#Finsubito news dalla rete – Verifiche fiscali, solo 4 mesi per il ricorso alla Corte UE: da quando scatta il termine


La Corte EDU dichiara tardivo il ricorso presentato oltre quattro mesi dal giorno della verifica. Cosa denunciare, con quali atti e quali eccezioni sollevare nel processo tributario.

Con la decisione “Baldipera S.r.l. c. Italia” del 3 settembre 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato tardivo il ricorso di una società sottoposta ad accesso fiscale. 

Poiché l’ordinamento italiano non offre rimedi effettivi contro accessi, ispezioni e verifiche, il termine di quattro mesi per rivolgersi a Strasburgo decorre dal giorno dell’accesso: quando arriva l’avviso di accertamento, la via convenzionale è di regola già chiusa. Lo Stato, che non ha ancora introdotto il rimedio richiesto dalla “sentenza Italgomme”, finisce così per giovarsi della propria inerzia. Vediamo che cosa si denuncia a Strasburgo, come prepararsi dal primo giorno e quali eccezioni non possono mancare nel ricorso tributario.

Da Italgomme a Edilsud: cosa ha detto la Corte europea

Con la “sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia” del 6 febbraio 2025, la Corte di Strasburgo ha accertato che la disciplina italiana degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche nei locali delle imprese e dei professionisti viola l’art. 8 della Convenzione[1]. 

Il punto di partenza è una nozione ampia di domicilio, che comprende la sede legale, le succursali e gli altri locali commerciali di una società, nonché gli studi professionali[2]: l’accesso, le ispezioni e la copia o il sequestro di documenti sono un’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza, anche quando non equivalgono a una perquisizione[3].

La Corte ha censurato due profili:

  1. il primo è la qualità della legge, che lascia alle autorità una discrezionalità illimitata sulle condizioni e sulla portata delle misure[4] e il giudizio investe non solo il testo delle norme, ma anche il modo in cui i giudici nazionali le hanno interpretate e applicate[5]; 
  2. il secondo è la mancanza di un controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo: il giudice tributario interviene solo se e quando è emesso un avviso, a distanza di anni dall’ingerenza[6]; il giudice civile non offre una tutela adeguata[7] e il Garante del contribuente emette solo raccomandazioni. Lo Stato deve quindi introdurre un controllo giurisdizionale non subordinato all’emissione dell’avviso e una forma di riesame intermedio, vincolante e semplificato prima che la verifica sia conclusa[8].

Il dato è tutt’altro che formale. Per lungo tempo una parte significativa della giurisprudenza ha considerato l’autorizzazione all’accesso un atto meramente interno, la cui carente motivazione non incideva sulla validità dell’accertamento e ha ammesso l’utilizzo degli elementi raccolti anche in presenza di irregolarità procedimentali. È questo diritto vivente che la Corte europea ha messo sotto accusa[9] ed è su questo terreno che la difesa del contribuente può oggi giocare una partita nuova.

Il legislatore ha dato seguito soltanto al primo profilo, imponendo di motivare espressamente e adeguatamente, negli atti di autorizzazione e nei processi verbali di accesso, le circostanze e le condizioni che giustificano l’accesso[10]. Il rimedio giurisdizionale immediato, invece, non è stato introdotto. Nell’attesa, i giudici sono comunque tenuti a interpretare le norme interne in senso conforme alla Convenzione, fino a dove il testo lo consente[11], tanto più che lo stesso Statuto dichiara di dare attuazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo[12].

Le pronunce successive hanno esteso l’impostazione agli accessi presso altre società, alle indagini finanziarie e ai locali a uso promiscuo, respingendo l’eccezione del Governo sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne[13].

Tabella 1 – Le pronunce della Corte EDU su accessi e indagini fiscali

Pronuncia

Data e ricorso

Oggetto

Esito

Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia

Sentenza 6 febbraio 2025, ricc. nn. 36617/18 e altri 12

Accessi, ispezioni e verifiche nei locali commerciali e professionali

Violazione dell’art. 8; rimedi interni non effettivi

Agrisud 2014 S.r.l. semplificata e altri c. Italia

Sentenza 11 dicembre 2025, ricc. nn. 32539/18 e altri 7

Accessi e ispezioni presso sedi e locali commerciali

Violazione dell’art. 8; respinta l’eccezione di mancato esaurimento

Ferrieri e Bonassisa c. Italia

Sentenza 8 gennaio 2026, ric. n. 34583/20

Indagini finanziarie

Violazione dell’art. 8

Edilsud 2014 S.r.l. e Ferrari c. Italia

Sentenza 5 marzo 2026, ricc. nn. 32961/18 e 32984/18

Accessi in locali a uso promiscuo

Violazione dell’art. 8

Baldipera S.r.l. c. Italia

Decisione 3 settembre 2026, notificata il 24 settembre 2026, ric. n. 1742/26

Accesso alla sede legale e ai locali operativi su autorizzazione del pubblico ministero

