Salvaguardia UE sulle importazioni siderurgiche: nuove regole dal 1° luglio 2026


Il 24 giugno 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2026/1384 il quale, a partire dal 1° luglio 2026 sostituisce le misure di salvaguardia precedentemente in vigore sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici e istituisce un nuovo quadro strutturale per fronteggiare gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione. Le principali novità riguardano l’apertura di contingenti tariffari per 28 categorie di prodotti, l’applicazione di un dazio fuori contingente del 50%, la gestione trimestrale dei contingenti, l’introduzione del principio di “paese di fusione e colata” e la possibilità di applicare misure di salvaguardia bilaterali nei confronti di paesi con i quali l’UE ha concluso accordi di libero scambio.

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1) Il contesto: la crisi strutturale del settore siderurgico europeo

Il settore siderurgico è fondamentale per la competitività e la sicurezza dell’Unione, in quanto l’acciaio è essenziale per molti settori, tra cui le tecnologie pulite, i trasporti, l’edilizia e le infrastrutture energetiche; preservare un’industria siderurgica competitiva e tecnologicamente avanzata è pertanto cruciale per la sicurezza economica dell’Unione.

Nonostante tale importanza strategica, l’industria siderurgica dell’Unione si trova in una situazione drammatica, con una perdita senza precedenti di capacità produttiva pari a oltre 30 milioni di tonnellate dal 2018, un tasso di utilizzo degli impianti storicamente basso che ha raggiunto il 67% nel 2024, circa 30.000 posti di lavoro persi dal 2018 e ricorrenti perdite finanziarie.

La causa principale di questa situazione è la sovracapacità globale strutturale: si prevede che la sovracapacità globale aumenterà dai 602 milioni di tonnellate nel 2024, equivalenti a cinque volte la domanda dell’Unione, a 721 milioni di tonnellate entro il 2027. A ciò si aggiunge il fatto che la recente evoluzione delle misure restrittive degli scambi di paesi terzi sta aumentando ulteriormente la pressione delle importazioni sul mercato dell’Unione, sia in termini di volumi che di prezzi.

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2) Il Regolamento (UE) 2026/1384: struttura e obiettivi

Il Regolamento (UE) 2026/1384 ha quale obiettivo quello di rispondere alla crisi produttiva sopra descritta istituendo un quadro, da un lato, sull’apertura di contingenti tariffari e sull’applicazione di un dazio fuori contingente per i prodotti importati nell’Unione e, dall’altro, sulla possibilità di applicare misure di salvaguardia bilaterali nei confronti di prodotti originari dei paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. Alcune disposizioni specifiche hanno, come si vedrà nel seguito, decorrenze differenziate. 

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3) Il sistema dei contingenti tariffari e il dazio fuori contingente

Ai sensi del Regolamento sono aperti, su base annua, contingenti tariffari in relazione alle importazioni nell’Unione di ciascuna delle categorie di prodotti elencate nell’Allegato I. Il Regolamento disciplina complessivamente 28 categorie di prodotti siderurgici classificati nei Capitoli 72 e 73 della Nomenclatura Combinata, identificati attraverso i codici doganali.

Il volume annuo totale dei contingenti tariffari è di 18.345.922 tonnellate. Tale volume è stato determinato applicando, quale riferimento, la quota di mercato delle importazioni nel mercato dell’Unione nel 2013, pari a circa il 13%, al consumo complessivo nel mercato siderurgico dell’Unione nel 2024; il calcolo non prende in considerazione le importazioni originate dalla Bielorussia e dalla Federazione russa, attualmente soggette a divieti di importazione.

I contingenti tariffari sono assegnati per categoria di prodotti in base alla quota di importazioni detenuta da ciascuna categoria nel periodo 2022-2024, quale periodo di riferimento ritenuto appropriato in quanto riflette fedelmente i flussi commerciali più recenti.

A. Il dazio fuori contingente

Una delle innovazioni più significative rispetto al regime precedente riguarda il dazio fuori contingente. Se un contingente tariffario è esaurito, o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario, le importazioni sono soggette a un dazio fuori contingente del 50% ad valorem (in precedenza era del 25%).

L’aumento del dazio fuori contingente al 50% è stato giustificato dall’Unione con la finalità di ridurre al minimo il rischio di diversione degli scambi; tale dazio si aggiunge ad altri dazi applicabili alle categorie di prodotti contemplate dal Regolamento.

B. Esclusioni 

Il regime dei contingenti tariffari si applica a tutte le importazioni delle categorie di prodotti elencate, comprese le importazioni di prodotti originari di un paese con cui l’Unione ha concluso un accordo che prevede preferenze tariffarie o di un paese che beneficia di preferenze tariffarie autonome.

Fanno eccezione i prodotti che originano da Islanda, Liechtenstein o Norvegia, nonché dai paesi nei confronti dei quali si applicheranno misure di salvaguardia bilaterali. 

4) La gestione trimestrale dei contingenti

I contingenti tariffari sono gestiti su base trimestrale. In particolare, le assegnazioni di ciascun contingente trimestrale sono interrotte il ventesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo trimestrale.

