Il giorno 30.6.2026 scade il termine ordinario per eseguire il pagamento del saldo dell’IRPEF relativo all’anno 2025 e del primo acconto dovuto per l’anno 2026.
Tuttavia, per effetto dell’art. 6 del d.l 22.5.2026, n. 89, “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice … , tenuti entro il 30.6.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20.7.2026 senza alcuna maggiorazione …”.
La normativa può creare dubbi operativi nell’ambito del settore dell’agricoltura sull’applicabilità della proroga ovvero sull’obbligo soggettivo di rispettare il termine del 30.6.20226.
1) Agricoltura: Irpef al 30.6 ma non per tutti
Il proprietario dei terreni
Il proprietario dei terreni che non esercita alcuna attività agricola deve rispettare il termine del 30.6 per il pagamento del saldo dell’IRPEF per l’anno 2025 e dell’acconto per l’anno 2026 commisurato sul 40% deI debito relativo al 2025 (o sul minor importo dovuto per l’anno 2026, ad esempio, per la cessione dei terreni posseduti o la concessione in affitto).
L’imprenditore agricolo
L’imprenditore agricolo determina il reddito applicando le tariffe di reddito agrario per le attività che sono indicate all’art. 32 del d.p.r. 22.12.986, n. 917, mentre per le attività agricole indicate all’art. 56-bis determina il reddito applicando gli appositi coefficienti di redditività.
Entrambe le fattispecie sono caratterizzate dal fatto che la determinazione del reddito è fatta osservando criteri forfettari per cui i produttori agricoli non sono interessati dalla proroga ma devono osservare la scadenza del 30.6.2026, con la relativa modalità di calcolo del primo acconto.
Tale regola va osservata anche dalle società semplici agricole e dai loro soci.
Gli imprenditori agricoli interessati
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) si applicano nei confronti degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, per cui, in prima analisi, ne sono esclusi i produttori agricoli che dichiarano il reddito agrario.
Ma va tenuto presente che le società di persone, escluse quelle semplici, e le società di capitali determinano sempre un reddito d’impresa per cui sono soggette agli ISA salvo applicazione di specifiche cause di esclusione.
GLI ISA IN AGRICOLTURA
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a) produttori agricoli che applicano le regole ordinarie di reddito d’impresa in quanto: – l’attività non rientra nell’art. 32 del d.p.r. 917/1986; – hanno esercitato l’opzione prevista dal comma 5 dell’art. 56-bis del d.p.r. 917/1986; b) produttori agricoli che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del citato art. 56-bis ma che non applicano l’art. 1, commi da 54 a 89, della l. 190/2014 (c.d. “regime forfetario) o altri sistemi forfetari; c) giovani produttori agricoli che hanno optato per il regime ordinario ai sensi dell’art. 2 della l. n. 36/2024; d) società di persone (escluse le società semplici agricole) e di capitali con ricavi non superiori a € 5.164.569 (d.m. 31.3.2026), che non presentano una causa di esclusione e la cui attività è considerata nella tabella degli ISA. |
Come regola generale tali soggetti sono i destinatari della proroga del termine di versamento del saldo 2025 e del primo acconto dal 30.62026 al 20.72026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il 30° giorno successivo (cioè entro il 20.8.2026 considerando la c.d. “proroga di ferragosto) con la maggiorazione dello 0,8% (e non quella canonica dello 0,4%) a titolo di in interessi.
ATTENZIONE (art. 6, comma 2, del d.l. n. 89/2026)
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La proroga del termine è riconosciuta a favore: – di soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi; – di soggetti che applicano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del d.l. n. 98/2011, il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della l. n. 190/2024 o che applicano altri criteri forfetari; – di soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 (società di persone, imprese familiari, coniuge che partecipa all’azienda non gestita in forma societaria) e 115 e 116 (opzione per la trasparenza fiscale) del d.p.r. 917/1986. |
L’acconto dovuto è pari al 50% del saldo conteggiato per l’anno 2025.
Lo slittamento dei termini in argomento non si applica:
– per le persone fisiche;
– per i produttori agricoli e le società semplici agricole;
– per i soggetti che “non sono interessati” dagli ISA;
– per i soggetti IRES con periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare.
I soggetti esclusi dagli ISA
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– contribuenti che dichiarano reddito d’impresa che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore a € 5.164.569; – contribuenti che si avvalgono dell’art. 1, commi da 54 a 89, della l. 190/2014 o che applicano altri criteri forfetari; – contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta; – contribuenti che si trovano in condizioni di non normale svolgimento dell’attività; – contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA. |
2) Le cause di esclusione e le imprese agricole
Per l’anno 2025 sono stati approvati i modelli DA01U (coltivazioni agricole, silvicoltura e utilizzo di aree forestali) e DA02U (produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi).
Chi dichiara il reddito su base catastale, cioè le persone fisiche e le società semplici che applicano l’art. 32, non sono interessati dagli ISA.
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e cooperative sono soggette agli ISA semprechè, non trovino applicazione specifiche “cause di esclusione”, tra le quali l’applicazione di criteri forfetari di determinazione del reddito.
Tra queste sono comprese le tariffe di reddito agrario.
Se una società esercita due o più attività che non sono incluse nel medesimo ISA e non determina il reddito applicando l’art. 32, è esclusa dagli ISA se i ricavi dell’attività non prevalente supera il 30% dell’ammontare complessivo dei ricavi. Ad esempio, se la coltivazione ha realizzato il 35% dei ricavi i totali e l’allevamento il 65% la società è esclusa dagli ISA.
IL REDDITO DI ATTIVITA’ NON NORMALE
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l’impresa è in liquidazione ordinaria oppure in liquidazione amministrativa o giudiziaria; il periodo in cui è ceduta in affitto l’unica azienda; il periodo in cui è stata sospesa l’attività a fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA; – il periodo in cui è stata modificata l’attività esercitata se il codice di attività è diverso. |
LA SCADENZA DEI VERSAMENTI IRPEF
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Fatispecie |
Termine |
Termine prorogato |
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Persone fisiche Imprenditori agricoli e società semplici agricole (compresi i soci) che applicano l’art. 32 del d.p.r. n. 917/1986 |
30,6 (a) |
30.7 con interesse 0,4% (a) |
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Soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi Soggetti che applicano il d.l. n. 98/2011, la l. 190/2014. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del d.p.r. n. 917/1986 |
20.7 (b) |
20.8 con interesse 0,8% (b) |
(a) Il primo acconto va versato nella misura del 40% e il secondo nella misura del 60%.
(b) Il primo acconto va versato nella misura del 50% e il secondo nella misura del 50%.
IL CONTEGGIO DELL’ACCONTO
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Fatispecie sul saldo 2025 |
IRPEF |
IRES |
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esonero |
fino a € 51,65 |
fino a € 20,66 |
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Unico acconto al 30.11 |
fino a € 257,52 |
fino a € 257,52 |
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importo superiore a € 257,52: – I rata – II rata |
40% (a) 60% (a) |
40% (a) 60% (a) |
(a) Per i soggetti ISA l’acconto è dovuto in ragione del 50%
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