Il decreto attuativo del MIMIT sull’Iperammortamento 2026 è finalmente ufficiale. Dopo mesi di attesa da parte delle PMI italiane, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il provvedimento che definisce nel dettaglio le aliquote di maggiorazione, le procedure di accesso e le scadenze operative per la nuova misura prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2025). Si tratta di uno degli incentivi più attesi dell’anno per le imprese che investono in beni strumentali 4.0 e tecnologie innovative.
Cos’è l’Iperammortamento 2026 e perché è diverso
L’Iperammortamento 2026 è la misura che reintroduce — in forma rinnovata — la maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile per gli investimenti in beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati. Lo strumento era stato originariamente introdotto dalla Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) come evoluzione del superammortamento e poi progressivamente sostituito dal credito d’imposta Industria 4.0 / Transizione 4.0.
La Legge di Bilancio 2026 ha deciso di ripristinare lo strumento dell’ammortamento maggiorato — invece del credito d’imposta — con una logica diversa: anziché un rimborso cash sul credito d’imposta, il beneficio si traduce in una deduzione aggiuntiva dal reddito imponibile, con effetti sull’IRES (o IRPEF per le imprese in contabilità ordinaria). Questo cambiamento di approccio risponde anche a esigenze di sostenibilità della spesa pubblica, riducendo l’esborso immediato per l’Erario.
Rispetto al precedente Iperammortamento (2017-2019), la versione 2026 presenta aliquote ridimensionate ma una platea potenzialmente più ampia, con procedure semplificate e un sistema di prenotazione più snello. L’obiettivo dichiarato del Governo è sostenere la digitalizzazione e l’innovazione delle PMI italiane nel contesto della competitività europea.
Il decreto attuativo MIMIT: cosa prevede
Il decreto attuativo del MIMIT — il Ministero delle Imprese e del Made in Italy — definisce le modalità operative per accedere all’Iperammortamento 2026. Il provvedimento completa il quadro normativo avviato dalla Legge di Bilancio 2026 e fornisce le istruzioni tecniche che imprese e professionisti attendevano per poter pianificare gli investimenti.
I principali contenuti del decreto riguardano:
- Definizione puntuale dei beni agevolabili con riferimento agli Allegati A e B della L. 232/2016 aggiornati
- Aliquote di maggiorazione per scaglioni di investimento (con dettaglio per beni materiali e immateriali)
- Modalità di accesso: procedura valutativa o sportello (a seconda del plafond disponibile)
- Obblighi documentali: perizia tecnica asseverata o attestato di conformità per investimenti sopra soglia
- Interconnessione: requisiti tecnici di interconnessione al sistema aziendale
- Cumulabilità con altri incentivi (Nuova Sabatini, crediti R&S, ecc.)
- Modalità di fruizione del beneficio nella dichiarazione dei redditi
Il decreto è stato firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e sarà registrato dalla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le imprese possono già iniziare a pianificare gli investimenti sulla base delle aliquote pubblicate, anche se la decorrenza ufficiale per gli investimenti agevolabili segue quanto previsto dalla norma primaria (L. 207/2025).
Aliquote e scaglioni di investimento
Il cuore del decreto attuativo è la definizione delle aliquote di maggiorazione applicabili agli investimenti in beni Industria 4.0. Le aliquote sono strutturate a scaglioni progressivi: più alto è il valore dell’investimento, minore è la percentuale di maggiorazione applicabile alla quota eccedente.