Per il primo anno di applicazione, dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027 i volumi inutilizzati dei contingenti tariffari in un trimestre sono riportati al trimestre successivo entro lo stesso periodo annuale di applicazione.

Successivamente, la Commissione adotterà atti di esecuzione per stabilire se, per ciascuna categoria di prodotti, i volumi inutilizzati dovranno essere riportati al trimestre successivo, tenendo conto dell’aumento del livello di pressione delle importazioni, dell’uso medio dei contingenti tariffari durante i primi tre trimestri del periodo annuale di applicazione (in particolare se tale uso medio è superiore all’80%), e dell’insufficiente disponibilità di approvvigionamento per gli utilizzatori di acciaio a valle a causa di sviluppi del mercato.

5) Il principio di “country of melt and pour”: nuovo onere per gli importatori

Una delle novità di maggior impatto operativo introdotte dal Regolamento è il principio di identificazione del paese di fusione e colata (“melt and pour“).

L’art. 4 del Regolamento prevede che al momento dell’importazione, gli importatori delle categorie di prodotti elencate nell’allegato I debbano fornire prove verificabili adeguate, come ad esempio un certificato del produttore, per comprovare il paese in cui l’acciaio o il ferro grezzo è stato inizialmente prodotto in forma liquida all’interno di un forno per la produzione di acciaio o ghisa e successivamente colato al suo primo stato solido.

Occorre tuttavia tenere presente le decorrenze differenziate. L’obbligo a carico degli importatori di fornire tali prove si applicherà soltanto dal 1° ottobre 2026. Nel frattempo, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare il tipo di prove che gli importatori dovranno fornire, tenendo conto nel contempo della situazione specifica delle PMI ed evitando oneri amministrativi sproporzionati; il primo di tali atti di esecuzione dovrà essere adottato entro il 31 agosto 2026.

In deroga al regolamento (UE) 2019/287, la Commissione potrà adottare atti di esecuzione che applicano misure di salvaguardia bilaterali per le importazioni di prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento originari dei paesi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio; tali misure di salvaguardia bilaterali saranno conformi all’accordo di libero scambio applicabile e terranno conto dell’interesse dell’Unione.

In conclusione, il Regolamento (UE) 2026/1384 rappresenta un cambio di paradigma nella politica commerciale dell’UE nel settore siderurgico: si passa da misure di salvaguardia di natura emergenziale e temporanea a un quadro strutturale e permanente, calibrato sulla sovracapacità globale come fenomeno endemico. Per gli operatori economici italiani — importatori, distributori e industrie a valle — i principali adempimenti da presidiare sin da subito sono:

Entro il 1° luglio 2026

  • Verificare la classificazione doganale dei prodotti acquistati o importati, controllando se ricadono in una delle 28 categorie di prodotti elencate nell’allegato I del Regolamento, per ciascuna delle quali è aperto un contingente tariffario su base annua.
  • Valutare il rischio dazio fuori contingente: se un contingente tariffario è esaurito, o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario, le importazioni sono soggette a un dazio fuori contingente del 50% ad valorem. Le imprese devono quantificare l’impatto economico di questo scenario sui propri flussi di acquisto e valutare l’accesso a regimi speciali, quali il deposito doganale o il perfezionamento attivo per mitigare tale impatto.
  • Verificare il paese di origine dei fornitori: il Regolamento non si applica ai prodotti originari di Islanda, Liechtenstein o Norvegia, né ai paesi soggetti a misure di salvaguardia bilaterali. È necessario mappare le origini del proprio approvvigionamento.
  • Monitorare l’atto di esecuzione della Commissione sulla ripartizione per paese dei contingenti. Conoscere la quota assegnata al paese fornitore è essenziale per pianificare le importazioni.
  • Aggiornare i contratti di fornitura in corso o in fase di negoziazione, inserendo clausole di adeguamento del prezzo e di allocazione del rischio in caso di esaurimento del contingente tariffario o di applicazione del dazio del 50%.

Entro il 31 agosto 2026

  • Attendere l’atto di esecuzione della Commissione sul paese di fusione e colata: il primo atto di esecuzione che determina il tipo di prove che gli importatori devono fornire per comprovare il paese di fusione e colata è adottato entro il 31 agosto 2026.

Entro il 1° ottobre 2026

  • Richiedere ai fornitori le prove necessarie per ogni importazione relative ai Paesi di colata e fusione.
  • Aggiornare i contratti con i fornitori per includere l’obbligo contrattuale di fornire la documentazione sul paese di fusione e colata a ogni consegna.

Su base continuativa

  • Monitorare trimestralmente lo stato di utilizzo dei contingenti.
  • Sfruttare il meccanismo di riporto nel primo anno: dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, i volumi inutilizzati dei contingenti tariffari in un trimestre sono riportati al trimestre successivo. Questo consente una pianificazione più flessibile nel primo anno di applicazione.
  • Partecipare alle consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione per le revisioni periodiche dell’ambito di applicazione del Regolamento.


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