“No” del Consiglio di Stato all’appello di Girardini e del centrodestra: valido il risultato elettorale di Aosta


Il risultato del turno elettorale di ballottaggio per il Comune di Aosta, del 12 ottobre 2025, è regolare. A certificarne la legittimità è il Consiglio di Stato che, con una sentenza pubblicata oggi, lunedì 1° giugno, ha respinto l’appello proposto da Giovanni Girardini, candidato Sindaco della coalizione sconfitta per 15 voti (composta da Forza Italia, La Renaissance Valdôtaine, Fratelli d’Italia e Lega Vallée d’Aoste), assieme ad alcuni elettori aostani.

Gli appellanti avevano impugnato la sentenza con cui, il 30 gennaio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta aveva ritenuto valido il risultato del ballottaggio, dal quale erano risultati eletti Raffaele Rocco, quale Sindaco, e Valeria Fadda, come sua Vice, sostenuti dalla coalizione Rev, Stella Alpina, Partito Democratico, Pour l’Autonomie e Union Valdôtaine.

L’appello era fondato sulla presunta erronea valutazione, da parte del Tar, delle censure mosse dalla coalizione soccombente sull’annullamento di alcune schede. Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, “non è condivisibile l’assunto con cui parte appellante deduce che, in presenza di uno scarto di soli 15 voti, il principio del favor voti avrebbe imposto un’interpretazione estensiva della validità della scheda elettorale”.

“Ferma la rilevanza e centralità del suddetto principio, – continuano i giudici – lo stesso non può trovare applicazione differenziata (e potenzialmente disparitaria) a seconda dell’entità dello scarto fra i candidati”. Conseguentemente, la sentenza rigetta la critica mossa alla dichiarazione di inammissibilità per “carenza d’ìnteresse” delle doglianze su un numero residuale di schede, “che gli stessi appellanti indicano in numero di nove”.

Emerge, infatti, “dalla stessa prospettazione di parte appellante come alcun vantaggio la stessa potrebbe ricavare dall’accoglimento delle richiamate censure, inidonee a sovvertire l’esito della competizione elettorale e perciò effettivamente non sorrette da alcun interesse”.

Quanto al fatto che il Tar non avrebbe riconosciuto l’erronea inversione dell’attribuzione dei voti alle due coalizioni nell’ambito di un ufficio elettorale, con ribaltamento del risultato, il Consiglio di Stato ritiene “non condivisibile” tale motivo di appello, reputando “sufficiente osservare come la dichiarazione del rappresentante di lista sulla cui base i ricorrenti hanno sollevato la censura risulta di suo priva di valore indiziario nei sensi propugnati

Relativamente poi alla censura sull’erronea qualificazione come bianche di sette schede in un ufficio elettorale, la sentenza richiama la “genericità”, nonché il carattere “ipotetico e congetturale”, della dichiarazione del rappresentante di lista posta alla base delle doglianze e ricorda che l’onere probatorio, nell’ambito del contenzioso elettorale, impone che gli elementi “sulla cui base vengono sollevate le censure siano sufficientemente precisi e circostanziati, e che le censure non abbiano carattere esplorativo, come nella specie, nell’assoluta incertezza (stante il carattere meramente ipotetico dell’assunto) sull’esistenza del vizio e della sua entità”.

Infine, il lamentato irregolare trasferimento delle schede votate alla sezione 35 (perché consegnate alla polizia municipale, anziché direttamente dal Presidente, accompagnato dalle forze dell’ordine), e le sollevate presunte numerose irregolarità e incompletezze nella compilazione dei verbali di scrutinio di alcuni uffici elettorali, agli occhi del Consiglio di Stato costituiscono motivo non “suscettibile di favorevole apprezzamento”.

Del primo episodio viene sottolineata “l’irrilevanza” ai “fini della integrità e legittimità delle operazioni elettorali”. Quanto sollevato nella restante parte della censura, invece, “non vale a esprimere tuttavia, di per sé, ragioni circostanziate e utili, in termini sostanziali, a rendere inattendibili gli accertamenti dell’esito elettorale, né a fornire indizi concreti circa la sussistenza d’irregolarità materiali tali da compromettere effettivamente l’attendibilità dei risultati della votazione, arrestandosi la critica allo stadio del ‘metodo’ seguito, come rifluente sui possibili controlli, senza fornire elementi evidenziali direttamente inerenti agli esiti delle operazioni compiute, né denunciare vizi sostanziali di tale rilevanza da inficiare l’intero procedimento di scrutinio posto in essere, e quindi assumendo la doglianza portato esplorativo e generalizzato”. Cadendo tutti i motivi d’appello, lo stesso viene quindi respinto.