Irricevibile per tardività (art. 35, §§ 1 e 4)

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1) La decisione Baldipera: il termine decorre dal giorno dell’accesso

Nel caso Baldipera il pubblico ministero presso il Tribunale di Lucca, su richiesta della Guardia di Finanza, aveva autorizzato l’ispezione della società per verificarne la regolarità fiscale dal 2021 al 2025. 

L’accesso era avvenuto il 19 marzo 2025 nella sede legale, nei locali operativi e negli uffici amministrativi; il legale rappresentante aveva esibito i documenti richiesti, alcuni dei quali erano stati sequestrati[14]. 

Il ricorso a Strasburgo, presentato il 30 dicembre 2025, riprendeva le censure di Italgomme[15].

Due dettagli della vicenda meritano attenzione. 

Anzitutto, l’accesso era stato autorizzato dal pubblico ministero, con una finalità dichiaratamente anche penale: la circostanza non ha indotto la Corte a ravvisare un rimedio interno da esperire prima di adire Strasburgo. In secondo luogo, la decisione è stata adottata all’unanimità da un Comitato di tre giudici, la formazione cui sono affidati i ricorsi che possono essere decisi sulla base di una giurisprudenza consolidata[16]: è dunque prevedibile che lo stesso criterio sarà applicato a tutti i ricorsi futuri.

La Corte non entra nel merito e dichiara il ricorso irricevibile. Quando è chiaro fin dall’inizio che non esiste un rimedio interno effettivo, il termine decorre dalla data della misura denunciata o da quella in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza[17]. Poiché i ricorsi al giudice tributario e al giudice civile non sono effettivi e non vanno esperiti, il termine è decorso dal 19 marzo 2025 ed è scaduto ben prima del deposito[18]. Il termine è oggi di quattro mesi e non più di sei[19].

Attenzione

Il termine di quattro mesi per il ricorso alla Corte europea decorre dal giorno dell’accesso. Non contano la consegna del processo verbale di constatazione, la notifica dello schema di atto o dell’avviso di accertamento, né l’esito del giudizio tributario. Intraprendere rimedi interni che la Corte considera inefficaci non interrompe né sospende il termine.

La soluzione è coerente con la giurisprudenza della Grande Camera, ma produce un effetto paradossale: l’inadempimento dello Stato si trasforma in un vantaggio per lo Stato. 

Il contribuente deve decidere quando ancora non sa se la verifica sfocerà in una pretesa e deve sostenere i costi di un ricorso internazionale a ridosso dell’accesso; ogni verifica non denunciata entro quattro mesi esce definitivamente dal perimetro del controllo convenzionale. Il contribuente, per di più, è costretto a compiere questa scelta mentre la verifica è ancora in corso e il confronto con i verificatori è aperto, con evidenti ricadute sul clima dell’intera attività di controllo.

Nei casi meno lineari vi sono tuttavia tre argomenti a sostegno di un dies a quo più favorevole. Il primo riguarda gli accessi anteriori a Italgomme: per la stessa giurisprudenza richiamata dalla Corte, chi si è avvalso in buona fede di un rimedio apparentemente utile può far decorrere il termine dal momento in cui ne ha constatato l’inefficacia[20] e fino al febbraio 2025 la giurisprudenza di legittimità riteneva il giudice tributario idoneo a sindacare l’accesso[21]. Il secondo riguarda le verifiche che durano più giorni: l’ingerenza perdura finché i verificatori restano nei locali, e vi sono buone ragioni per qualificarla come situazione continuativa, con decorrenza del termine dall’ultimo giorno di permanenza[22]. Il terzo riguarda la conoscenza dell’atto: quando l’autorizzazione o la richiesta che la motiva per relationem sono rese note solo in seguito, ad esempio con la produzione in giudizio, può sostenersi che il termine decorra da quel momento, almeno per la doglianza sull’arbitrarietà della misura. Sono tesi sostenibili, ma non ancora vagliate da Strasburgo: la prudenza impone di depositare il ricorso entro quattro mesi dal primo accesso.

