Il 20 maggio 2026, Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio su due proposte di regolamento che attuano gli impegni dell’Unione europea ai sensi della Dichiarazione congiunta UE-USA del 21 agosto 2025, a sua volta frutto dell’accordo politico raggiunto il 27 luglio 2025 tra la Presidente della Commissione europea e il Presidente degli Stati Uniti. La Commissione aveva presentato le due proposte legislative il 28 agosto 2025: la proposta principale elimina i dazi su tutti i beni industriali statunitensi e prevede un accesso preferenziale al mercato dell’UE per un’ampia gamma di prodotti ittici e agroalimentari; la seconda proroga l’importazione in esenzione da dazi degli astici, ora estesa anche agli astici trasformati. Il Comitato INTA ha adottato le relazioni su entrambi i fascicoli il 19 marzo 2026; la Plenaria le ha approvate il 26 marzo 2026.
Si riportano di seguito le principali novità introdotte dall’accordo.
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1) La “sunset clause”
Il regolamento principale, relativo alle importazioni di beni industriali e agroalimentari, è destinato a produrre effetti fino al 31 dicembre 2029, salvo rinnovo. Si tratta di uno degli elementi di maggiore rilievo introdotti dal Parlamento europeo rispetto alla proposta originaria della Commissione, in quanto fissa una scadenza certa che impone una revisione periodica del quadro normativo.
Prima di tale data, la Commissione europea è tenuta a effettuare una valutazione complessiva degli effetti commerciali del regolamento sull’industria dell’UE, sul settore agricolo e sulle piccole e medie imprese, nonché delle eventuali variazioni nei flussi commerciali con i paesi terzi. All’esito di tale valutazione, la Commissione potrà presentare una proposta legislativa volta a prorogare la durata del regolamento.
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2) Le clausole di sospensione
A. I dazi sui derivati di acciaio e alluminio
Nell’agosto 2025, gli Stati Uniti hanno inserito 407 categorie di prodotti nell’elenco dei derivati di acciaio e alluminio soggetti a dazi ai sensi della Section 232. Il Parlamento europeo ha ritenuto che tale ampliamento abbia aggravato significativamente il livello di instabilità commerciale e ha sostenuto con fermezza la necessità che la questione venisse affrontata nell’ambito del regolamento principale.
In forza dell’accordo raggiunto, la Commissione europea potrà sospendere i regimi tariffari preferenziali qualora, entro il 31 dicembre 2026, gli Stati Uniti continuino ad applicare un’aliquota daziaria superiore al 15% sui prodotti derivati di acciaio e alluminio di origine UE. Inoltre, entro il 1° dicembre 2026, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione specifica sul trattamento daziario applicato a tali derivati.
B. La clausola di sospensione rafforzata
L’accordo prevede altresì una clausola di sospensione rafforzata, che conferisce alla Commissione europea la facoltà di sospendere le preferenze tariffarie laddove gli Stati Uniti non provvedano a risolvere le preoccupazioni dell’Unione in merito al trattamento tariffario riservato alle esportazioni UE che, fino al 24 febbraio 2026, a seguito della declaratoria di illegittimità della Corte Suprema statunitense sui dazi IEEPA, beneficiavano del tetto tariffario omnicomprensivo del 15%.
Tale meccanismo opera su un piano distinto e complementare rispetto alla clausola di sospensione specificamente prevista per i derivati di acciaio e alluminio, in quanto riguarda l’intera gamma di prodotti UE che godevano del regime preferenziale anteriore al febbraio 2026. Si tratta di uno strumento di risposta commerciale proporzionata che rafforza la posizione negoziale dell’Unione di fronte a eventuali condotte unilaterali dagli USA.
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3) Il meccanismo di salvaguardia e i dazi sugli astici
I co-legislatori hanno concordato l’istituzione di un meccanismo di salvaguardia, attivabile nell’ipotesi in cui le preferenze daziarie concesse agli USA determinino un incremento delle importazioni tale da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’UE, ivi compreso il settore agricolo. La Commissione potrà avviare un’indagine:
- di propria iniziativa;
- su segnalazione di uno o più Stati membri;
- sulla base di informazioni trasmesse dal Parlamento europeo.
In aggiunta, la Commissione riferirà con cadenza trimestrale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle variazioni nei volumi e nei valori delle esportazioni statunitensi dei beni coperti dalla presente normativa. Tale obbligo di rendicontazione periodica assicura un monitoraggio continuativo degli effetti dell’accordo sul mercato interno, rafforzando al contempo il controllo parlamentare sull’attuazione delle misure.
Per quanto riguarda la proposta del secondo atto legislativo, relativo agli astici, i co-legislatori hanno concordato una proroga quinquennale dell’esenzione daziaria per le importazioni di astice fino al 31 luglio 2030, con applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2025, estesa ora anche agli astici trasformati.
4) I prossimi passi e le indicazioni operative per le imprese
Il comitato INTA organizzerà un comitato straordinario al fine di discutere e votare, molto probabilmente il 2 giugno, sull’esito dei negoziati. A seguito di tale valutazione il Parlamento europeo si esprimerà nella sessione plenaria del 15-18 giugno, dopodiché toccherà al Consiglio adottare definitivamente il testo concordato.
Alla luce delle rilevanti novità introdotte dall’accordo provvisorio, si riportano di seguito alcune raccomandazioni operative rivolte alle imprese e agli operatori del commercio internazionale – e, in particolare, a quelli operanti nei settori industriale, agroalimentare e della produzione di derivati di acciaio e alluminio:
- Verificare se i propri prodotti rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento principale, con particolare attenzione ai beni industriali, ai prodotti ittici e agroalimentari statunitensi e ai derivati di acciaio e alluminio soggetti ai dazi “232”, al fine di valutare i regimi daziari preferenziali applicabili o i possibili rischi di sospensione degli stessi;
- Monitorare la relazione della Commissione sui derivati di acciaio e alluminio, attesa entro il 1° dicembre 2026, nonché l’eventuale esercizio del potere di sospensione dei regimi daziari preferenziali da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2026, in relazione all’aliquota applicata dagli USA;
- Tenere sotto osservazione l’evoluzione del quadro tariffario transatlantico in prossimità della data di scadenza del 31 dicembre 2029, entro cui la Commissione dovrà presentare la propria valutazione complessiva degli effetti commerciali del regolamento, anche in funzione di una possibile proposta di proroga;
- Valutare l’eventuale attivazione del meccanismo di salvaguardia nell’ipotesi in cui le preferenze tariffarie concesse agli USA determinino un incremento delle importazioni idoneo a causare un pregiudizio grave all’industria o al settore agricolo europeo, tenendo presenti le tre modalità previste per l’avvio dell’indagine da parte della Commissione;
- Per gli operatori del settore ittico, verificare l’applicabilità del regime di esenzione daziaria retroattiva sulle importazioni di astice – inclusi gli astici trasformati – a decorrere dal 1° agosto 2025, in vista della proroga quinquennale fino al 31 luglio 2030.
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