#Finsubito news dalla rete – Nuovo Bando per studentati – FAQ


Ai fini della partecipazione può essere prodotto un contratto preliminare di acquisto della proprietà dell’immobile?

Sì, ai fini della partecipazione può essere prodotto un contratto preliminare di acquisto della proprietà dell’immobile. In tal caso, qualora la domanda sia ammessa al contributo, l’erogazione sarà condizionata alla previa produzione della documentazione necessaria a dimostrare l’intervenuto acquisto della proprietà da parte del Soggetto Proponente.

 

Qual è il numero massimo di studenti per singola camera?

Il numero massimo di studenti per singola camera è pari a due studenti. Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera e) dell’Avviso ciascun intervento, a scelta del Soggetto Proponente e secondo le caratteristiche strutturali e funzionali dell’housing proposto, può prevedere posti letto che potranno essere collocati: in sole camere singole, in sole camere doppie, in camere singole e camere doppie. Inoltre, sulla base di quanto previsto dall’Allegato 2 di cui all’Avviso pubblico CDP 2026 “Standard minimi dimensionali” – Requisiti delle unità ambientali 1.7.1 requisiti dimensionali minimi di superficie netta sono i seguenti: camera singola (posto letto, posto studio) ≥ 9,3 m2; camera doppia (due posti letto, posto studio) ≥ 13,6 m2. Non sono ammesse camere con più di due posti letto.

 

Ogni camera deve avere un bagno dedicato? oppure possono essere previsti bagni in comune ed eventualmente con che limiti?

Secondo quanto previsto dall’Allegato 2 all’Avviso è previsto che un servizio igienico può essere condiviso fino a un massimo di tre posti letto e deve avere una dimensione di almeno 2,6 m2. Nel caso di studentati diffusi realizzati all’interno di appartamenti esistenti un servizio igienico può essere condiviso fino a un massimo di 4 posti letto e deve avere una dimensione di almeno di 2,6 m2.

 

Ai fini della partecipazione è necessaria la proprietà dell’immobile?

La richiesta di contributo deve avere ad oggetto immobili di proprietà del Soggetto Proponente, oppure immobili per i quali, alla data di presentazione della richiesta stessa, siano state avviate già le procedure di acquisizione della disponibilità da parte del Soggetto Proponente. Secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 8, lettera c) dell’Avviso il Soggetto Proponente deve allegare alla domanda la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili nell’ambito dei quali verrà realizzata la residenza, oppure, qualora non fosse ancora in possesso della piena disponibilità dell’immobile, la documentazione atta a dimostrare l’avvio delle procedure di acquisizione della predetta disponibilità.

 

È necessario rispettare un rapporto 70 a 30 tra camere singole e camere doppie?

No. L’Avviso non richiede il rispetto di un rapporto minimo tra camere singole e camere doppie.

 

La candidatura può riguardare un immobile di nuova costruzione?

È possibile candidare interventi aventi ad oggetto immobili di nuova costruzione, purché il terreno su cui si sta realizzando l’immobile non sia “greenfield” (cfr. definizioni di intervento e greenfield di cui all’articolo 3, dell’Avviso). Resta fermo che ai sensi dell’articolo 1, comma 8 dell’Avviso non è riconosciuto alcun rimborso per oneri relativi a interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento e/o miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni greenfield, trasformazione, ampliamento o completamento, all’interno dei quali potranno essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza.

 

È prevista la possibilità di presentare domande per la realizzazione di studentati diffusi?

Si, è possibile presentare domanda per studentati diffusi.
Nel caso di un intervento di “studentato diffuso”, ove ricorrano tutti i requisiti previsti dall’Avviso, il soggetto proponente potrà presentare distinte domande, per un numero massimo di 3 domande, per ciascun distinto immobile o complesso immobiliare (e non già una unica domanda per “studentato diffuso”), atto a garantire l’unitarietà dell’intervento, anche in termini di tariffe applicabili e servizi offerti agli studenti. Ciascuna domanda dovrà riguardare un “compartimento” il cui numero di posti letto potrà anche risultare inferiore a 18 unità e sarà valutata come parte della medesima residenza diffusa, il cui numero dei posti letto complessivo (non inferiore a n. 18 unità) sarà costituito dalla somma dei singoli compartimenti. Tali tipologie di richieste possono essere presentanti selezionando la voce “compartimento” sulla “DOL”.

 

Come deve avvenire la ripartizione tra camere singole e doppie?

Il soggetto proponente può presentare la richiesta di contributo riguardante posti letto collocati in sole camere singole, in sole camere doppie, in camere singole e camere doppie. Si precisa che come previsto dall’articolo 10, comma 6 dell’Avviso: “per la quota parte dei posti letto per studenti fuori sede capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nel caso in cui fossero proposte dal soggetto proponente, stanze singole e stanze doppie, la ripartizione degli alloggi DSU tra stanze singole e doppie, dovrà essere effettuata nella stessa proporzione proposta in sede di offerta. Il rispetto di tale ripartizione rientra tra gli impegni assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione dell’Atto d’obbligo, fermo restando che l’accordo sottoscritto tra il Soggetto Beneficiario e l’organismo DSU, potrà prevedere espressamente una diversa ripartizione in funzione delle esigenze manifestate dallo stesso organismo regionale per il diritto allo studio”.

