#Finsubito news dalla rete – Decreto autotrasporto 2026: bonus carburante e leasing


In vigore dal 24 ottobre 2026 il decreto legge 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026, recante disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca.

Misure straordinarie per l’autotrasporto

Il decreto proroga stabilisce che per le spese sostenute nel periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2026 è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2026. In considerazione dei tempi necessari per l’istruttoria delle relative istanze, il credito d’imposta di cui al presente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2027.
Ai fini del calcolo della parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica e aggiorna trimestralmente sul proprio sito istituzionale i valori percentuali minimi e massimi relativi all’incidenza del costo del carburante, differenziati secondo le classi di peso dei veicoli ed elaborati sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporti per conto di terzi pubblicati ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Per i contratti di trasporto per conto di terzi stipulati informa non scritta, i valori minimi individuati sono assunti obbligatoriamente come parametro di calcolo per l’emissione delle fatture relative alle prestazioni effettuate dal vettore dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le quali indicano distintamente la quota del corrispettivo risultante dall’applicazione dei predetti valori minimi. Ferma restando l’autonomia negoziale delle parti sulla determinazione dei prezzi, i valori minimi e massimi individuati sono assunti a riferimento per i contratti scritti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al fine di sostenere la continuità operativa e la liquidità delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, viene riconosciuta la possibilità di accedere a specifiche misure di sostegno finanziario riguardanti i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli utilizzati nell’esercizio dell’attività.

In particolare, per i contratti di leasing relativi a tali veicoli, le imprese possono richiedere la sospensione dei canoni in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027, oppure, in alternativa, la sospensione della sola quota capitale delle rate dovute nel medesimo periodo.

Dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, i contratti interessati dalla sospensione non possono essere risolti, revocati né dichiarati decaduti dal beneficio del termine a causa della mancata corresponsione dei pagamenti sospesi.

Le rate oggetto della sospensione vengono recuperate attraverso una dilazione del piano di rimborso, comprensiva degli eventuali oneri accessori, senza necessità di ulteriori formalità. La durata del contratto è prorogata per un periodo equivalente a quello della sospensione concessa. Gli interessi maturati durante tale periodo restano dovuti e sono corrisposti secondo le condizioni previste dal contratto di leasing o secondo le modalità concordate in sede di attuazione della sospensione.

Per i trasporti di merci per conto terzi effettuati su strada nel territorio nazionale, le informazioni rilevanti ai fini della responsabilità civile e della regolarità del trasporto dovranno essere condivise in formato digitale tra i soggetti della filiera e rese disponibili alle autorità di controllo. Tali informazioni costituiscono la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe) e comprendono, a seconda dei casi, i dati che il mittente è tenuto a fornire al vettore ai sensi dell’art. 1683 c.c., gli elementi previsti dalla lettera di vettura CMR, la documentazione relativa ai trasporti combinati e quella richiesta per il trasporto di merci pericolose.
La gestione, conservazione e condivisione dei dati avviene tramite le piattaforme eFTI previste dal regolamento (UE) 2020/1056 o tramite piattaforme interoperabili. Dal 9 luglio 2027 le autorità e gli organi di controllo dovranno accettare tali informazioni in formato digitale. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma saranno definiti, con appositi decreti ministeriali, i requisiti tecnici e le modalità operative del sistema.

Contributo carburante per le imprese agricole

Per compensare l’aumento dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, alle imprese agricole in possesso dei requisiti previsti dalla normativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 20% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 45 centesimi per litro, nel limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026.

L’AGEA definirà entro cinque giorni le modalità di presentazione della documentazione attestante gli acquisti e provvederà al pagamento entro i trenta giorni successivi mediante accredito sul conto associato al fascicolo aziendale. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP. È inoltre autorizzata una spesa di 14,4 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informativi dell’AGEA.

Contributo carburante per pesca e acquacoltura

Analoga misura è prevista per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, alle quali viene riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2026.

Le modalità di accesso saranno definite con provvedimento del Ministero dell’agricoltura entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il pagamento sarà effettuato direttamente sul conto corrente comunicato dal beneficiario entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione. Anche tale contributo è escluso dalla formazione del reddito imponibile e della base imponibile IRAP ed è subordinato al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Risorse straordinarie per l’ordine e la sicurezza pubblica

Per far fronte alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è autorizzata, per il 2026, una spesa complessiva di 50 milioni di euro destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia. Le risorse sono ripartite tra Polizia di Stato (24 milioni), Arma dei Carabinieri (15 milioni), Guardia di Finanza (9 milioni) e Polizia Penitenziaria (2 milioni), in deroga ai limiti ordinariamente previsti per il trattamento accessorio del personale pubblico.

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