2) Cosa si denuncia a Strasburgo e come prepararsi dal primo giorno

Davanti alla Corte europea non si impugna un atto, si denuncia un’ingerenza. 

Il ricorso individuale non mira all’annullamento di un provvedimento, ma all’accertamento della violazione dell’art. 8 da parte dello Stato; il suo oggetto è la misura, ossia l’accesso, la permanenza dei verificatori, le ispezioni e la copia o il sequestro di documenti e dati[23]. Il verbale di accesso del primo giorno, dunque, non è l’atto da impugnare, ma il documento che data e prova l’ingerenza.

Il ricorso è proposto dalla società o dal professionista titolare dei locali, sul formulario ufficiale, completo in ogni sua parte e corredato dei documenti: solo un ricorso conforme ai requisiti prescritti interrompe il termine[24]. La doglianza va formulata ai sensi dell’art. 8, da solo e in combinato disposto con l’art. 13[25], spiegando perché non sono state esperite vie di ricorso interne con il richiamo a Italgomme, Agrisud e Baldipera. Vanno allegati l’atto che ha disposto l’accesso e l’eventuale autorizzazione del pubblico ministero, il processo verbale di accesso, i verbali giornalieri e quelli di acquisizione, copia o sequestro[26]. Il processo verbale di constatazione si produce se già disponibile, ma non va atteso.

Il ricorso non ha natura impugnatoria e neppure nei suoi effetti. Se accerta la violazione, la Corte può riconoscere un’equa soddisfazione[27], mentre l’obbligo di conformarsi alla sentenza, anche adottando misure generali, grava sullo Stato sotto la sorveglianza del Comitato dei Ministri[28]. Proprio per questo il ricorso a Strasburgo si affianca alla difesa interna e non la sostituisce.

Per gli accessi successivi al 2 agosto 2025, una motivazione assente, generica o tautologica sulle circostanze e sulle condizioni dell’accesso rafforza la doglianza[29]. Ma anche una motivazione formalmente adeguata non colma la mancanza di un controllo giurisdizionale tempestivo: finché quel controllo non sarà introdotto, la violazione resta denunciabile per ogni accesso.

Cosa fare il giorno dell’accesso

  • Chiedere l’esibizione dell’atto che dispone l’accesso e la verbalizzazione delle circostanze e delle condizioni indicate a sua giustificazione, delle ragioni e dell’oggetto della verifica[30].
  • Non rifiutare l’esibizione dei documenti, che ne precluderebbe l’utilizzo a proprio favore[31], ma far risultare a verbale che avviene su richiesta e con riserva di contestare la legittimità dell’accesso[32].
  • Eccepire il segreto professionale sui documenti che vi sono soggetti[33].
  • Far verbalizzare ogni giorno le proprie osservazioni e ottenere copia di ciascun verbale[34], annotando le date di nuovi accessi, copie e sequestri.
  • Valutare subito il ricorso a Strasburgo, da depositare completo entro quattro mesi dal primo accesso.

 

3) Le eccezioni da sollevare nel ricorso tributario

Sul piano interno l’atto che dispone l’accesso e i verbali non sono autonomamente impugnabili[35] e la legittimità dell’autorizzazione è sindacabile solo con l’impugnazione dell’atto impositivo[36]. 

È questa tutela differita a essere stata giudicata inefficace da Strasburgo, ma il processo tributario resta la sede in cui si decide la sorte della pretesa. La Corte di Cassazione ha chiarito che la violazione convenzionale non è rilevabile d’ufficio: va dedotta nel ricorso introduttivo, contestando i vizi dell’autorizzazione, indicando gli atti illegittimamente acquisiti e il loro nesso con la motivazione della pretesa[37]. Il ricorso dovrà quindi contenere:

  • i vizi dell’atto che ha disposto l’accesso, compreso il difetto di motivazione sulle circostanze e sulle condizioni per gli atti redatti dal 3 agosto 2025;
  • l’indicazione puntuale dei documenti e dei dati acquisiti e del loro nesso con la motivazione dell’atto impositivo;
  • la richiesta che l’Ufficio produca l’autorizzazione e la richiesta in essa richiamata per relationem[38];
  • l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti in violazione di legge o oltre i termini di permanenza[39];
  • per gli atti anteriori al 3 agosto 2025, il contrasto con l’art. 8 della Convenzione e, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 2, del D.L. n. 84 del 2025 per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione;
  • per le verifiche anteriori al 18 gennaio 2024, l’inutilizzabilità fondata sull’art. 14 della Costituzione.