 

Qual è la superficie minima da considerare per posto letto, sia per camera singola sia per camera doppia?

I requisiti relativi alla superficie minima da considerare per posto letto sono previsti dal punto 1.7 dell’Allegato 2 all’Avviso “Standard minimi dimensionali e qualitativi” e sono i seguenti:

  • camera singola (posto letto, posto studio) ≥ 9,3 m2;
  • camera doppia (due posti letto, posto studio) ≥ 13,6 m2;

Non sono ammesse camere con più di due posti letto.

 

Che cosa si intende per “unità ambientali” e per “funzioni residenziali”?

Per unità ambientali si intendono gli spazi destinati alle camere, ai servizi igienici e agli spazi comuni in funzione del modello organizzativo della residenza che potrebbe essere ad albergo, a minialloggi, a nucleo integrati o misti.
Per funzioni residenziali si intendono gli spazi destinati alle camere sia singole che doppie.
Per una più compiuta definizione dei concetti in questione si rinvia all’Allegato 2 “Standard minimi dimensionali e qualitativi” dell’Avviso.

 

Come si dimostra il possesso di un titolo di disponibilità dell’immobile per l’intero periodo dei 12 anni relativo al vincolo di destinazione d’uso previsto dall’Avviso?

Ai sensi dell’art. 11, comma 8, lett. c), dell’Avviso, il soggetto proponente all’atto della trasmissione della candidatura sul servizio telematico deve allegare, fra l’altro, la documentazione atta a dimostrare, per l’intero periodo correlato agli obblighi assunti ai sensi dell’avviso a decorrere dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto, la piena disponibilità dei beni immobili nell’ambito dei quali verrà realizzata la residenza o, in alternativa, qualora il soggetto proponente non fosse ancora in possesso della piena disponibilità dell’immobile, la documentazione atta a dimostrare l’avvio delle procedure di acquisizione della predetta disponibilità.

 

È ammessa la separazione tra proprietario dell’immobile e gestore della residenza e con quali atti/responsabilità?

Sì. Il soggetto gestore che presenta richiesta di contributo a valere sull’Avviso non deve coincidere necessariamente con il Soggetto proprietario dell’immobile. Alla data di presentazione della domanda il soggetto Proponente, anche ove non coincidente con il soggetto proprietario dell’immobile, deve dimostrare di avere la piena ed esclusiva disponibilità dell’immobile oppure dimostrare l’avvio delle procedure per acquisire tale disponibilità. In caso di ammissione, il soggetto Beneficiario sottoscrive l’Atto d’obbligo e assume tutti gli obblighi ivi previsti e derivanti dall’Avviso (disponibilità dell’immobile, vincolo di destinazione per 12 anni, schema tariffario/TMR, quota DSU, monitoraggi, adempimenti AML, etc.).

 

È possibile trasferire proprietà o gestione e come avviene il subentro degli obblighi?

Sono ammesse variazioni soggettive solo nei casi tipizzati (fusioni/incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopravvenute modifiche legislative o regolamentari), previa richiesta a CDP e nulla osta del Comitato; segue atto di variazione e aggiornamento dell’Atto d’Obbligo. Resta fermo il vincolo di destinazione per 12 anni e l’obbligo di piena disponibilità dell’immobile. Dopo l’erogazione, il MUR subentra a CDP per le verifiche ex post. Resta fermo che il contributo originariamente riconosciuto nella Comunicazione di Ammissione e nell’Atto d’Obbligo non potrà essere in alcun modo incrementato.

 

Quali titoli abilitativi (scia, permesso di costruire etc.) servono per il cambio di destinazione d’uso verso studentato e quali sono i tempi?

Il titolo necessario e i relativi tempi dipendono dalla disciplina urbanistica e edilizia vigente e dagli atti dell’ente competente. Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 893, L. 199/2025, agli interventi candidati a valere sull’Avviso si applicano, tra l’altro, le misure di semplificazione urbanistico-edilizia di cui all’art. 1-quater, L. 338/2000.

 

Le deroghe ex art. 1‑quater della L. 338/2000 (es. aumento volumetrico fino al 35%) si applicano anche all’Avviso CDP?

Ai sensi dell’art. 1, comma 893, L. 199/2025, agli interventi candidati a valere sull’Avviso si applicano, inter alia, le misure di semplificazione urbanistico-edilizia di cui all’art. 1-quater, L. 338/2000.

 

Quali oneri di urbanizzazione e/o contributo sul costo di costruzione si applicano e come si calcolano?

Gli oneri urbanistici e il costo di costruzione sono regolati dalla normativa regionale e dai regolamenti/delibere comunali. L’Avviso non rimborsa costi di lavori, oneri o arredi: i contributi dell’Avviso coprono una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture residenziali per studenti, in esito alla realizzazione dell’intervento e alla messa a disposizione delle strutture stesse.

