Riforma del diritto doganale UE. Obbligatorietà dei “product identifiers” dal 1° novembre


Il quadro regolamentare delle importazioni dell’Unione Europea si arricchisce di un nuovo adempimento stringente. Con la piena operatività fissata al 1° novembre 2026, l’inserimento dei Product Identifiers (PID) nelle dichiarazioni doganali diventa un requisito mandatorio per i flussi e-commerce internazionali. Non si tratta più di una mera opzione gestionale, ma di un obbligo normativo volto a potenziare la tracciabilità e la sicurezza delle merci.

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1) Il Contesto Normativo: La Riforma Doganale dell’UE e l’E-commerce

Nel quadro della riforma doganale già avviata, che dal 1° luglio 2026 ha abolito la franchigia daziaria per le spedizioni di valore intrinseco fino a 150 euro, rendendo imponibili tutti gli acquisti online provenienti da Paesi terzi, il legislatore unionale introduce un ulteriore tassello volto a semplificare e digitalizzare le procedure doganali. In particolare, il nuovo quadro normativo prevede:

  • Il Sistema di Classificazione Tariffaria Semplificata che prevede l’adozione di un trattamento tariffario semplificato (c.d. simplified tariff treatment) basato su un numero limitato di ‘secchi’ (buckets) tariffari. Tale meccanismo mira a superare la complessità della classificazione doganale standard, garantendo al contempo un’applicazione proporzionata dei diritti di confine e una rilevante riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori nel mercato B2C.
  • Data-Driven Compliance: si prevede una digitalizzazione integrale del flusso dichiarativo, culminante nell’obbligo dei Product Identifiers (PID), essenziali gli EU Customs Data Hub.
  • Calendario di implementazione: dal 1° luglio 2026 (fase di test) si propone una fase introduttiva e su base volontaria dei PID per consentire alle autorità doganali e agli operatori economici (marketplace e corrieri) di testare l’interoperabilità dei sistemi di trasmissione dati; successivamente, dal 1° novembre 2026 l’indicazione dei Product Identifiers diventa requisito necessario e obbligatorio nelle dichiarazioni doganali e-commerce per tutti i beni importati da Paesi terzi.

La normativa prevede inoltre l’obbligo di fornire o rendere comunque disponibili tre specifici tipi di PID:

  • Merchant Product Identifier (M-PID): deve essere fornito in tutti i casi, senza eccezioni. È l’identificatore assegnato dal venditore online, dal marketplace o dalla piattaforma. Deve essere unico per ogni sito di vendita o piattaforma e serve a identificare univocamente l’offerta di vendita.
  • Non-standardised manufacturer Product Identifier (NS-PID): anche questo è obbligatorio in tutti i casi. Viene assegnato dal produttore o fornitore e non si basa su standard internazionali. Supporta la tracciabilità fino alle informazioni del produttore.

 

  • Standardised manufacturer Product Identifier (S-PID): deve essere comunicato solo se esiste. Si basa su standard riconosciuti a livello internazionale, come l’EAN (European Article Number) o l’ISBN per i libri. Se non esiste un S-PID per un determinato prodotto, deve essere fornito un apposito codice di eccezione.

Per integrare queste informazioni nelle dichiarazioni doganali (H1, H6 e H7), verranno utilizzati nuovi codici documento nel sistema TARIC:

  • C127: per il Merchant PID.
  • C128: per il NS-PID del produttore.
  • C129: per l’S-PID del produttore.
  • Y081: da dichiarare quando non esiste un S-PID per il prodotto.

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2) Definizione di Product Identifier

In ambito doganale, il Product Identifier (PID) evolve dalla sua originaria funzione di strumento logistico aziendale per assumere la natura di dato dichiarativo di tracciabilità legale. Esso garantisce un’univoca correlazione tra la merce fisica, la sua descrizione tariffaria e l’operazione commerciale sottostante.

Ai fini della dichiarazione doganale e dell’analisi del rischio, il PID si articola su tre livelli:

  • a) Standard di prodotto (GTIN/EAN/UPC): codici standardizzati (GS1) che identificano il modello merceologico, agevolando l’associazione alla corretta classificazione tariffaria e l’applicazione di regimi agevolati (simplified tariff treatment).
  • b) Identificativi di catalogo (SKU/Listing ID): riferimenti che collegano direttamente la merce all’offerta commerciale digitale (e-commerce marketplace). Sono elementi chiave utilizzati dalle autorità doganali per le verifiche di congruità del valore dichiarato.
  • c) Identificativi univoci (Serial Numbers/UID): codici seriali specifici del fabbricante che garantiscono la tracciabilità del singolo esemplare, fondamentali per il contrasto alla contraffazione, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la verifica della conformità ai requisiti di sicurezza (Safety & Security).”

