Cass. pen., Sez. I, n. 36337/2026: nella verifica dei crediti ex art. 52 Codice antimafia la buona fede rileva solo dopo la prova della strumentalità
Premessa
Nella confisca di prevenzione la posizione dei creditori del proposto è uno dei terreni su cui si misura l’equilibrio tra l’esigenza di sottrarre i patrimoni illeciti al circuito criminale e la tutela dei diritti dei terzi estranei. L’art. 52 del Codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) costruisce questo equilibrio intorno a due requisiti: il credito non deve essere strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, e il creditore deve dimostrare la propria buona fede e l’inconsapevole affidamento.
In quale ordine vanno esaminati questi requisiti, e su chi grava la relativa prova? Con la sentenza n. 36337, depositata il 15 ottobre 2026 (Pres. Rocchi, Rel. Zoncu – testo in calce), la Prima Sezione penale della Corte di cassazione torna sul tema con una presa di posizione netta: la strumentalità è una precondizione oggettiva che il tribunale deve accertare in modo analitico, e solo dopo averla dimostrata può chiedere al creditore di provare la propria buona fede. La pronuncia interessa da vicino banche, società di gestione dei crediti deteriorati e, soprattutto, l’amministratore giudiziario, cui la legge affida la predisposizione del progetto di stato passivo.
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1. La vicenda
A seguito della confisca di prevenzione disposta a carico di un soggetto ritenuto contiguo a un sodalizio mafioso, il giudice delegato del Tribunale di Palermo forma lo stato passivo e non ammette il credito di una società di gestione di crediti deteriorati. Il credito, di circa 128.000 euro, deriva da un mutuo ipotecario di 100.000 euro concesso nel 2004 da una banca, poi ceduto alla società istante, e garantito da ipoteca iscritta nel dicembre 2004 su un immobile oggetto della confisca.
Il Tribunale, con decreto del 22 gennaio 2026, respinge l’opposizione allo stato passivo proposta ai sensi dell’art. 59, comma 6. Ritiene che il mutuo fosse stato erogato in un periodo coevo alla manifestazione della pericolosità del proposto e valorizza una serie di anomalie dell’istruttoria bancaria: un prezzo di acquisto dell’immobile inferiore all’importo finanziato, l’erogazione da parte di una filiale situata in un comune diverso da quello di residenza, un trasferimento immobiliare tra padre e figlio, la successiva contrazione dei redditi dei mutuatari.
La società cessionaria ricorre per cassazione con cinque motivi. Lamenta, in sintesi, che il Tribunale abbia dato per presunta la strumentalità del credito sulla sola base della coincidenza temporale, abbia confuso il piano oggettivo della strumentalità con quello soggettivo della buona fede, abbia valorizzato anomalie irrilevanti, abbia utilizzato atti del procedimento di prevenzione ai quali il creditore non aveva avuto accesso e abbia svalutato la documentazione del credito prodotta dal cessionario.
2. Il perimetro del ricorso per cassazione
Una prima indicazione riguarda i vizi deducibili. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, di regola, solo per violazione di legge (artt. 10 e 27 del Codice antimafia). La Corte ribadisce però che questo limite non opera per il decreto con cui il tribunale decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi: contro tale decreto, ricorribile ai sensi dell’art. 59, comma 9, possono essere fatti valere tutti i motivi dell’art. 606 c.p.p., compreso il vizio di motivazione (sono richiamate Cass. pen., Sez. VI, n. 525 dell’11 novembre 2022 e n. 28350 del 15 luglio 2020).
Si tratta di un dato di rilievo pratico per i creditori: nel giudizio sui diritti dei terzi la motivazione del tribunale è sindacabile in sede di legittimità in termini più ampi di quanto avvenga per i provvedimenti applicativi delle misure.
3. La strumentalità del credito come precondizione oggettiva
3.1 Il quadro normativo
L’art. 52, comma 1, lett. b), nel testo risultante dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, applicabile al caso, stabilisce che la confisca non pregiudica i crediti dei terzi aventi data certa anteriore al sequestro e i diritti reali di garanzia costituiti prima del sequestro, a condizione che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, «sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento». Il comma 3 indica i criteri di valutazione della buona fede: condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, tipo di attività del creditore, obblighi di diligenza precontrattuale e, per gli enti, loro dimensioni.
3.2 L’ordine logico dell’accertamento
La Corte chiarisce che strumentalità e buona fede non sono requisiti fungibili né valutabili cumulativamente in modo indistinto. La strumentalità opera sul piano oggettivo: occorre verificare se il credito, sorto in costanza delle ragioni di pericolosità, sia idoneo, direttamente o indirettamente, a sostenere l’azione illecita del proposto. La buona fede opera sul piano soggettivo della conoscibilità della pericolosità ed entra in gioco solo in via condizionata, per temperare le conseguenze dell’accertata strumentalità.
Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite, la sentenza osserva che, se la strumentalità fosse data per presupposta, imporre comunque al creditore la prova della buona fede si tradurrebbe in una irragionevole compressione di diritti soggettivi dei terzi anch’essi costituzionalmente tutelati. La Corte aderisce quindi all’orientamento secondo cui l’art. 52, anche dopo la riforma del 2017, esclude ogni pregiudizio per i crediti anteriori al sequestro, a meno che non sia accertata la strumentalità; solo in tal caso grava sul creditore l’onere di dimostrare di averla ignorata in buona fede (Cass. pen., Sez. VI, n. 30153/2023).
3.3 L’onere motivazionale del tribunale
Ne discende un preciso onere motivazionale. Il tribunale deve fornire una dimostrazione analitica della strumentalità muovendo dal ruolo e dalle condotte illecite del proposto, evidenziando, quando la confisca riguarda imprese, il collegamento tra il proposto e l’ente debitore, ricostruendo l’operazione negoziale da cui il credito è sorto e indicando gli indicatori di fatto che ne rivelano la finalizzazione illecita. Il nesso tra le ragioni della misura e la destinazione del credito non può essere ritenuto in modo aprioristico: è oggetto di un accertamento preciso e pregiudiziale.
4. Pericolosità manifesta e pericolosità occulta
4.1 Lo scarto temporale tra erogazione del credito ed emersione della pericolosità
Il cuore della sentenza riguarda il rapporto cronologico tra concessione del credito e pericolosità del debitore. Il giudice deve valutare specificamente lo scarto temporale tra l’erogazione e l’emersione della pericolosità. Può ricorrere a una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse illecite solo quando il credito è stato concesso in costanza di una pericolosità manifesta e percepibile (Cass. pen., Sez. I, n. 12525/2026; Sez. V, n. 1869 del 17 novembre 2021; Sez. VI, n. 14143/2019). La giurisprudenza ha individuato una pericolosità di questo tipo, ad esempio, nella presenza di condanne definitive per reati sintomatici già prima della concessione del mutuo.
Quando invece, al momento dell’erogazione, la pericolosità era assente od occulta e la destinazione delle risorse appariva lecita, nessuna presunzione è consentita: serve la prova positiva sia del nesso di strumentalità sia di elementi che permettessero al creditore di percepire consapevolmente la pericolosità del debitore (Cass. pen., Sez. I, n. 6746 del 5 novembre 2020; Sez. V, n. 21011/2024).
4.2 La coevità formale non basta
Applicando questi principi al caso concreto, la Corte rileva che il Tribunale non aveva indicato con precisione l’inizio della pericolosità del proposto. Il decreto richiamava la contiguità con il sodalizio mafioso attraverso un congiunto, accreditato come favoreggiatore già dalla seconda metà degli anni Novanta, ma gli elementi riferiti direttamente al proposto erano conversazioni del 2006, successive all’erogazione del mutuo.
Quanto alla coincidenza tra l’anno del mutuo e l’iscrizione del proposto nel registro degli indagati, entrambi collocati nel 2004, la Corte osserva che si tratta di una coevità solo formale. L’iscrizione nel registro delle notizie di reato è per definizione un’informazione riservata, non conoscibile dai terzi, e non può dimostrare la strumentalità del credito in assenza di dati da cui desumere che gli indici di pericolosità fossero palesi e conoscibili.
5. La sovrapposizione dei piani e l’annullamento
Il Tribunale, osserva la Corte, aveva sovrapposto i due piani, trasferendo sul terreno della strumentalità valutazioni proprie della buona fede e affermando che il creditore dovesse dimostrare anche l’assenza di una colposa negligenza nel non essersi avveduto della possibile strumentalità del finanziamento. In questo modo aveva omesso ogni dimostrazione della strumentalità e ribaltato sul creditore l’onere di provare la propria buona fede, secondo una lettura dell’art. 52 che la giurisprudenza di legittimità considera troppo penalizzante per i terzi.
Il difetto di motivazione sulla strumentalità, precondizione oggettiva per escludere il credito, assorbe gli altri motivi, comprese le censure sulle anomalie dell’istruttoria bancaria, sull’utilizzo di atti non conosciuti dal creditore e sulla documentazione del credito. Il decreto è annullato con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio.
6. Il creditore cessionario
La vicenda riguarda un credito ceduto, ipotesi sempre più frequente con la diffusione delle cessioni in blocco di crediti deteriorati (art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). La sentenza richiama, a questo proposito, il principio secondo cui il cessionario di un credito ipotecario, per ottenere tutela ai sensi dell’art. 52, deve dimostrare la buona fede del creditore originario sull’assenza di strumentalità del credito e la propria buona fede, intesa come assenza di accordi fraudolenti con il destinatario della misura. Non rileva invece la conoscenza o conoscibilità della misura al momento dell’acquisto del credito, perché il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica del cedente (Cass. pen., Sez. VI, n. 30611/2025, resa in materia di confisca allargata).