 

Quali interventi sono ammissibili tra ristrutturazione, revamping, demolizione/ricostruzione, acquisto e arredi?

Gli interventi candidabili nell’ambito dell’Avviso sono quelli finalizzati a incrementare la dotazione di ricettività residenziale studentesca, mediante posti letto aggiuntivi rispetto alla rilevazione effettuata alla data di approvazione del PNRR, e possono riguardare manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento/miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni greenfield, trasformazione, ampliamento, completamento all’interno dei quali potranno essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza. Resta in ogni caso fermo che l’Avviso non riconosce alcun rimborso per gli oneri relativi ai predetti interventi, che sono a carico dei soggetti gestori. In ogni caso, gli interventi non devono comprendere l’approvvigionamento di caldaie a gas naturale.

 

Come sono trattati gli immobili collabenti (F/2) e i cambi d’uso complessi?

Gli immobili collabenti (cat. F/2) possono essere oggetto di candidatura purché siano rispettate tutte le prescrizioni previste dall’Avviso (ad esempio, inter alia, sarà necessario assicurare: la destinazione d’uso prevalente dell’immobile ad alloggio o residenza per studenti; il rispetto delle tempistiche previste; il rispetto del principio DNSH, compreso il divieto di nuova costruzione su terreno greenfield; il rispetto degli standard minimi; etc). I cambi d’uso complessi sono ammissibili se consentiti dagli strumenti urbanistici. Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 893, L. 199/2025, agli interventi candidati a valere sull’Avviso si applicano, tra l’altro, le misure di semplificazione urbanistico-edilizia di cui all’art. 1-quater, L. 338/2000

 

Il proponente può candidare un immobile gravato, in favore di terzi, da usufrutto, diritto di superficie o altro diritto reale/limitazione che incida sulla disponibilità del bene?

L’Avviso richiede che l’intervento riguardi immobili nella piena ed esclusiva disponibilità attuale del Soggetto Proponente, ovvero immobili per i quali, alla data di presentazione della domanda, risultino avviate le procedure di acquisizione della già menzionata disponibilità. Pertanto, l’eventuale presenza di diritti reali o vincoli in favore di terzi può risultare compatibile solo nella misura in cui non pregiudichi la dimostrazione dell’avvio delle procedure di acquisizione della piena ed esclusiva disponibilità in capo al proponente e la capacità di quest’ultimo di adempiere agli obblighi previsti dall’Avviso e dall’Atto d’Obbligo, incluso il vincolo di destinazione e il regime gestionale e tariffario.

 

È ammissibile presentare domanda a valere sull’Avviso AV026 per interventi relativi ad alloggi destinati a studenti che risultino già operativi nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell’Avviso?

No, l’Avviso esclude dall’ammissibilità gli interventi riferiti ad alloggi utilizzati a fini abitativi per studenti che risultino già attivi dodici mesi prima della data di pubblicazione dell’Avviso.

 

Un immobile detenuto in leasing (locazione finanziaria) può essere ammesso a contributo nell’ambito dell’Avviso?

Ai fini dell’ammissibilità della domanda è necessario che la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 11, comma 8, lett. c) dell’Avviso dimostri che l’operazione di leasing, per come concretamente costruita, assicuri la piena ed esclusiva disponibilità dell’immobile in capo al soggetto proponente e non pregiudichi la capacità di adempiere agli obblighi previsti dall’Avviso e dall’Atto d’Obbligo, incluso il vincolo di destinazione e il regime gestionale e tariffario.

 

Da quale momento è consentito utilizzare i posti letto realizzati?

Ai fini del contributo, i posti letto assumono rilievo solo dopo la loro effettiva messa a disposizione, da comunicare a CDP al termine della realizzazione dell’intervento, e all’esito delle verifiche previste, incluse quelle finali in loco da parte dell’Agenzia del Demanio, propedeutiche all’erogazione.

 

Quali elaborati progettuali devono essere presentati in fase di domanda ai fini della rappresentazione degli spazi e degli elementi funzionali dell’intervento?

Ai sensi dell’art. 11, comma 8, lett. e), in fase di domanda va trasmessa una raccolta sintetica degli elaborati architettonici del progetto, in un unico file PDF di dimensioni complessive non superiori a 50 MB. Il fascicolo deve includere, ove disponibile, lo stralcio dello strumento urbanistico, la planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, la documentazione catastale dello stato di fatto e la visura storica. Per i fabbricati esistenti devono inoltre essere prodotte le piante ante operam di ciascun piano, inclusa la copertura, e le piante post operam in scala almeno 1:100. Nelle piante post operam devono essere rappresentati i principali dati utili alla lettura funzionale degli spazi: quote planimetriche e altimetriche, destinazioni d’uso, arredi principali, tipologie di camere, servizi per utenti con disabilità, aree AF1-AF4, connettivi ed eventuali compartimentazioni. Completano la documentazione, se disponibili, sezioni e prospetti ante e post operam, eventuali rendering o rappresentazioni volumetriche e la documentazione fotografica dello stato di fatto. Si rinvia comunque a quanto richiesto dall’art. 11, comma 8, lett. e) dell’Avviso.


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