Sulla produzione dell’autorizzazione la giurisprudenza più recente è netta. Quando il contribuente contesta specificamente l’esistenza o la motivazione dell’autorizzazione, spetta all’Amministrazione dimostrarne il contenuto, producendo anche la richiesta richiamata per relationem; in mancanza, il provvedimento autorizzatorio e l’atto impositivo fondato sulla documentazione acquisita sono nulli. È un onere che si attiva solo con una contestazione puntuale, e che per questo va sollecitato fin dal primo atto.

Le ultime due eccezioni sono decisive per il contenzioso sulle verifiche del passato. La clausola che fa salvi gli atti anteriori al 3 agosto 2025 circoscrive nel tempo un obbligo convenzionale che vincolava lo Stato ben prima di Italgomme, e una legge ordinaria non può delimitare la portata degli obblighi internazionali che l’art. 117 della Costituzione impone di rispettare. Quanto all’inutilizzabilità, la questione se un principio in tal senso fosse già immanente nell’ordinamento prima dell’art. 7-quinquies è stata rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite[40]. La risposta positiva è la più coerente: l’art. 7-quinquies ha positivizzato un principio di legalità preesistente e se i locali dell’impresa sono domicilio ai fini dell’art. 8 della Convenzione, non vi è ragione di negare loro la tutela dell’art. 14 della Costituzione.

Non convince, in senso contrario, l’orientamento della Sezione penale secondo cui “Italgomme” non sarebbe una legge che stabilisce un divieto probatorio ai sensi dell’art. 191 del Codice di procedura penale[41]: non si tratta di attribuire alla sentenza europea il valore di legge, ma di leggere le norme interne alla luce della Convenzione. Quell’orientamento, comunque, non si trasferisce nel processo tributario, dove l’utilizzabilità delle prove va verificata secondo le regole fiscali[42], che oggi contengono una norma espressa sull’inutilizzabilità. Va maneggiata con cautela, infine, l’apertura della Corte di Cassazione verso iniziative giudiziali diverse dall’impugnazione dell’atto impositivo[43]: Strasburgo ha già escluso l’effettività del ricorso al giudice civile, e intraprenderlo non ferma il termine dei quattro mesi. Diverso è il caso in cui l’accesso si inserisca in un procedimento penale e sia eseguito in forza di un decreto di perquisizione o di sequestro adottato ai sensi del Codice di procedura penale, per il quale l’ordinamento prevede il riesame: in tale ipotesi il rimedio esiste e va esperito, con le conseguenze che ne derivano sul computo del termine.

I due binari non sono alternativi. Una condanna della Corte europea non travolge l’avviso né il giudicato tributario, perché la revocazione per contrarietà alla Convenzione è ammessa solo per i diritti di stato della persona[44]: la difesa nel merito della pretesa si gioca per intero davanti al giudice tributario.

4) La riforma che manca e la scansione della difesa

Un disegno di legge presentato al Senato nel febbraio 2025 prevede un nuovo art. 52-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, che consentirebbe al contribuente di chiedere al presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, entro venti giorni, l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria e l’inutilizzabilità delle risposte rese e della documentazione acquisita[45]. La proposta va nella giusta direzione, ma ha un perimetro troppo ristretto: riguarda solo gli accessi in locali adibiti anche ad abitazione e i casi di perquisizioni personali, aperture coattive o documenti coperti da segreto professionale. Resterebbero esclusi gli accessi nei locali destinati esclusivamente all’attività, disposti con la sola autorizzazione del capo dell’ufficio, cioè proprio quelli all’origine della condanna in Italgomme.

Un rimedio esteso a ogni accesso, se effettivo, restituirebbe al contribuente la possibilità di far valere i propri diritti davanti a un giudice nazionale nel momento in cui l’ingerenza si produce. In quel caso la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne tornerebbe a operare: il contribuente dovrebbe esperire il nuovo rimedio prima di rivolgersi a Strasburgo e il termine dei quattro mesi decorrerebbe dalla decisione interna definitiva.

