OIC 5 Bilanci di liquidazione: ecco il definitivo


Il nuovo OIC 5, pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel luglio 2026, sostituisce integralmente la precedente versione del principio contabile, adeguata al Codice civile dopo il D.lgs. 139/2015. 

La revisione nasce da due esigenze distinte: da un lato, allineare la struttura dello standard al ruolo che l’OIC riveste oggi, ossia disciplinare esclusivamente i profili tecnico-contabili della redazione del bilancio; dall’altro, superare le criticità applicative segnalate dagli operatori nel corso degli anni di vigenza del vecchio principio.

Il progetto di revisione ha evidenziato che la prassi disattendeva sistematicamente due prescrizioni cardine: 

  1. la valutazione delle attività al valore di realizzo anche quando superiore al valore contabile, raramente applicata per motivi prudenziali e di responsabilità dei liquidatori, 
  2. e l’iscrizione del fondo per costi ed oneri di liquidazione, spesso omessa o rilevata solo in parte per le incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo l’intera durata della procedura.

Non è un semplice restyling formale: cambia la funzione stessa del bilancio di liquidazione, che da strumento di stima del valore ritraibile diventa un documento di rendicontazione prudenziale sull’andamento della procedura. 


Ciò giustifica criteri di valutazione più cauti, schemi di bilancio riformulati per natura, distinzione tra costi funzionali e contratti onerosi, e regole più chiare per i momenti-chiave della liquidazione.

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Inoltre ti consigliamo:


1) Nuovo OIC 5: il cambio di prospettiva, da bilancio previsionale a bilancio informativo

La differenza più significativa tra il precedente OIC 5 e la nuova versione, è di natura concettuale, prima ancora che tecnica.

Nella versione previgente il bilancio di liquidazione era concepito come lo strumento che doveva misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni aziendali, il c.d. “capitale di liquidazione”, in una logica dichiaratamente prognostica. 

Nel nuovo principio il bilancio di liquidazione diventa uno strumento di rendicontazione sull’andamento della procedura, con una logica più prudenziale e maggiormente applicabile nella pratica professionale.

Da questo cambio di paradigma discendono le scelte tecniche più rilevanti di seguito analizzate.

2) Nuovo OIC 5: criteri di valutazione, minore incertezza e più prudenza

La distinzione tra costi “necessari e funzionali” e costi “non necessari” è una delle novità più rilevanti. Il nuovo OIC 5 chiede di ripartire, con un criterio oggettivo, l’essenzialità rispetto all’ordinato svolgimento della procedura, ciò che va rilevato per competenza da ciò che va invece accantonato secondo le regole sui contratti onerosi, riducendo così l’area di incertezza che aveva reso poco applicato il vecchio fondo unico.

Viene inoltre introdotta una facoltà, prima assente, di valutare al valore di realizzazione in liquidazione, se superiore al valore netto contabile, i soli beni per cui la vendita sia già certa (ad esempio in presenza di un contratto preliminare) e il valore di realizzo sia stimabile in modo attendibile. 

La semplice individuazione di un potenziale acquirente, in assenza di trattative concluse, non è sufficiente ad attivare la rivalutazione.

Voce

OIC 5 previgente

OIC 5 nuovo (2026)

Attività (immobilizzazioni, partecipazioni, titoli)


Valore di realizzo, anche se superiore al valore contabile, regola generalmente disattesa nella prassi

Minore tra costo e valore di realizzazione in liquidazione; la rivalutazione oltre il costo è ammessa solo come facoltà, a condizioni stringenti

Crediti

Valore di presumibile realizzo

Confermato il valore di presumibile realizzo; esclusa esplicitamente l’applicazione del costo ammortizzato


Debiti

Valore di presunta estinzione

Confermato, con la precisazione che uno stralcio riduce il debito sotto il nominale solo se già efficace tra le parti alla data di bilancio

Oneri della procedura

Fondo unico per costi ed oneri di liquidazione, di stima complessa e spesso disatteso


Distinzione tra costi necessari e funzionali (rilevati per competenza: compenso del liquidatore, utenze, locazione sede) e costi non necessari (accantonati come contratti onerosi)

3) Nuovo OIC 5: nuovi schemi di bilancio

Il principio ridisegna gli schemi di stato patrimoniale e conto economico

Per le società senza attività in continuazione viene meno la distinzione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, che perde significato quando l’impresa non opera più in prospettiva di continuità: le voci sono riclassificate per natura, senza più separare, ad esempio, le partecipazioni immobilizzate da quelle iscritte nel circolante.

Sono introdotte nuove voci di conto economico: A5-bis “Proventi della procedura liquidatoria”, B14-bis “Oneri della procedura liquidatoria” e A5-ter “Rivalutazioni della procedura liquidatoria”, per dare separata evidenza ai componenti reddituali tipici della fase liquidatoria.

Per le società con attività in continuazione, è introdotta una nuova voce di stato patrimoniale “E) Attività destinate alla liquidazione”, che raccoglie i beni dei rami non in esercizio provvisorio.

È introdotta la facoltà, non prevista in precedenza, di omettere il bilancio comparativo nell’esercizio di adozione dei nuovi schemi, dandone conto in nota integrativa.

Le società di minori dimensioni (artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) possono comunque continuare ad adottare gli schemi ordinari, oppure il nuovo schema abbreviato dedicato; in entrambi i casi restano esonerate dal rendiconto finanziario.

È stato inoltre introdotto uno schema di riferimento per il rendiconto finanziario, sia per le società senza sia per quelle con attività in continuazione: documento che il previgente OIC 5 non disciplinava in modo organico.

4) Nuovo OIC 5: primo bilancio, bilancio finale e revoca della liquidazione

Il nuovo OIC 5 detta regole più puntuali, distinguendo tre momenti particolari della procedura:

  • Primo bilancio di liquidazione: le differenze derivanti dal passaggio ai nuovi criteri costituiscono un cambiamento di principio contabile e sono imputate direttamente a una riserva di patrimonio netto, senza transito a conto economico.
  • Bilancio finale di liquidazione: a differenza dei bilanci intermedi, gli eventuali elementi attivi non ancora realizzati sono valutati al valore di realizzazione in liquidazione anche quando il criterio del minore tra costo e valore di realizzo non lo consentirebbe, coerentemente con la funzione del documento di determinare quanto spetta a ciascun socio.
  • Revoca della liquidazione: il primo bilancio successivo alla revoca deve esprimere i valori come se la liquidazione non fosse mai stata deliberata, applicando alle poste ancora in essere i criteri ordinari secondo le regole sui cambiamenti di stima e di principio contabile, per evitare comportamenti opportunistici.

5) Nuovo OIC 5: data di applicazione e facoltà di continuità del vecchio principio

Il nuovo OIC 5 si applica ai bilanci di liquidazione relativi a esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027 o da data successiva, con facoltà di applicazione anticipata nel 2026.

Le società che, alla data di entrata in vigore, hanno già avviato la procedura secondo la precedente versione del principio possono continuare ad applicarla fino al termine della liquidazione.


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