo, le spese per:
- contratti di sponsorizzazione con leghe o società sportive professionistiche;
- contratti di sponsorizzazione con società e associazioni sportive dilettantistiche ammissibili;
- altri contratti di investimento pubblicitario stipulati con i medesimi soggetti sportivi, purché riconducibili alla promozione dell’immagine, dei prodotti o dei servizi del soggetto che sostiene la spesa.
Le spese devono essere pagate con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario o postale, carte, assegni e altri strumenti indicati dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997); non sono ammesse forme di compensazione diverse da quelle previste dalla legge.
Le fonti ufficiali non riportano ulteriori dettagli sulle categorie di costi ammissibili oltre alla definizione generale di investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni effettuati verso i soggetti sportivi individuati dalla normativa.
Scadenze e modalità di presentazione
Il procedimento per il riconoscimento del credito d’imposta riferito agli investimenti effettuati dal 10 agosto al 15 novembre 2024 è gestito tramite una piattaforma telematica dedicata. I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:
- apertura della piattaforma: dalle ore 12:00 del 17 febbraio 2026;
- chiusura dei termini: fino alle ore 23:59 del 18 aprile 2026.
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo indicato dal Dipartimento per lo Sport, previa creazione di un profilo associato al codice fiscale o alla partita IVA del soggetto richiedente. Ogni profilo può essere riferito a un solo soggetto beneficiario; in caso di più soggetti, occorre creare profili distinti.
La procedura di presentazione prevede:
- registrazione del richiedente e creazione del profilo in piattaforma;
- accesso all’area riservata per la compilazione del modulo di domanda;
- inoltro della richiesta per ciascun contratto di sponsorizzazione o investimento pubblicitario, con caricamento dei dati richiesti e dei documenti giustificativi;
- monitoraggio dello stato della domanda attraverso la sezione dedicata, nella quale possono essere visualizzate eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni.
Le domande presentate con modalità diverse da quelle previste, o oltre il termine del 18 aprile 2026, non sono prese in considerazione.
Requisiti e condizioni
Per l’accesso e il mantenimento del credito d’imposta, devono essere rispettati una serie di requisiti oggettivi e condizioni procedurali, riferiti sia agli investimenti sia ai soggetti coinvolti.
- Periodo di riferimento: il contratto di sponsorizzazione o di investimento pubblicitario deve essere valido tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre 2024; il credito è riconosciuto esclusivamente in relazione alle fatture incassate in tale intervallo. Pagamenti anticipati relativi a periodi successivi, così come pagamenti effettuati oltre il 15 novembre 2024, non sono ammissibili.
- Importo minimo: l’importo contrattuale dell’investimento non può essere inferiore a 10.000 euro al netto dell’IVA; non è previsto un tetto massimo per singolo beneficiario, ma opera il limite del 5% della dotazione complessiva in caso di riparto proporzionale.
- Requisiti dei soggetti sportivi: le leghe, società e associazioni sportive destinatarie delle sponsorizzazioni devono operare in discipline olimpiche o paralimpiche, svolgere attività giovanile, rientrare nella fascia di ricavi 2023 tra 150.000 e 15 milioni di euro (salvo le nuove società costituite dal 1° gennaio 2023) ed essere iscritte, ove dovuto, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
- Esclusione dei soggetti in regime 398/1991: sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, verso soggetti che applicano il regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398/1991.
- Regime de minimis: il credito è concesso nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti de minimis; il beneficiario deve disporre di sufficiente margine nel proprio plafond de minimis.
- Modalità di pagamento: le spese devono essere sostenute con strumenti di pagamento tracciabili, quali bonifico, carte, assegni bancari o circolari e altri mezzi previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997.
- Utilizzo del credito: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le modalità definite dal D.P.C.M. 30 dicembre 2020, n. 196; resta fermo l’obbligo di rispettare le indicazioni operative che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello F24.
È necessario conservare la documentazione contrattuale e contabile relativa agli investimenti pubblicitari e alle sponsorizzazioni agevolate, nonché le evidenze dei pagamenti effettuati, al fine di consentire eventuali controlli successivi da parte delle amministrazioni competenti.
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