Il 20 maggio 2026 l’Organismo Italiano di Contabilità, OIC, ha posto in consultazione pubblica una bozza di modifica dell’OIC 10 “Rendiconto Finanziario” con scadenza al 31 luglio 2026.
Il documento non si limita a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagna gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete.
Nel proseguo vengono analizzate le cinque principali proposte di modifica, esaminandone il fondamento logico, le implicazioni operative e le ricadute sulla qualità informativa del bilancio.
1) OIC 10: la disciplina del rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario rappresenta uno dei prospetti contabili più rilevanti ai fini dell’analisi della sostenibilità finanziaria di un’impresa.
Introdotto come documento obbligatorio del bilancio d’esercizio in forma ordinaria dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE, esso costituisce uno strumento fondamentale per valutare la capacità dell’azienda di generare flussi di cassa e per comprendere le modalità di impiego delle risorse finanziarie.
Il principio contabile nazionale OIC 10 ne disciplina i criteri di redazione e presentazione sin dalla versione del giugno 2014, successivamente aggiornata nel dicembre 2016.
A quasi un decennio dall’introduzione dell’obbligatorietà del prospetto, l’OIC ha avviato nel 2025 un progetto di ricerca volto a valutare l’applicazione concreta del principio nella prassi aziendale.
L’indagine empirica – condotta su 1.030 rendiconti finanziari pubblicati nel 2022 da società non finanziarie tenute alla redazione del prospetto, con il coinvolgimento di studiosi accademici – ha rivelato la presenza di significative incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori e un eccessivo ricorso alle voci residuali, spesso prive di adeguata informativa sulla loro composizione. Tali criticità hanno reso necessario un intervento di revisione del principio.
2) OIC 10: obbligo ed esonero di redazione
L’obbligo di redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria trova il proprio fondamento normativo nell’art. 2423, comma 1, c.c.
Il contenuto del prospetto è disciplinato dall’art. 2425-ter c.c., il quale richiede che risultino:
- l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio,
- i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento.
Sono esonerate dalla redazione del prospetto le società che redigono il bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) e le microimprese (art. 2435-ter c.c.).
L’analisi empirica condotta dall’OIC ha evidenziato come il metodo indiretto di determinazione dei flussi dell’area operativa costituisca la prassi largamente dominante.
Tuttavia, proprio nell’applicazione di tale metodo si concentrano le maggiori irregolarità: dalla scelta del punto di partenza – l’utile ante o post-imposte – alla classificazione di componenti di reddito quali interessi e dividendi, fino alla rappresentazione di operazioni strutturate come il factoring.
Le voci residuali “altri elementi non monetari” e “altri incassi e pagamenti” risultano inoltre frequentemente di entità significativa e prive di adeguato dettaglio informativo, pregiudicando la comparabilità tra bilanci.
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3) OIC 10: unificazione del punto di partenza nel metodo indiretto, IAS 7
La prima proposta di modifica riguarda l’adozione di un unico punto di partenza nel metodo indiretto, identificato nell’utile (o perdita) ante imposte, eliminando la facoltà – attualmente prevista – di partire dall’utile (o perdita) d’esercizio.
Tale scelta risponde a una logica di semplificazione procedurale e di uniformità applicativa. In effetti, avviare il raccordo dall’utile ante imposte consente di isolare il flusso delle imposte correnti in una voce dedicata (“imposte sul reddito pagate”), rendendo immediatamente visibile l’entità dell’esborso fiscale effettivo rispetto al carico di competenza. La proposta è coerente con l’impostazione dello IAS 7, che pure privilegia il risultato ante imposte come base di partenza.
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4) OIC 10: riclassificazione dei flussi relativi a interessi e dividendi
La seconda proposta incide sulla classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi e dividendi, introducendo un criterio basato sulla natura economica dell’operazione sottostante. In base alla proposta di revisione: i. gli interessi attivi e i dividendi incassati – in quanto proventi generati da investimenti in attività finanziarie – sono classificati nell’area delle attività di investimento; ii. gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari, essendo espressione del costo della struttura finanziaria dell’impresa, confluiscono invece nell’area delle attività di finanziamento.
5) OIC 10: tipi di factoring e reverse factoring
La terza proposta affronta la rappresentazione nel rendiconto finanziario delle operazioni di factoring e reverse factoring, terreno tradizionalmente fertile per dubbi applicativi.
L’approccio adottato nella revisione dell’OIC 10 è quello della coerenza con la classificazione adottata nello stato patrimoniale: laddove il debito verso il factor sia iscritto tra i debiti di natura finanziaria – come avviene nel factoring senza trasferimento sostanziale dei rischi e nel reverso factoring – i relativi flussi finanziari (incrementi e decrementi del debito verso il factor, commissioni e oneri) sono classificati nell’area di finanziamento. Viceversa, nel factoring con trasferimento sostanziale dei rischi, la cancellazione del credito genera un flusso operativo.
OIC 10: l’informativa sulle voci residuali e nuovo schema di riferimento
La quarta proposta introduce un obbligo di informativa analitica sulle voci residuali rilevanti dello schema, quali “altri elementi non monetari”, “altre variazioni del capitale circolante netto operativo” e “altri incassi e pagamenti”. Le società dovranno presentare, in calce al rendiconto finanziario e in forma tabellare, la composizione qualitativa e quantitativa di tali voci. La quinta proposta riguarda l’aggiornamento dello schema di riferimento del rendiconto finanziario (par. 60 della bozza), che mantiene la struttura scalare con le tre aree funzionali – operativa, di investimento e di finanziamento – ma recepisce le nuove classificazioni introdotte dalle proposte precedenti. Le voci precedute dalle lettere maiuscole e i subtotali con numeri arabi restano non raggruppabili, mentre è ammessa l’aggregazione o disaggregazione delle altre voci in funzione della rilevanza informativa. Rispetto alla versione vigente, lo schema accoglie esplicitamente le nuove collocazioni di interessi attivi e dividendi incassati tra i flussi di investimento, e degli interessi passivi tra i flussi di finanziamento.
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