Pubblicato in GU n 156 dell’8 luglio il DM 6 maggio del MIT Ministero dei trasporti con le regole per la formazione dell’autotrasporto con risorse per il 2026.
Il Decreto prevede euro 5 milioni da dedicare alla formazione dei dipendenti e funzionari delle imprese di trasporto merci conto terzi.
1) Bonus formazione autotrasporto 2026: a chi si rivolge
I soggetti destinatari della misura incentivante e, quindi, delle attivita’ di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresi’, beneficiare della presente misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione rofessionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal presente decreto.
Attenzione al fatto che da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attivita’ di autotrasporto.
Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.
2) Bonus formazione autotrasporto 2026: per quali corsi
Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e’ necessario specificare la volonta’ di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche’ esplicitare l’articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all’articolo 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita’ di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al comma 2.
Ai fini del finanziamento, l’attivita’ formativa deve essere avviata a partire dal 1° dicembre 2026 e deve avere termine entro il 12 giugno 2027.
Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purche’ successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Ai fini dell’erogazione, l’intensita’ massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall’articolo 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.
3) Bonus formazione autotrasporto 2026: chi lo gestisce
Il soggetto gestore li adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l’istruttoria delle domande, nonche’ l’esecuzione dei monitoraggi e dei controlli affidati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolti dal soggetto gestore RAM Logistica infrastrutture e trasporti S.p.a. con le modalita’ e nei termini previsti da apposito atto attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore ai sensi dell’accordo di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto fra le suddette parti.
4) Bonus formazione autotrasporto 2026: domande dal 21 settembre
In particolare possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie/forme associate regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I, o del Libro V, Titolo X, Capo II, Sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell’albo.
Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo’ presentare una sola domanda di accesso al contributo; cio’ al fine di evitare la concessione del contributo in misura doppia. Pertanto, e’ onere delle imprese richiedenti il contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci, con cui si attesta l’assenza di duplicazione della domanda sia come impresa singola che in qualita’ di impresa appartenente ad un consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di piu’ domande (domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da impresa appartenente ad una forma associata) sara’ ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per prima in ordine di tempo.
L’amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024, prot. n. 209, e art. 5 comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, prot. n. 192, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la presente (cosiddette «Formazione 15» e «Formazione 16»).
Nel caso in cui il controllo chiuso con esito negativo abbia avuto ad oggetto un’impresa appartenente ad un consorzio o ad una cooperativa, l’amministrazione esclude la domanda di quella impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all’interno di un consorzio o di una cooperativa.
Le domande per accedere ai contributi, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, devono essere presentate, previa registrazione, tramite accesso ad apposita piattaforma web raggiungibile sul sito di RAM logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. www.ramspa.it alla sezione dedicata, seguendo le relative linee guida alla presentazione dell’istanza, a partire dalla data del 21 settembre 2026 ed entro il successivo termine perentorio della data del 30 ottobre 2026.
Non saranno prese in esame le domande presentate successivamente alla data del 30 ottobre 2026.
Il contributo massimo erogabile per l’attivita’ formativa e’ fissato secondo le seguenti soglie:
a) Euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10 unita’);
b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unita’);
c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250 unita’);
d) Euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unita’).
Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 300.000.
Per la determinazione del contributo si terra’ altresi’ conto dei seguenti massimali:
a) ore di formazione:
trenta per ciascun partecipante – autista;
quaranta per ciascun partecipante – impiegato;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.
Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive inerenti all’attivita’ didattica di cui: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.
Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:
a) l’attivita’ formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresi’, la condivisione dei documenti;
b) l’intero corso deve essere video registrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
c) i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita’, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;
d) le registrazioni dell’attivita’ formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell’amministrazione;
e) al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
Al momento della compilazione della domanda devono essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita’, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:
a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, che non potra’ in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa);
c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale
il soggetto attuatore designato dall’impresa attesti che il corso formativo presentato sara’ realizzato nel rispetto del programma di cui alla precedente lettera b) ed in ottemperanza a quanto previsto dal presente decreto
d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
i. costi della docenza in aula;
ii. costi dei tutor;
iii. altri costi per l’erogazione della formazione;
iv. spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti alla formazione;
v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
vii. costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata;
viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
ix. spese generali indirette, secondo le modalita’ dettate dall’articolo 31 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato;
e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei soggetto/i destinatario/i della lezione. Queste ultime indicazioni potranno essere fornite successivamente alla presentazione della domanda, purche’ non oltre tre giorni antecedenti all’inizio del corso, per consentire l’effettuazione dei controlli da parte del soggetto gestore.
Il calendario di cui alla lettera e) del precedente comma, dovra’ necessariamente essere compilato dall’impresa richiedente attraverso il sistema informatico utilizzato in fase di presentazione della domanda di cui al comma 4). Qualsiasi modifica di uno o piu’ dei predetti elementi del calendario del corso dovra’ essere comunicata on-line – accedendo a detta applicazione informatica – almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.
Per i casi di forza maggiore, la modifica potra’ essere effettuata online in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovra’ essere documentata e motivata oggettivamente, a pena di esclusione della giornata formativa modificata. L’ammissibilita’ della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sara’ oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.
Le specifiche modalità di presentazione ed eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi compresi quelli modificati per cause di forza maggiore, saranno pubblicati sul sito della societa’ RAM logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione autotrasporto merci – Documentazione – Autotrasporto contributi ed incentivi.
Al fine di consentire la piu’ ampia partecipazione alla misura in oggetto, il totale dei costi ottenuti sommando i preventivi di spesa allegati alle istanze presentate da imprese, consorzi o cooperative che abbiano individuato quale soggetto attuatore ente di formazione espressione di una stessa associazione di categoria, non potra’ superare la somma di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). Qualora, anche ad esito del soccorso istruttorio ex art. 241/1990, emerga il superamento di detta soglia, si provvedera’ d’ufficio alla riparametrazione dei costi preventivati da tutte le imprese interessate; detti costi, eventualmente riparametrati, saranno pubblicati on-line secondo i termini e le modalita’ previsti al successivo art. 4, comma 4.
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