Le reazioni del sindaco Rocco e del consigliere Girardini

A caldo, il sindaco di Aosta Raffaele Rocco spiega: “Si conclude una vicenda che in realtà si sarebbe dovuta chiudere con la prima sentenza. Si chiude un accanimento”. Secondo il Primo cittadino del capoluogo, infatti, “con il primo ricorso era del tutto legittimo che ci fosse un bisogno di fare chiarezza. E la sentenza l’aveva fatta e in modo molto netto”.

“L’Amministrazione prosegue – aggiunge –. Abbiamo sempre operato come se dovessimo stare lì cinque anni. Mai col dubbio che tutto sarebbe potuto cambiare il giorno dopo”.

Dall’altro lato, Giovanni Girardini dice: “Le sentenze si accettano, va bene così. Sei voti restano sei voti. Ora, faremo opposizione a più non posso. Non è una minaccia: volevo che la metà della città che ha votato noi ne fosse sicura. Faremo un’opposizione seria come abbiamo fatto fino ad adesso. Ci dispiace non poter portare avanti almeno qualcuna delle progettualità nel nostro programma che, secondo noi e metà della città, erano buone idee. Ma la democrazia funziona così: un voto in più o in meno fanno il ‘bianco’ o il ‘nero’. Non il ‘grigio’”.

Elezioni comunali ad Aosta, dopo il Tar Girardini e il centrodestra ricorrono al Consiglio di Stato

16 Febbraio 2026, ore 14.27, di Redazione Aostasera

Avanti il prossimo Giovanni Girardini e Raffaele Rocco

Sul ballottaggio ad Aosta, per il quale il Tribunale amministravo regionale ha confermato la vittoria di Raffaele Rocco e Valeria Fadda lo scorso 30 gennaio, La Renaissance Valdôtaine, Fratelli d’Italia, Lega Vallée d’Aoste ed il gruppo misto di minoranza – rappresentato in Consiglio comunale dall’allora candidata vicesindaca Sonia Furci – assieme all’Udc e all’avvocato Orlando Navarra hanno deciso di ricorrere al Consiglio di Stato.

Infatti, in una nota, i partiti che sostenevano la candidatura di Giovanni Girardini e di Furci – senza Forza Italia –, spiegano che “alla luce della sentenza del Tar della Valle d’Aosta che, in sostanza, ritiene possibile la riduzione del divario di voti tra la coalizione Rocco-Fadda e la coalizione Girardini-Furci da 15 a 6 voti, ritenendo però ‘inammissibili per carenza di interesse’ le altre osservazioni/censure, ricorreranno al Consiglio di Stato sostenendo che le elezioni e lo spoglio delle schede sono stati caratterizzati da una chiara mancanza di trasparenza e di verità”.

Le forze politiche che hanno deciso di ricorrere “ritengono doveroso almeno un riconteggio delle schede al fine di garantire alla popolazione il vero verdetto elettorale perché chi governa lo possa fare alla luce di un vero e indiscutibile risultato, evitando che continui a serpeggiare in città un dubbio che, a nostro avviso, allontanerebbe ulteriormente gli elettori dal mondo della politica”.

30 gennaio 2026
di Christian Diémoz

Elezioni comunali
Elezioni comunali

Il risultato del ballottaggio al comune di Aosta è confermato: Raffaele Rocco e Valeria Fadda restano, rispettivamente, Sindaco e Vicesindaco del Comune di Aosta. E’ l’effetto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, che ha respinto il ricorso presentato dal leader de “La Renaissance” Giovanni Girardini e dalla coalizione che lo sosteneva alle elezioni comunali dello scorso 28 settembre. Il risultato finale vedeva solo 15 voti di differenza tra le due coalizioni arrivate al secondo turno.

I ricorrenti avevano constatato l’annullamento di alcune schede. I giudici amministrativi ricordano che, trattandosi di un turno di ballottaggio, “l’elettore può soltanto apporre un segno sul nome dei candidati o sul simbolo di una delle liste collegate, senza possibilità di esprimere preferenze”. Di conseguenza, “qualsiasi segno grafico ulteriore e non funzionale all’espressione del voto è idoneo a rendere il voto riconoscibile e, pertanto, nullo”.

