Il trattamento economico di malattia previsto per gli apprendisti nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Commercio Confcommercio) presenta alcune differenze rispetto a quello applicabile alla generalità dei lavoratori qualificati.
L’apprendista rientra nella tutela previdenziale di malattia erogata dall’INPS, ma il trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dal CCNL è limitato a specifiche ipotesi: i primi tre giorni di malattia e il ricovero ospedaliero. Per la malattia ordinaria successiva al periodo di carenza, non è invece prevista l’integrazione aziendale riconosciuta ai lavoratori qualificati.
Di seguito le principali indicazioni utili
Ti può interessare leggere anche, dello stesso autore, Guida all’apprendistato di 1 livello
Calcola gli effetti fiscali delle imposte sostitutive previste dalla Legge di Bilancio 2026 per rinnovi contrattuali, premi di produttività e trattamento accessorio con il tool excel Calcolo detassazione Lavoro 2026 | Excel
Ti segnaliamo:
Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato
1) Superamento del periodo di prova
Le integrazioni economiche dirette a carico dell’azienda spettano all’apprendista solamente a decorrere dal superamento del periodo di prova. Solo dopo aver superato tale periodo, il testo contrattuale riconosce all’apprendista il diritto a:
• Un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda per i primi tre giorni di malattia (il cosiddetto periodo di carenza), limitatamente a un massimo di sei eventi morbosi all’anno.
• Un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso e nel limite della conservazione del posto
Il vincolo contrattuale del periodo di prova non incide minimamente sulla copertura a carico dell’INPS. Il CCNL specifica infatti che le indennità aziendali del 60% sono riconosciute “oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente”. In base alla normativa, all’apprendista è stata estesa la copertura per malattia a carico dell’INPS esattamente come per i lavoratori qualificati, garantendogli una copertura economica per 180 giorni e il relativo riconoscimento della contribuzione figurativa.
2) I primi 3 giorni di malattia
L’apprendista, per i primi tre giorni di malattia (il cosiddetto periodo di carenza), ha diritto a un’indennità a carico del datore di lavoro pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Tale trattamento viene riconosciuto limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno. Questa regola sul periodo di carenza distingue nettamente l’apprendista dal lavoratore qualificato.
Per la generalità dei dipendenti, infatti, il datore di lavoro integra i primi 3 giorni di malattia al 100% per i primi due eventi morbosi nell’anno di calendario, scendendo al 66% per il terzo evento, al 50% per il quarto evento e azzerando l’integrazione a partire dal quinto evento.
3) Dal 4° al 180° giorno di malattia e ricovero
A partire dalla Legge Finanziaria del 2007, la tutela economica per gli eventi di malattia è stata estesa anche agli apprendisti.
A partire dal 4° giorno di malattia, e fino al 180° giorno, la retribuzione dell’apprendista non è più a carico dell’azienda, bensì dell’INPS. Le aliquote previste dall’Istituto sono scaglionate in base alla durata dell’evento morboso:
• Dal 4° al 20° giorno: all’apprendista spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera.
• Dal 21° al 180° giorno: l’indennità INPS sale al 66,66% della retribuzione media giornaliera.
Per tutto il periodo di malattia indennizzato dall’INPS, all’apprendista spetta inoltre il pieno riconoscimento della contribuzione figurativa, garantendo così la copertura ai fini pensionistici nonostante l’assenza dal lavoro.
Il punto cruciale che differenzia nettamente la busta paga dell’apprendista in malattia da quella di un lavoratore qualificato risiede nell’integrazione datoriale.
Per la generalità degli impiegati e degli operai, il CCNL Terziario impone al datore di lavoro di integrare l’indennità INPS fino a far raggiungere al lavoratore il 75% della retribuzione dal 4° al 20° giorno, e il 100% dal 21° giorno in poi. Tuttavia, il contratto collettivo esclude esplicitamente gli apprendisti da questo beneficio. L’articolo 187 del Testo Consolidato CCNL Terziario chiarisce infatti che le indennità integrative a carico del datore di lavoro non sono dovute agli apprendisti.
Di conseguenza, dal 4° giorno di malattia, l’apprendista percepirà esclusivamente le percentuali erogate dall’INPS (50% e poi 66,66%), subendo una decurtazione economica in busta paga rispetto alla sua retribuzione normale, senza che l’azienda sia tenuta a colmare questa differenza.
Ricovero ospedaliero
In caso di malattia con ricovero ospedaliero, l’apprendista ha diritto a un’indennità a carico del datore di lavoro pari al 60% della retribuzione lorda che avrebbe percepito in caso di normale svolgimento del rapporto, per tutta la durata della degenza e comunque entro i limiti di conservazione del posto. Per i giorni successivi al terzo, interviene l’istituto previdenziale.
4) Proroga del contratto di apprendistato
l CCNL stabilisce che la malattia, così come l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, comporta la proroga del termine di scadenza del contratto solamente quando l’assenza è superiore a 30 giorni consecutivi. Questo significa che brevi episodi di malattia vengono assorbiti all’interno del normale iter contrattuale e non spostano in avanti la data di qualificazione finale dell’apprendista. Al contrario, il superamento della soglia dei 30 giorni consecutivi fa scattare in automatico il meccanismo di slittamento. Spostando in avanti la scadenza, si garantisce all’apprendista la possibilità di recuperare i giorni di addestramento persi, assicurando che la durata complessiva della formazione sul campo, originariamente prevista dal piano formativo, venga rispettata integralmente. Il prolungamento del contratto non è un adempimento unicamente burocratico interno all’azienda, ma deve essere condiviso in modo trasparente con il dipendente. In caso di malattia superiore a 30 giorni consecutivi, il datore di lavoro ha l’obbligo formale di comunicare al lavoratore la nuova data di scadenza del contratto di apprendistato.
5) Obblighi dell’apprendista in caso di malattia
Quando un apprendista si assenta per motivi di salute, gode delle tutele previste dal CCNL, ma è al contempo tenuto a rispettare una serie di doveri inderogabili nei confronti del datore di lavoro e dell’INPS. Sotto il profilo degli obblighi, le regole previste per il lavoratore assunto con contratto di apprendistato sono del tutto equiparate a quelle della generalità dei dipendenti. Il primo e fondamentale obbligo per l’apprendista è quello di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro. Salvo casi di giustificato e comprovato impedimento, oltre ad avvisare l’azienda, il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico, che viene inviato telematicamente all’INPS dal medico curante.
Questa comunicazione è essenziale: se non viene effettuata, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, quest’ultima verrà considerata automaticamente come assenza ingiustificata.
Durante tutto il periodo di assenza, l’apprendista è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche e a restare presso il proprio domicilio per consentire le eventuali visite mediche di controllo.
L’obbligo di reperibilità vige tutti i giorni (compresi i festivi) all’interno di due specifiche fasce orarie:
• dalle ore 10:00 alle ore 12:00
• dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Se l’apprendista deve assentarsi dal domicilio durante questi orari per cause di forza maggiore o per sottoporsi a visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici improrogabili, ha l’obbligo di darne immediata notizia all’azienda. Qualora la malattia dovesse prolungarsi oltre la data inizialmente presunta, l’apprendista è soggetto agli stessi doveri previsti per l’evento iniziale: deve comunicare immediatamente la continuazione dell’assenza e fornire i riferimenti del nuovo certificato medico; in caso contrario, dal secondo giorno scatterà l’assenza ingiustificata. Il mancato rispetto di queste regole espone l’apprendista a conseguenze sia economiche che disciplinari.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
FISCOeTASSE.com
Source link





