La prescrizione dei tributi: decennale o quinquennale


Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita entro il termine fissato dalla legge (art. 2934 c.c.)

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 935 c.c.).

L’intervenuta prescrizione deve essere eccepita dal debitore e non può essere sollevata dal giudice.

Se è stato effettuato il pagamento del debito, pur se è prescritto, non sussiste il diritto ad ottenere la restituzione della somma che è stata versata.

Il termine decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere per cui l’inerzia del creditore rappresenta la volontà di abbandonare il diritto.

Secondo la regola ordinaria (art. 2946 c.c.) i diritti si estinguono per prescrizione dopo il decorso di 10 anni

Inoltre, se è prevista una prescrizione più breve e se è intervenuta la sentenza di condanna che è passata in giudicato, il diritto si prescrive con il decorso del termine di 10 anni (art. 2953 c.c.).

La cornice operativa della prescrizione della riscossione in materia tributaria è rappresentata dai contenuti della Ordinanza 9.4.2024, n. 9431 della Cassazione.

Scarica qui il foglio excel con lo specchietto di riepilogo dei termini di prescrizione secondo la Cassazione.

              

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1) Il credito tributario principale

Pur se il debito fiscale è reiterato anno per anno, non è applicabile l’art. 2948, n. 4), c.c. che indica “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”. 

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 25.2.2026, n. 4220) “l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a carattere cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario, e il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove e autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”.

2) Il credito per gli interessi

Gli accessori seguono le sorti del capitale per cui si prescrivono con il decorso di 10 anni (Corte di cassazione, ordinanza 21.3.2024, n. 6818).

L’obbligazione degli interessi “attiene unicamente all’aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all’obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l’estinzione dell’obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l’obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell’obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione; man mano che maturano gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall’obbligazione principale dalla quale sono sorti” (Corte di cassazione, ordinanza 25.2.2026, n. 4296) per cui essendo separati dal capitale sono autonomi e soggetti all’art. 2948, n. 4), c.c.

Nel caso di rimborso del credito di imposta, il dritto per parte relativa agli interessi sulle somme dovute a rimborso per eccedenza di versamento è autonomo rispetto al credito per il capitale e si prescrive nel termine di 5 anni (Corte di cassazione, ordinanza 23.4.2025, n. 10711).

L’autonomia degli interessi, con l’applicazione dell’art. 2948, n. 4) c.c. è stata affermata anche nel caso di una cartella di pagamento non emessa a seguito di sentenza passata in giudicato  (Corte di cassazione, ordinanza 8.3.20222, n. 7486).

3) Il credito per le sanzioni

Il termine di prescrizione quinquiennale va riferito alle sanzioni per effetto dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, ma va tenuto presente che per la relativa riscossione il successivo art. 24 ha per oggetto non la fase di accertamento ma quella esecutiva.

Solo nel caso di giudicato il termine di 10 anni va fatto valere per l’obbligazione principale, e per gli interessi e per le sanzioni, anche quando è attivata la fase esecutiva della riscossione.

4) Il diritto annuale dovuto alla CCIAA

Il diritto annuale dovuto alla CCIAA ai sensi dell’art. 18 della l. 29.12.1993, n. 580, va versato con cadenza annuale ed è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all’applicazione dell’art. 2948, n. 4), c.c., e quindi alla prescrizione quinquiennale” (Corte di cassazione, 2.7.2024, n. 22897), ai sensi dell’art. 10 del d.n. 27.1.2025.

5) I contributi previdenziali

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della l. 8.8.1995, n. 335, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatori si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine:

  • di 5 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie; il termine è elevato a 10 anni nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
  • di 5 anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.

Il termine decorre dalla data di scadenza del pagamento dei tributi e premi, e, quindi, dal 30.6 per i contributi INPS “a percentuale” e non dal 31.10, termine di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La prescrizione quinquiennale si applica anche ai premi INAIL, salvo diverse situazioni specifiche.

Maturata la prescrizione, la contribuzione non può essere più versata dal datore di lavoro né accettata dall’ente previdenziale (art. 55 del r.d.l. 4.10.1935, n. 1827,  Corte di cassazione, sentenza 7.8.2025, n. 22802).

I contributi o premi dovuti agli enti previdenziali e non versati dal debitore entro i termini previsti o dovuti in base ad accertamenti effettuati sono riscossi previa iscrizione a ruolo unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione, al netto dei pagamenti che sono stati fatti spontaneamente dal debitore, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 (art. 131del d.lgs. 24.3.2025, n. 33, dal 1°.1.2027). Secondo l’articolo successivo l’iscrizione a ruolo è resa esecutiva, a pena decadenza:

  • per le somme dovute dal debitore, entro il 31.12 dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; nel caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, il termine decorre dalla data in cui l’ente ne ha conoscenza;
  • per le somme dovute in base ad accertamento (che si concretizza con l’avviso di addebito di cui all’art. 30 del d.l. 31.5.2010, n. 78, e successivamente con la cartella di pagamento), entro il 31.12 dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento, ovvero nel caso di gravame entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

La cartella di pagamento, atto formale notificato dall’agente della riscossione, è un atto interruttivo, ma da sola non allunga i termini di prescrizione se non è seguita da azioni esecutive (Corte di cassazione, sentenza 17.11.2016, n. 23397).

Per l’IMU e gli altri tributi locali il termine di prescrizione è di 5 anni, ai sensi dell’art. 2948, c.c. (Corte di cassazione, ordinanza 9.11.2012, n. 31260).

Con la sentenza 19.5.2026, n. 85, la Corte Costituzionale ha affermato che il termine di prescrizione di 10 anni, previsto dall’art. 2946 c.c. si applica per i tributi erariali, mentre per i tributi locali il termine è di 5 anni.

Il credito verso lo Stato è esigibile dalla data dell’ultimo anno interruttivo per cui il debito non si estingue anticipatamente.


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