Di seguito la tabella riassuntiva per i beni materiali (Allegato A):
| Scaglione di investimento | Aliquota di maggiorazione | Effetto sul costo fiscale |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 20% | Costo deducibile = investimento × 1,20 |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | 10% | Quota eccedente × 1,10 |
| Da 10 a 20 milioni di euro | 5% | Quota eccedente × 1,05 |
| Oltre 20 milioni di euro | 0% (nessuna maggiorazione) | Ammortamento ordinario |
Per i beni immateriali (Allegato B) — software, sistemi MES, ERP, piattaforme IIoT — le aliquote sono le seguenti:
| Scaglione di investimento | Aliquota di maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 1 milione di euro | 15% |
| Da 1 a 5 milioni di euro | 7% |
| Oltre 5 milioni di euro | 0% (nessuna maggiorazione) |
Nota importante: l’agevolazione sui beni immateriali è accessibile solo alle imprese che hanno già effettuato — nello stesso periodo d’imposta — investimenti in beni materiali dell’Allegato A. Questo requisito di connessione mantiene la coerenza con l’impianto originario della norma Industria 4.0.
Beni agevolabili: Allegato A e Allegato B
L’Iperammortamento 2026 si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell’Allegato A e nell’Allegato B della Legge 232/2016, così come aggiornati dalla normativa successiva. Non tutti i beni strumentali sono agevolabili: è necessario che i beni soddisfino specifici requisiti tecnologici.
Allegato A — Beni materiali strumentali innovativi:
- Macchine utensili e robot ad alto contenuto tecnologico e controllo numerico
- Sistemi di produzione flessibile e isole robotizzate
- Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi di gestione della produzione
- Apparecchiature di ispezione qualità e collaudo ad alta velocità
- Dispositivi per l’interazione uomo-macchina (cobots, esoscheletri)
- Additive manufacturing (stampanti 3D industriali)
- Macchine per la manifattura additiva e sottrattiva avanzata
Allegato B — Beni immateriali (software e sistemi digitali):
- Software MES (Manufacturing Execution System)
- ERP e sistemi gestionali integrati con la produzione
- Piattaforme IIoT (Industrial Internet of Things)
- Software per la simulazione virtuale di processi e prodotti
- Sistemi di cybersecurity per ambienti OT (Operational Technology)
- Piattaforme di realtà aumentata/virtuale per la produzione
Il requisito fondamentale per tutti i beni è l’interconnessione al sistema informativo aziendale secondo gli standard previsti dal Piano Industria 4.0. Per investimenti superiori a 300.000 euro, è necessaria una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Come accedere: procedura e prenotazione
A differenza del vecchio credito d’imposta Transizione 4.0 — che si fruiva in automatico senza comunicazioni preventive — l’Iperammortamento 2026 prevede una procedura di prenotazione che le imprese devono seguire per accedere al beneficio. Questo meccanismo è stato introdotto per monitorare l’utilizzo del plafond disponibile ed evitare sorprese in fase di dichiarazione dei redditi.
Passi operativi per accedere all’Iperammortamento 2026:
- Comunicazione preventiva al MIMIT: prima dell’effettivo investimento (o contestualmente all’ordine/contratto), le imprese devono trasmettere una comunicazione tramite il portale dedicato del MIMIT indicando il tipo di bene, il valore stimato e la data prevista di consegna
- Acquisizione del bene: l’investimento deve essere effettuato entro i termini previsti (interconnessione inclusa)
- Perizia/attestato di conformità (per investimenti superiori a 300.000 euro): deve essere acquisita entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell’investimento
- Comunicazione di completamento: trasmissione al MIMIT della conferma di avvenuto investimento e interconnessione
- Fruizione in dichiarazione dei redditi: la maggiorazione si applica direttamente in UNICO/Redditi come variazione in diminuzione del reddito imponibile
Il decreto chiarisce anche le modalità di accesso al portale MIMIT tramite SPID o CIE aziendale, e i formati accettati per la documentazione tecnica. Le imprese con volume di affari superiore a 10 milioni di euro sono obbligate a inviare la documentazione in formato digitale firmato con firma elettronica qualificata.
