Fondi pensione: nuove regole dal 1 luglio su capitale e rendite


Da oggi, 1° luglio 2026,  oltre alla riforma del silenzio assenso  di 60 giorni per l’adesione automatica alla previdenza complementare per il TFR del nuovi assunti, entrano in vigore altre nuove regole  sui fondi pensione, previste dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). Le novità ,  che hanno subito anche qualche modifica con il decreto PNRR 19 2026 e il decreto “1 maggio ” 62/2026 riguardano  in particolare le modalità con cui vengono pagate le prestazioni collegate ai versamenti   e la deducibilità . 

Facciamo il punto con esempi e una scheda scaricabile.

Sul nuovo silenzio assenso vedi le nuove regole dal 1 luglio 

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1) Le modifiche alle prestazioni previste dalla legge di bilancio –

Sul piano delle prestazioni, l’art. 1 comma 201 della L. 199/2025  aveva  innanzitutto ridefinito la quota massima del montante liquidabile in capitale, innalzandola dal 50% al 60% del montante finale accumulato, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

La parte restante del montante deve essere obbligatoriamente convertita in rendita vitalizia.

A questa regola si affianca un’eccezione, pensata per le posizioni previdenziali di importo contenuto, per le quali trasformare i risparmi in una rendita mensile avrebbe scarso significato pratico. Per verificare se un iscritto può accedervi, si effettua un calcolo simulato: si ipotizza cosa accadrebbe se il 70% del montante venisse convertito in rendita vitalizia. Se l’importo di rendita che ne risulterebbe è inferiore al 50% dell’assegno sociale (per il 2026, pari a circa 546 euro mensili, quindi una soglia di circa 273 euro), l’iscritto supera il test e può ritirare l’intero montante in capitale, superando così il tetto ordinario.

Un esempio pratico: un iscritto ha accumulato un montante di 15.000 euro. Si simula la conversione del 70% (10.500 euro) in rendita vitalizia, ipotizzando che questa produca un assegno di circa 40 euro al mese. Poiché tale importo è ampiamente inferiore alla soglia di 273 euro, l’iscritto ha diritto a liquidare l’intero montante in capitale. Se invece il montante fosse più consistente — ad esempio 200.000 euro — e la simulazione del 70% convertito in rendita producesse un assegno di 550 euro al mese, superiore alla soglia, l’eccezione non si applicherebbe: resterebbe valida la regola generale sul tetto di liquidazione in capitale. Va chiarito che la percentuale del 70% non rappresenta quindi una quota di erogazione effettiva, ma unicamente il parametro utilizzato per costruire il test di accesso all’eccezione.

2) Nuove modalita di erogazione flessibile – Scheda scaricabile

Accanto a questa disciplina, per le forme pensionistiche a contribuzione definita la legge di bilancio 2026 ha introdotto tre nuove modalità di  erogazione flessibile, alternative alla rendita vitalizia. 

Con la deliberazione del 25 giugno 2026, la COVIP ha fornito le istruzioni operative per la loro attuazione. In sintesi sono previste queste alternative

  1. Rendita a durata definita. Prestazione erogata per un periodo di tempo predeterminato, calcolato sulla base della vita attesa residua dell’aderente al momento della richiesta, secondo le tavole di mortalità ISTAT utilizzate anche per il calcolo delle pensioni 
  2. Prelievi liberamente determinabili. È la formula più flessibile tra le tre: l’aderente decide autonomamente sia l’importo di ciascun prelievo, sia la relativa tempistica, senza un calendario prestabilito. 
  3. Erogazione frazionata del montante. Diversamente dalle prime due opzioni, questa formula non è collegata alla speranza di vita residua, ma consiste in una semplice rateizzazione del montante per un periodo minimo di 5 anni, liberamente scelto dall’aderente. 

Le tre prestazioni non sono cumulabili tra loro né con la rendita vitalizia tradizionale, ma possono essere liberamente abbinate alla quota liquidata in capitale. 


ATTENZIONE Le nuove prestazioni non sono accessibili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Scarica la Scheda sulle nuove modalità di erogazione delle prestazioni di previdenza integrativa.

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3) Le correzioni introdotte dal DL 62/2026

L’operatività di alcune di queste disposizioni deve essere letta alla luce delle modifiche apportate dall’art. 16-ter del DL 62/2026, come risultante dalla legge di conversione (L. 112/2026, cd. decreto Primo Maggio):

  1. Tetto alla liquidazione in capitale: il DL 62/2026 convertito ha eliminato l’innalzamento dal 50% al 60% previsto dalla legge di bilancio, mantenendo fermo il tetto ordinario al 50% del montante finale accumulato. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione e prestazione definita potranno quindi essere erogate, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 50% in capitale, con la parte residua corrisposta obbligatoriamente in rendita vitalizia (fatta salva l’eccezione descritta sopra).
  2. Differimento dell’erogazione frazionata: il medesimo decreto ha spostato dal 1° luglio al 31 ottobre 2026 il termine di decorrenza per l’erogazione frazionata del montante.
  3. rinvio della portabilità del contributo datoriale alla data del 31 ottobre 2026 (art. 29, comma 11-bis, del DL 19/2026 c.d. decreto PNRR convertito dalla L. 50/2026.)  Si tratta in particolare della  possibilità di trasferire, dopo almeno 2 anni di partecipazione a una forma pensionistica negoziale, l’intera posizione individuale a un altro fondo — mantenendo il diritto al contributo versato dal datore di lavoro. .

ATTENZIONE citata delibera del 25 giugno 2026, la COVIP ha chiarito che, pur essendo le nuove prestazioni formalmente in vigore dalle date sopra indicate, i fondi pensione dispongono di un termine più ampio — fino al 31 dicembre 2026 — per renderle concretamente disponibili agli iscritti.

4) Tutele sulla cedibilità delle prestazioni

Resta infine confermata, e viene estesa anche alle nuove tipologie di rendita, la disciplina sui limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già prevista per le prestazioni erogate in forma di rendita vitalizia e di capitale — un presidio a tutela della funzione previdenziale delle somme accumulate.


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