Fa eccezione a tale regola “l’indicazione, sulla scheda, del nome del candidato sindaco (o della coppia sindaco-vicesindaco), che, pur essendo ultronea, non è di per sé sufficiente a determinare l’invalidità del voto”. Di contro, “l’ipotesi in cui venga indicato il nominativo di un candidato consigliere o il suo numero identificativo all’interno della lista, in quanto elemento del tutto estraneo a tale fase elettorale, comporta la nullità della scheda”.

Applicando questi principi, “devono reputarsi allora correttamente dichiarate nulle quelle schede contenenti segni grafici e scritte non funzionali all’espressione del voto in favore dell’uno o dell’altro candidato alla carica di sindaco”. Un’altra contestazione della coalizione capitanata da Girardini riguardava “un errore di verbalizzazione nello scrutinio dell’Ufficio n. 9, che avrebbe comportato l’inversione dell’attribuzione dei voti tra le due coalizioni, con assegnazione indebita di 42 voti alla coalizione Rocco-Fadda, anziché alla coalizione Girardini-Furci, come dichiarato da un rappresentante di lista”.

Al riguardo, per i giudici, “trattandosi di atto pubblico, il verbale fa piena prova fino a querela di falso; ne consegue che la dichiarazione asseverata del rappresentante di lista è priva di valore probatorio in assenza della proposizione di tale rimedio”. Infine, i ricorrenti asserivano l’irregolarità del trasferimento delle schede votate dalla sezione 35 (Excenex) al polo di scrutinio di Aosta, perché avvenuto – sostenevano – in violazione delle procedure previste.

Per il Tar, “tale censura è inammissibile, poiché, così come formulata e in assenza di elementi specifici, non è idonea a dimostrare un’alterazione del risultato elettorale o una manomissione dei plichi contenenti le schede elettorali o i verbali delle relative operazioni di scrutinio”. “Risulta infatti –  si legge nella sentenza – che anche le schede della sezione n. 35 siano regolarmente pervenute all’Ufficio elettorale centrale e siano state regolarmente verificate”.

Le reazioni

“La sentenza fa finalmente chiarezza e dà certezza rispetto al ruolo che abbiamo in Consiglio comunale. Da parte nostra c’è grande soddisfazione: si è chiusa in modo positivo per noi una vicenda su cui erano stati sollevati dubbi, ed è stato importante che venissero chiariti – sottolinea il sindaco Raffaelle Rocco –  Ora ci sono tutte le condizioni per voltare pagina e concentrarci sul lavoro per il bene della città. È ciò che abbiamo continuato a fare anche in questi mesi, nonostante il giudizio pendente, e che porteremo avanti con ancora più determinazione”.

Affidata a Facebook il commento della decisione del Tar Giovanni Girardini: “Mi dispiace! Ma mi dispiace soprattutto non tanto la messa in discussione di un risultato che non mi ha visto sindaco per soli 15 voti, ma, il fatto che se il fine ultimo è il trionfo della democrazia, alla luce di uno scarto così piccolo su 13.000 voti, e di ciò che è accaduto la notte dello spoglio, un riconteggio era a mio avviso una scelta sensata per tutte le parti. Così ci rimette solo la democrazia”.
Il presidente della Renaissance annuncia di voler quindi continuare “a fare il mio dovere di consigliere di opposizione e certamente non starò mai zitto”. Poi un pensiero ai detrattori: “Non mi toccate neanche un po’, anzi mi confermate che c’ è tanto per cui lottare perché contro l’ ignoranza e la maleducazione bisogna lottare sempre!”

Per l’Uv “si conclude così una pagina difficile della politica valdostana e cittadina, segnata da dubbi ingiustificati sull’operato di chi, durante lo scrutinio, ha lavorato con correttezza, dedizione e senso delle istituzioni. È sempre spiacevole vedere messo in discussione il lavoro altrui: dagli scrutatori agli agenti della polizia locale, fino a tutti gli uffici coinvolti nelle operazioni di voto. Coloro che hanno operato a notte fonda lo hanno fatto con integrità, spirito di servizio e responsabilità, garantendo il regolare svolgimento delle elezioni”. Il Leone Rampante spera, quindi, che “questa vicenda resti un ricordo di una brutta pagina della politica cittadina, a dimostrazione che mettere in dubbio il lavoro degli altri non giova a nessuno. Meglio il silenzio, la dedizione e l’impegno concreto, al servizio della comunità, senza inutili polemiche o clamore”.




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 Christian Diémoz

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