Confronto con Transizione 5.0 e Industria 4.0
Per le imprese che hanno utilizzato i precedenti strumenti agevolativi, è fondamentale capire le differenze tra l’Iperammortamento 2026 e le misure precedenti (Transizione 4.0, Transizione 5.0).
| Caratteristica | Iperammortamento 2026 | Transizione 4.0 (credito d’imposta) | Transizione 5.0 (2024-2025) |
|---|---|---|---|
| Tipo di beneficio | Maggiorazione costo deducibile | Credito d’imposta | Credito d’imposta |
| Effetto finanziario | Minore IRES/IRPEF sul reddito | Credito utilizzabile in compensazione F24 | Credito utilizzabile in compensazione F24 |
| Aliquota massima | 20% (beni materiali) | 40% (beni materiali ≤ 2,5M) | 45% (riduzione energetica ≥ 10%) |
| Prenotazione obbligatoria | Sì | No (comunicazione a consuntivo) | Sì (GSE) |
| Requisito energetico | No | No | Sì (riduzione consumi obbligatoria) |
| Beni software (Allegato B) | Sì (se correlati a beni materiali) | Sì | Sì |
| Cumulabilità | Sì (con limiti) | Parziale | Limitata |
Punto chiave: l’Iperammortamento 2026 è meno conveniente di Transizione 4.0 in termini di aliquota, ma è più accessibile per le imprese che non riescono a soddisfare i requisiti energetici di Transizione 5.0 (che ha visto peraltro l’esaurimento delle risorse disponibili nel 2026). Per una PMI manifatturiera con investimenti tipici tra 200.000 e 2 milioni di euro, l’Iperammortamento 2026 rimane uno strumento concreto e praticabile.
Esempi pratici di calcolo del beneficio
Per capire concretamente il vantaggio fiscale dell’Iperammortamento 2026, ecco tre esempi pratici su investimenti di diversa entità.
Esempio 1 — PMI piccola, investimento da 500.000 euro (robot saldatore CNC)
- Valore investimento: 500.000 euro
- Aliquota applicabile: 20% (scaglione fino a 2,5M)
- Maggiorazione: 500.000 × 20% = 100.000 euro
- Costo totale deducibile: 600.000 euro (invece di 500.000)
- Risparmio fiscale netto (aliquota IRES 24%): 24.000 euro
Esempio 2 — PMI media, investimento da 3 milioni di euro (linea automatizzata)
- Primi 2,5M: maggiorazione al 20% = 500.000 euro
- Quota eccedente (500.000 euro): maggiorazione al 10% = 50.000 euro
- Maggiorazione totale: 550.000 euro
- Costo totale deducibile: 3.550.000 euro
- Risparmio fiscale netto (IRES 24%): 132.000 euro
Esempio 3 — Grande impresa, investimento da 12 milioni di euro (impianto Industry 4.0)
- Primi 2,5M: maggiorazione al 20% = 500.000 euro
- Da 2,5M a 10M (7,5M): maggiorazione al 10% = 750.000 euro
- Da 10M a 12M (2M): maggiorazione al 5% = 100.000 euro
- Maggiorazione totale: 1.350.000 euro
- Risparmio fiscale netto (IRES 24%): 324.000 euro
Come si vede dagli esempi, il beneficio è più efficiente per investimenti di piccolo-medio taglio (sotto i 2,5 milioni di euro), dove si applica l’aliquota massima del 20%. Per investimenti più grandi, le aliquote decrescenti riducono l’efficienza marginale del beneficio.
Timeline operativa e scadenze
La gestione tempistica è fondamentale per non perdere il beneficio. Ecco la timeline operativa per l’Iperammortamento 2026:
| Data / Periodo | Attività | Soggetto responsabile |
|---|---|---|
| 1° gennaio 2026 | Decorrenza della misura (investimenti agevolabili da questa data) | — |
| Maggio 2026 | Pubblicazione decreto attuativo MIMIT e apertura portale prenotazioni | MIMIT |
| Entro 30 giorni dall’ordine | Comunicazione preventiva al MIMIT tramite portale | Impresa |
| Entro 31 dicembre 2026 | Termine per effettuare l’investimento (consegna del bene) | Impresa |
| Entro 30 giugno 2027 | Termine prorogato per beni con acconto ≥ 20% entro il 31/12/2026 | Impresa |
| Entro la dichiarazione redditi 2026 | Acquisizione perizia/attestato di conformità (inv. >300.000 euro) | Perito/Ente accreditato |
| In UNICO/Redditi 2026 | Prima fruizione della maggiorazione in dichiarazione | Commercialista/Impresa |
Attenzione: la comunicazione preventiva al MIMIT non è solo formale — serve a prenotare il plafond. Se le risorse disponibili si esauriscono prima della chiusura dell’anno, le prenotazioni tardive potrebbero non trovare copertura. Si raccomanda quindi di inviare la comunicazione il prima possibile dopo aver deciso l’investimento.