Tabella 2 – La scansione della difesa dopo la “decisione Baldipera”

Momento

Attività

Riferimento

Giorno dell’accesso

Chiedere l’esibizione dell’atto che dispone l’accesso e copia del verbale; far verbalizzare circostanze e condizioni addotte, osservazioni e riserva di contestare la legittimità dell’accesso

Art. 52 D.P.R. n. 633/1972; art. 12 Legge n. 212/2000

Corso della verifica

Annotare ogni misura autonoma e le relative date; l’eventuale segnalazione al Garante non sospende il termine

Artt. 12 e 13 Legge n. 212/2000

Entro quattro mesi dal primo accesso

Depositare il ricorso alla Corte EDU, completo di formulario e documenti

Art. 35, § 1, CEDU; art. 47 Regolamento della Corte

Ricorso contro l’atto impositivo

Dedurre i vizi dell’autorizzazione, gli atti acquisiti e il nesso con la pretesa; eccepire l’inutilizzabilità; per gli atti anteriori, sollevare la questione ex art. 117 Cost.

Artt. 7-bis e 7-quinquies Legge n. 212/2000

Fino a quando non sarà introdotto un rimedio immediato, esteso a ogni accesso nei locali dell’impresa e del professionista, il paradosso evidenziato da “Baldipera” resta integro: l’assenza di tutela interna non sospende il tempo della difesa, ma lo anticipa al giorno dell’accesso. La valutazione sul ricorso alla Corte europea, non può più essere rinviata all’esito della verifica o del contenzioso, ma va compiuta subito, sulla base degli atti del primo giorno. Per le imprese e per i loro consulenti, questo significa organizzare la difesa fin dall’ingresso dei verificatori, vale a dire conservare gli atti, documentare ogni misura, verbalizzare le contestazioni e predisporre per tempo il ricorso alla Corte europea, mentre prendono forma le eccezioni che troveranno spazio nel giudizio tributario.

5) NOTE

[1] Corte EDU, Sez. I, 6 febbraio 2025, Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, ricc. nn. 36617/18 e altri 12, divenuta definitiva ai sensi dell’art. 44, § 2, della Convenzione. 

[2] Corte EDU, Italgomme, cit., § 76, con richiamo a Société Colas Est e altri c. Francia, ric. n. 37971/97, § 41, e a Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia, §§ 104-105.

[3] Corte EDU, Italgomme, cit., § 79.

[4] Corte EDU, Italgomme, cit., § 139.

[5] Corte EDU, Italgomme, cit., § 96. Nel senso che oggetto della censura sia soprattutto il diritto vivente, sia consentito rinviare a G. Napoli – S. Riccardi – L. Sacchetti, “Considerazioni sulla disciplina legale in materia di accesso tributario: per un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata delle norme fiscali”, in Riv. Guardia di Finanza, n. 3/2026, pag. 609.

[6] Corte EDU, Italgomme, cit., §§ 127-130, in particolare §§ 128-129.

[7] Corte EDU, Italgomme, cit., §§ 133-134.

[8] Corte EDU, Italgomme, cit., §§ 147-149.

[9] Cfr. G. Napoli – S. Riccardi – L. Sacchetti, op. cit.

[10] Art. 12, comma 1, secondo periodo, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, inserito dall’art. 13-bis, comma 1, del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108. Ai sensi del comma 2, la novità si applica agli atti redatti successivamente all’entrata in vigore della Legge di conversione, avvenuta il 2 agosto 2025, restando validi gli atti adottati e salvi gli effetti prodotti in base alla disciplina previgente.

[11] Corte costituzionale, sentenze nn. 348 e 349 del 2007 e n. 311 del 2009.

[12] Art. 1, comma 1, della Legge n. 212 del 2000. 

[13] Corte EDU, Sez. I, 11 dicembre 2025, Agrisud 2014 S.r.l. semplificata e altri c. Italia, ricc. nn. 32539/18 e altri 7, § 6 e ss.; Corte EDU, Sez. I, 8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ric. n. 34583/20, secondo cui un rimedio disponibile solo dopo diversi anni non può dirsi sufficientemente tempestivo; Corte EDU, Sez. I, 5 marzo 2026, Edilsud 2014 S.r.l. e Ferrari c. Italia, ricc. nn. 32961/18 e 32984/18. 

[14] Corte EDU, Sez. I (Comitato), decisione 3 settembre 2026, notificata il 24 settembre 2026, Baldipera S.r.l. c. Italia, ric. n. 1742/26, §§ 2-3.

[15] Corte EDU, Baldipera, cit., § 4.

[16] Art. 28 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

[17] Corte EDU, Baldipera, cit., § 7, con richiamo a Corte EDU, Grande Camera, 19 dicembre 2017, Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo, ric. n. 56080/13, §§ 128-132, e a Corte EDU, Grande Camera, 18 settembre 2009, Varnava e altri c. Turchia, ricc. nn. 16064/90 e altri 8, § 157.

