la banca deve agire entro sei mesi


Avvocato, direttore responsabile del giornale “La Legge per Tutti”, autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all’università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l’Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo “Tempo e Denaro” tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d’Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers.
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Le Sezioni Unite tracciano un confine netto tra due clausole spesso confuse tra loro, con conseguenze pratiche molto diverse per chi ha firmato una garanzia bancaria.

Chi ha firmato una fideiussione a favore di una banca, magari anni fa per garantire un finanziamento aziendale, si chiede spesso: fideiussione con clausola a prima richiesta: la banca perde comunque il diritto se non agisce entro sei mesi?Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, hanno risposto di no. Se nel contratto c’è una clausola “a prima richiesta”, basta un’istanza stragiudiziale tempestiva perché la banca eviti la decadenza, anche quando la clausola che derogava all’articolo 1957 cod. civ. è nulla per ragioni anticoncorrenziali.

Cosa prevede l’articolo 1957 del codice civile sulla decadenza del fideiussore?

La norma stabilisce che il creditore perde il diritto di rivalersi sul fideiussore se non agisce entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Per anni, i contratti di fideiussione omnibus hanno inserito una clausola che derogava a questa regola, esonerando la banca dall’obbligo di agire in tempi stretti. Il problema è che questa clausola, insieme ad altre due, quella di reviviscenza e quella di sopravvivenza, era già stata censurata dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché riproduceva uno schema contrattuale nato da un’intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito.

La Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021, aveva già chiarito che i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle sono nulli, ma solo in relazione alle clausole che riproducono lo schema oggetto del cartello. Non l’intero contratto.

Per quali fideiussioni la nullità si presume automaticamente?

Qui la sentenza distingue due situazioni temporali e due tipi di garanzia. Per le fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il 2005, cioè nel periodo esaminato dalla Banca d’Italia, la nullità delle clausole censurate si presume direttamente in base al provvedimento della Vigilanza. Il fideiussore non deve dimostrare nulla di ulteriore: basta rientrare in quel perimetro temporale e nello schema contrattuale individuato da Bankitalia.

Per le garanzie specifiche, cioè quelle che coprono operazioni particolari e non l’intero debito presente e futuro del debitore principale, così come per le fideiussioni omnibus stipulate fuori da quel periodo, la situazione cambia. Il fideiussore deve dimostrare l’esistenza di un cartello o di una prassi concordata tra le banche che ha portato all’adozione di quelle clausole. Il provvedimento di Bankitalia, in questo caso, non basta da solo: può essere usato come elemento di prova, ma il giudice di merito deve comunque accertare se il modello contrattuale utilizzato risponde davvero a un’intesa restrittiva della concorrenza, valutando il contenuto della clausola, l’ambito temporale e quello oggettivo della stipula.

Un fideiussore che ha garantito nel 2010 un’apertura di credito specifica, non un fido omnibus, non può limitarsi a citare il provvedimento Bankitalia del 2005 per ottenere la nullità della clausola di deroga all’articolo 1957: deve portare elementi concreti che colleghino quel contratto a una pratica concordata tra istituti, per esempio la diffusione capillare dello stesso schema contrattuale in quel periodo.

Perché la nullità della deroga all’art. 1957 non travolge anche la clausola a prima richiesta?

Questo è il punto tecnico più rilevante della decisione. Le Sezioni Unite chiariscono che la clausola on first demand, cioè di pagamento a prima richiesta, e la clausola che deroga all’articolo 1957 cod. civ. rispondono a funzioni completamente diverse, anche se convivono spesso nello stesso contratto di fideiussione.

La deroga all’articolo 1957 serve a esonerare la banca dall’obbligo di agire giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza del debito principale. È proprio questa clausola a essere stata giudicata nulla, perché riproduce lo schema del cartello censurato da Bankitalia. La clausola a prima richiesta, invece, ha una funzione diversa: consente al creditore di recuperare rapidamente il proprio credito, senza dover prima escutere il debitore principale, semplicemente inviando una richiesta di pagamento al garante.

Poiché le due clausole svolgono funzioni distinte, la nullità della prima non si estende automaticamente alla seconda. La conseguenza pratica è che alla banca basta una lettera di sollecito, un’istanza stragiudiziale inviata al garante entro sei mesi, per evitare la decadenza prevista dall’articolo 1957. Non serve avviare un’azione giudiziale, e non conta che la clausola di deroga a quello stesso articolo sia stata dichiarata nulla per ragioni anticoncorrenziali.

Cosa può fare il fideiussore dopo aver pagato in base alla clausola a prima richiesta?

Il meccanismo della clausola a prima richiesta non lascia il garante senza tutele. Una volta pagato, il fideiussore può agire in ripetizione nei confronti della banca, se ritiene di aver pagato somme non dovute, oppure può surrogarsi nei diritti del creditore e rivalersi direttamente contro il debitore principale per recuperare quanto versato.

Va ricordato che nel provvedimento del 2005 la stessa Banca d’Italia aveva considerato legittima la pattuizione a prima richiesta, proprio perché funzionale a garantire un recupero rapido del credito. Non è quindi una clausola nata dal cartello censurato, ma uno strumento contrattuale autonomo, con una propria ragion d’essere che prescinde dalle intese anticoncorrenziali riguardanti la deroga all’articolo 1957.

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