Il richiamo conferma che la valutazione va condotta con riferimento al momento genetico del credito e alla condotta del finanziatore originario: è a quel momento, e non alla data della cessione, che occorre guardare per stabilire se la pericolosità del debitore fosse manifesta e percepibile.
7. I principi affermati
La decisione può essere riassunta nei seguenti principi.
a) Contro il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo il ricorso per cassazione è ammesso per tutti i motivi dell’art. 606 c.p.p.
b) La strumentalità del credito è una precondizione oggettiva dell’esclusione e deve essere accertata in modo analitico dal tribunale, ricostruendo l’operazione negoziale e gli indicatori di fatto della finalizzazione illecita.
c) La presunzione semplice di strumentalità è consentita solo se il credito è stato erogato in costanza di una pericolosità manifesta e percepibile; se la pericolosità era assente od occulta, serve la prova positiva del nesso e della conoscibilità.
d) La coincidenza temporale tra l’erogazione e l’iscrizione del debitore nel registro degli indagati non dimostra la strumentalità, trattandosi di informazione riservata.
e) Solo una volta accertata la strumentalità grava sul creditore l’onere di provare la buona fede e l’inconsapevole affidamento, secondo i criteri dell’art. 52, comma 3.
8. Le ricadute operative per l’amministratore giudiziario
La sentenza interessa direttamente l’amministratore giudiziario, che nella verifica dei crediti non è un semplice ausiliario. È lui a redigere l’elenco dei creditori anteriori al sequestro (art. 57, comma 1), a esaminare le domande e a predisporre il progetto di stato passivo con motivate conclusioni sull’ammissione o sull’esclusione di ciascuna (art. 58, comma 5-bis), e ad assistere il giudice delegato all’udienza di verifica (art. 59, comma 1). Dalla pronuncia derivano, a parere di chi scrive, alcune indicazioni di metodo.
8.1 Esaminare prima la strumentalità, poi la buona fede
Le conclusioni del progetto di stato passivo dovrebbero seguire lo stesso ordine logico imposto al tribunale. Per ogni credito anteriore al sequestro occorre chiedersi anzitutto se esistano elementi concreti di strumentalità rispetto all’attività illecita o al reimpiego dei proventi; solo in caso positivo si passa alla verifica della buona fede del creditore. Proporre l’esclusione sulla base di una presunta assenza di diligenza del finanziatore, senza aver prima argomentato la strumentalità, espone il provvedimento allo stesso vizio censurato dalla Corte.
8.2 Ricostruire la cronologia della pericolosità
Il secondo strumento è una cronologia precisa, che metta a confronto la data di erogazione del credito con gli elementi di pericolosità riferibili direttamente al proposto, distinguendo quelli che erano pubblici e conoscibili (condanne definitive, misure già applicate, notorietà documentata) da quelli riservati o emersi solo successivamente (iscrizioni nel registro degli indagati, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori). La pericolosità di familiari o sodali non è di per sé pericolosità del proposto. Una tabella cronologica allegata al progetto di stato passivo rende trasparente il percorso e agevola il controllo del giudice delegato.
8.3 Ricostruire l’operazione negoziale
Il terzo profilo riguarda l’analisi dell’operazione da cui nasce il credito: destinazione delle somme, flussi finanziari, rapporto tra importo finanziato e valore del bene, garanzie, coerenza con i redditi dichiarati al momento della concessione. Le anomalie dell’istruttoria bancaria possono assumere rilievo, ma vanno collocate nel giusto piano: possono concorrere a dimostrare la strumentalità solo se rivelano una finalizzazione del credito all’attività illecita o al reimpiego; altrimenti attengono alla diligenza del creditore e quindi alla buona fede.
8.4 Crediti ceduti e documentazione
Infine, con i crediti ceduti in blocco, l’amministratore deve verificare la catena dei trasferimenti e la documentazione prodotta dal cessionario, tenendo presente che la valutazione della buona fede guarda anzitutto al finanziatore originario. È utile chiedere al cessionario la documentazione dell’istruttoria originaria del finanziamento, che spesso è decisiva in entrambi i sensi.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 36337/2026 consolida un orientamento garantista nella tutela dei terzi creditori: la confisca di prevenzione non può travolgere automaticamente i crediti anteriori al sequestro, né il creditore può essere chiamato a dimostrare la propria buona fede prima che il tribunale abbia accertato, in modo puntuale e motivato, che il credito era strumentale all’attività illecita. La pericolosità rilevante è quella manifesta e percepibile al momento dell’erogazione, non quella ricostruita a posteriori con elementi riservati.
Per l’amministratore giudiziario, la pronuncia offre una griglia di lavoro chiara per la redazione del progetto di stato passivo: prima la strumentalità, poi la buona fede; una cronologia della pericolosità ancorata al proposto; un’analisi dell’operazione negoziale che tenga distinti i piani. È il modo per contribuire a provvedimenti che resistano al controllo di legittimità e, insieme, per garantire che la confisca colpisca i patrimoni illeciti senza sacrificare oltre il necessario i diritti dei terzi estranei.
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