Il lavoro in somministrazione è una forma contrattuale sempre più diffusa, ma spesso fonte di incertezze applicative in materia retributiva. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, che sancisce il principio di parità di trattamento economico “complessivo” tra i lavoratori somministrati e i dipendenti dell’utilizzatore a parità di mansioni. Tale principio è inderogabile sia da parte della contrattazione collettiva che aziendale i
Il terzo comma della stessa disposizione demanda alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità e i criteri di determinazione delle erogazioni economiche correlate ai risultati. Ma attenzione questo rinvio non attribuisce alle parti sociali il potere di escludere il diritto al premio di risultato per i lavoratori somministrati bensi di disciplinarne le modalità tenendo conto delle specificità del lavoro flessibile — ad esempio, il caso in cui la verifica del risultato avvenga dopo la cessazione della missione.
Il CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro recepisce questo impianto all’art. 30, prevedendo che i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore siano corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e in misura proporzionale al lavoro svolto.
la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato il tema nella recente sentenza n. 16326 del 26 maggio 2026, chiarendo vari aspetti.
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1) Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione
La vicenda trae origine da un lavoratore somministrato da un’agenzia di somministrazione presso Poste Italiane, con contratti a tempo determinato nell’arco di circa tre anni. Il lavoratore aveva svolto le medesime mansioni dei dipendenti dell’utilizzatrice senza tuttavia ricevere il premio di produzione, che era invece riconosciuto al personale diretto.
Dal Tribunale lavoratore otteneva la condanna solidale dell’agenzia di somministrazione e dell’utilizzatrice al pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
Il Tribunale accoglieva anche la domanda di rivalsa proposta dall’utilizzatrice nei confronti dell’agenzia, in quanto datore di lavoro formale.
La Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione di primo grado, ritenendo che il diritto al premio discendesse direttamente dalla norma primaria, indipendentemente dall’eventuale silenzio o difformità degli accordi aziendali dell’utilizzatrice.
L’agenzia di somministrazione proponeva quindi ricorso per cassazione, fondato is un unico motivo, articolato in tre argomenti.
- Primo argomento — condizione per la rivalsa: l’agenzia sosteneva che il diritto di rivalsa dell’utilizzatrice nei propri confronti (previsto dall’art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015) potesse esistere solo se l’utilizzatrice avesse già integralmente versato all’agenzia il costo del dipendente somministrato, incluso il premio di produzione, nell’ambito del corrispettivo del contratto commerciale di somministrazione. In assenza di quel pagamento, non ci sarebbe stato nulla da rivalere.
- Secondo argomento — fatto nuovo: l’agenzia allegava di non aver erogato il premio al lavoratore non perché lo avesse trattenuto, ma perché Poste Italiane non gliene avrebbe mai trasferito il costo. La Corte ha però dichiarato questo argomento inammissibile, in quanto non trattato nei tribunali e proposto per la prima volta in cassazione.
- Terzo argomento — contrattazione collettiva: l’agenzia contestava l’interpretazione dell’art. 35, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015 fatta propria dalla Corte d’Appello, ritenendo che il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione dei premi di risultato lasciasse margine per escluderne il diritto in capo ai somministrati, e che quindi avesse reso inutile l’attività negoziale delle parti sociali.
Tutti e tre gli argomenti sono stati respinti o dichiarati inammissibili dalla Cassazione.
2) Le regole sul premio di risultato e CCNL per la Cassazione
Con sentenza n. 16326 del 26 maggio 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’agenzia di somministrazione, confermando integralmente l’impostazione dei giudici di merito.
Sul diritto al premio di produzione, la Corte ha chiarito che l’eventuale inerzia della contrattazione collettiva dell’utilizzatore — ossia la mancata previsione espressa del premio anche a favore dei somministrati — non può comportare l’esclusione del diritto.
Una conclusione contraria si porrebbe in frontale contrasto con il principio di parità di trattamento economico complessivo, che ha natura inderogabile.
Per questo gli accordi aziendali difformi sottoscritti dall’utilizzatrice sono stati ritenuti nulli nella parte in cui avrebbero potuto limitare tale diritto, e quindi privi di effetti.
3) Ok alla rivalsa dell’utilizzatore verso l’agenzia
Sul diritto di rivalsa dell’utilizzatore nei confronti del somministratore, la Cassazione ha ribadito che l’art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 prevede la rivalsa senza alcuna condizione aggiuntiva, in quanto il peso economico del debito retributivo verso il lavoratore grava interamente sull’agenzia di somministrazione,come unico datore di lavoro.
La solidarietà passiva dell’utilizzatore esiste esclusivamente a tutela del credito del lavoratore, ma non modifica l’imputazione sostanziale dell’obbligo retributivo. L’utilizzatore che abbia pagato in esecuzione della condanna solidale ha quindi sempre diritto di recuperare l’intera somma dall’agenzia.
La Corte ha infine precisato che eventuali contestazioni tra agenzia e utilizzatrice relative al corrispettivo del contratto commerciale di somministrazione — come la mancata inclusione del costo del premio nel corrispettivo pattuito — attengono a un rapporto distinto da quello lavorativo e avrebbero potuto essere fatte valere come eccezione di compensazione nei gradi di merito, ma non in sede di legittimità per la prima volta.
4) Scarica i testi dei CCNL delle agenzie di somministrazione
A quest link i testi in PDF dei contratti collettivi in vigore :
CCNL Somministrazione ASSOLAVORO 2025-2028
Testo in pdf del testo definitivo dell’accordo intervenuto il 3 febbraio e ratificato il 22 luglio 2025 per i dipendenti delle Agenzie per il lavoro
CCNL somministrazione lavoro ASSOSOMM 2025-2028
Testo definitivo del contratto per i dipendenti delle Agenzie per il lavoro firmato il 22.7.2025
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