Cosa fare ora: guida per le PMI
Ora che il decreto attuativo è ufficiale, le PMI italiane devono muoversi rapidamente per non perdere l’opportunità. Ecco un piano d’azione concreto in 5 passi:
- Verifica degli investimenti pianificati: analizza il piano degli investimenti 2026 e identifica i beni strumentali che rientrano nell’Allegato A o B della L. 232/2016. Consulta il tuo commercialista o consulente di finanza agevolata per la verifica di ammissibilità
- Quantifica il beneficio atteso: utilizza le aliquote del decreto per calcolare il risparmio fiscale atteso (vedi esempi sopra). Questo ti permetterà di valutare se conviene anticipare o posticipare investimenti già programmati
- Verifica i requisiti tecnici: assicurati che i beni da acquistare soddisfino i requisiti di interconnessione e che il fornitore sia in grado di rilasciare la documentazione tecnica necessaria
- Registrati sul portale MIMIT: accedi al portale del Ministero con SPID o CIE aziendale e completa la procedura di registrazione per poter inviare la comunicazione preventiva
- Invia la comunicazione preventiva: una volta firmato l’ordine o il contratto di acquisto, invia immediatamente la comunicazione al MIMIT per prenotare il plafond disponibile
Domande frequenti sull’Iperammortamento 2026
L’Iperammortamento 2026 è cumulabile con la Nuova Sabatini?
Sì, l’Iperammortamento 2026 è cumulabile con la Nuova Sabatini, poiché i due strumenti intervengono su aspetti diversi (la Sabatini sul finanziamento, l’Iperammortamento sulla deducibilità fiscale). Tuttavia, occorre verificare che il bene agevolato rispetti i requisiti di entrambe le misure. Si consiglia sempre una verifica con un consulente di finanza agevolata prima di procedere.
Un’impresa in regime forfettario può accedere all’Iperammortamento 2026?
No. Il regime forfettario è incompatibile con l’Iperammortamento 2026, poiché le imprese in forfettario determinano il reddito con un coefficiente di redditività e non effettuano ammortamenti fiscali. La misura è riservata a imprese che determinano il reddito in modo analitico (contabilità ordinaria o semplificata con rilevazione delle immobilizzazioni).
È necessaria la perizia tecnica per tutti gli investimenti?
No. La perizia tecnica asseverata (o l’attestato di conformità) è obbligatoria solo per investimenti superiori a 300.000 euro. Per investimenti di importo inferiore è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti dall’Allegato A o B.
Cosa succede se il bene viene ceduto prima della fine del piano di ammortamento?
In caso di cessione anticipata del bene agevolato entro il periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il beneficio decade e l’impresa deve restituire la maggiorazione fruita, con applicazione di sanzioni e interessi. È quindi essenziale pianificare correttamente gli investimenti prima di accedere all’agevolazione.
L’Iperammortamento 2026 vale anche per i beni usati?
No. L’agevolazione è riservata esclusivamente a beni strumentali NUOVI. I beni usati, ricondizionati o rigenerati non sono ammissibili, anche se tecnologicamente avanzati. Il requisito della novità del bene è espressamente previsto dalla norma primaria (L. 207/2025) e confermato dal decreto attuativo MIMIT.
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