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3) Analisi dei rischi e contrasto all’elusione

L’obbligatorietà stabilita per il 1° novembre risponde a precise finalità di politica doganale e di sicurezza del mercato:

  1. tracciabilità oggettiva offer-to-delivery: la normativa comunitaria richiede che l’autorità doganale possa collegare in modo immediato e univoco la merce fisica dichiarata in dogana al prodotto originariamente offerto online sul marketplace e acquistato dal consumatore.
  2. analisi dei rischi automatizzata: tramite i PID, i sistemi informatici delle dogane (come il futuro EU Customs Data Hub) possono incrociare i dati istantaneamente. Se un codice corrisponde a una categoria di prodotti storicamente a rischio contraffazione, sotto-fatturazione o non conformità sanitaria/ambientale, la spedizione viene intercettata prima dello sdoganamento.
  3. funzione anti-abuso: la normativa introduce clausole anti-elusione. I PID servono a impedire che i venditori extra-UE aggirino il dazio fisso o alterino artificiosamente i contratti (ad esempio, frammentando una spedizione unica in più pacchi fittizi o raggruppando merci sotto descrizioni generiche).

In sostanza, l’obbligo dei PID non è un mero adempimento burocratico, ma la traduzione normativa del principio di trasparenza della supply chain. Si impone agli operatori economici un dovere di cooperazione attiva (duty of disclosure), in virtù del quale la qualità e la veridicità del dato doganale diventano condizione necessaria per l’accesso al mercato unico.”

4) Il Regime di responsabilità dei soggetti coinvolti

L’introduzione dei PID obbligatori sposta l’asse della responsabilità doganale e sanzionatoria, colpendo in particolare le piattaforme.

a) i marketplace come “deemed importers”: i grandi mercati online  agiscono come “importatori presunti”. Spetta alla piattaforma assicurarsi che il venditore terzo extra-UE fornisca dati di catalogo accurati e che i PID siano trasmessi correttamente nel flusso dei dati doganali (es. tramite i sistemi IOSS o le dichiarazioni doganali).

b) i rappresentanti doganali e i corrieri: i vettori e i doganalisti, nel compilare la dichiarazione doganale dal 1° novembre, non potranno completare l’invio telematico se i campi relativi ai PID non risulteranno valorizzati con dati strutturati e validi. Del resto, si può parlare di controllo di validazione automatica poichè il sistema doganale non accetta più la dichiarazione se i campi obbligatori (come il PID) non passano il check di congruità

c) il produttore extra-UE, il primo anello della catena informativa: sebbene sia il dichiarante il soggetto obbligato davanti le autorità doganali, è previsto comunque un profilo di responsabilità a monte per il produttore che genera e attribuisce l’identifier al prodotto. Qua il suo ruolo di “data originator” diventa il primo presidio di autenticazione della qualità del dato all’interno della catena di responsabilità informativa.

5) Conseguenze giuridiche e sanzioni in caso di violazione

La mancata o errata indicazione dei Product Identifiers dal 1° novembre comporterà importatnti risvolti legali:

  1. blocco doganale: le spedizioni prive di PID o con codici non validati verranno sistematicamente bloccate per incongruenza dei dati, con conseguente rifiuto dello sdoganamento e rispedizione al mittente a spese del vettore/importatore.
  2. contestazione di falsa dichiarazione: l’indicazione di un PID mendace configura l’illecito di falsa dichiarazione doganale. A seconda dell’entità dei diritti di confine evasi, ciò può comportare sanzioni amministrative pecuniarie gravose o rilevare sotto il profilo penale per contrabbando.
  3. responsabilità per danno reputazionale e contrattuale: per le aziende in dropshipping o le PMI europee che importano da fornitori extra-UE, l’assenza di un archivio PID condiviso e solido comporterà il blocco della catena di fornitura e contestazioni contrattuali da parte dei clienti finali.

In vista della scadenza del 1° novembre 2026, le imprese e i consulenti doganali devono attivare una stretta due diligence che ricomprende audit dei cataloghi digitali, ossia verificare che ogni articolo importato disponga di un PID valido, standardizzato e verificabile; occorrerà inoltre adeguare i gestionali aziendali e i software di spedizione affinché il dato del codice identificativo confluisca automaticamente nella documentazione trasmessa al rappresentante doganale. Infine, sarà opportuno imporre ai produttori extra-UE, tramite apposite clausole contrattuali, l’obbligo di fornire e applicare sul packaging i codici identificativi corretti, prevedendo manleve in caso di blocchi doganali causati da codici errati o inesistenti. La vera innovazione di questo nuovo sistema è data dalla trasformazione del controllo fiscale da verifiche documentali successive a monitoraggi preventivi basati sui dati, generando un impatto significativo sulle strategie di compliance delle imprese e sull’attività dei professionisti.

 


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