[18] Corte EDU, Baldipera, cit., §§ 8-11.

[19] Art. 4 del Protocollo n. 15 alla Convenzione, che ha modificato l’art. 35, § 1, ratificato e reso esecutivo con Legge 15 gennaio 2021, n. 11.

[20] Corte EDU, Varnava, cit., § 157; Corte EDU, Lopes de Sousa Fernandes, cit., §§ 128-132.

[21] Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 16424 del 21 novembre 2002, che ha riconosciuto al giudice tributario, in sede di impugnazione dell’atto impositivo, il potere-dovere di sindacare la legittimità dell’autorizzazione all’accesso domiciliare; in senso conforme, tra le molte, Corte di Cassazione n. 20096 del 30 luglio 2018.

[22] Art. 12, comma 5, della Legge n. 212 del 2000.

[23] Corte EDU, Italgomme, cit., § 79; Corte EDU, Baldipera, cit., § 6.

[24] Art. 47 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo; cfr. Presidenza del Consiglio dei ministri, Manuale CEDU, 2024.

[25] La Corte, in Italgomme, ha esaminato le doglianze proposte ai sensi dell’art. 13 alla luce del solo art. 8 (§ 70) e ha ritenuto di non dover esaminare separatamente la censura proposta ai sensi dell’art. 6, § 1 (§ 142 e ss.).

[26] Artt. 12, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 e 52, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile alle imposte sui redditi in forza dell’art. 33, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[27] Art. 41 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

[28] Art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

[30] Art. 12, commi 1 e 2, della Legge n. 212 del 2000; art. 52, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

[31] Art. 52, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

[32] Nel senso che l’inutilizzabilità derivante dall’illegittimità dell’accesso colpisce anche i documenti consegnati spontaneamente cfr. Corte di Cassazione, Sez. trib., ord. n. 15727 depositata il 22 maggio 2026. 

[33] Art. 52, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

[34] Art. 12, comma 4, della Legge n. 212 del 2000; art. 52, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

[35] Art. 65 del D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), che riproduce l’art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, abrogato dal 1° gennaio 2026.

[36] Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 16424 del 21 novembre 2002; in senso conforme Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 8062 del 1990, e Corte di Cassazione nn. 17957 del 2012 e 29923 del 2022.

[37] Corte di Cassazione, Sez. trib., ord. n. 23305 del 2026, deliberata l’8 luglio 2026 e depositata il 15 luglio 2026, da coordinare con l’art. 7-bis, comma 2, della Legge n. 212 del 2000, secondo cui i motivi di annullabilità devono essere dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo.

[38] Corte di Cassazione, Sez. trib., ordd. nn. 25049 e 25050 depositate l’11 settembre 2025; sent. n. 9241 del 12 aprile 2026; ord. n. 15727 depositata il 22 maggio 2026. Per le indagini bancarie cfr. Corte di Cassazione, Sez. trib., ordd. nn. 19956 e 19960 del 2026.

[39] Art. 7-quinquies della Legge n. 212 del 2000, introdotto dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024.

[40] Corte di Cassazione, Sez. trib., ord. interlocutoria n. 13696 depositata l’11 maggio 2026. In senso contrario alla retroattività cfr. Corte di Cassazione, Sez. trib., ord. n. 16988 depositata il 24 giugno 2025, che, in un caso di trattenimento della documentazione oltre i termini, ha escluso l’invalidità degli atti e l’inutilizzabilità delle prove raccolte, non applicandosi ratione temporis l’art. 7-quinquies.

[41] Corte di Cassazione, Sez. III pen., sent. n. 512 depositata l’8 gennaio 2026.

[42] Corte costituzionale, sent. n. 50 del 27 gennaio 2026, depositata il 13 aprile 2026, relativa all’art. 21-bis del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

[43] Corte di Cassazione, Sez. trib., ord. n. 25050 del 2025.

[44] Art. 391-quater del Codice di procedura civile, introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

[45] Disegno di legge A.S. n. 1376, d’iniziativa dei senatori Zanettin e Gasparri, comunicato alla Presidenza l’11 febbraio 2025, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento del rispetto del domicilio e del diritto di difesa del contribuente nell’ambito di accessi, ispezioni e verifiche di natura fiscale”, art. 1, comma 1, lett. b); l’art. 2 estende il rimedio alle imposte sui redditi e l’art. 3 agli accessi eseguiti ai sensi dell’art. 35 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.


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