Comunicato Stampa 1236/2026 Ulteriori aree idonee per le Rinnovabili, presentato alle categorie il Ddl. Bitonci e Zecchinato: “Regole chiare e massima tutela del suolo agricolo


– Giunta Regionale –

(AVN) – Venezia, 10 luglio 2026
 
Dare al Veneto uno strumento organico per governare la transizione energetica, raggiungere gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione senza compromettere il territorio e garantire procedure autorizzative chiare e uniformi. Sono questi gli obiettivi della proposta di Disegno di legge “Individuazione delle ulteriori aree idonee e disciplina in materia di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili”, illustrata oggi dagli assessori Massimo Bitonci (Energia) e Marco Zecchinato (Enti locali) a istituzioni, categorie economiche e portatori di interesse.
 
 
“Con questa proposta di legge – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico ed Energia Massimo Bitonci – il Veneto sceglie di governare la transizione energetica individuando criteri chiari per localizzare gli impianti, privilegiando aree già infrastrutturate o compromesse e limitando il più possibile il consumo di nuovo suolo agricolo. Raggiungere gli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili è un dovere, ma deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche del nostro territorio e garantendo certezza normativa agli operatori e alle amministrazioni”.
 
Uno dei punti qualificanti del Disegno di legge riguarda proprio la tutela della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Per la prima volta vengono introdotti limiti quantitativi precisi all’utilizzo dei terreni agricoli per gli impianti fotovoltaici. Su una SAU regionale pari a 835.231 ettari, il limite massimo delle ulteriori aree idonee viene fissato nello 0,8% (il limite più basso consentito dalla normativa nazionale), corrispondente a 6.681,84 ettari, comprendendo anche gli impianti agrivoltaici. A livello comunale il limite è fissato nel 2% della SAU, con la possibilità per i Comuni di elevarlo fino al 3% esclusivamente per impianti destinati all’autoconsumo industriale o alle Comunità energetiche rinnovabili.
 
 
“Abbiamo introdotto uno strumento innovativo di monitoraggio – evidenzia l’assessore al Governo del territorio Marco Zecchinato – che consentirà di conoscere in tempo reale quanta superficie agricola viene interessata dagli impianti e di verificare il rispetto delle soglie fissate dalla legge. Il provvedimento va, però, oltre il monitoraggio: l’individuazione delle ulteriori Aree Idonee rappresenta uno strumento di pianificazione strategica per governare la transizione energetica in modo ordinato e sostenibile. Per questo abbiamo voluto un confronto con amministratori locali, categorie economiche e portatori di interesse prima di completare il disegno di legge, con l’obiettivo di raggiungere i target di decarbonizzazione senza compromettere il paesaggio, l’agricoltura e l’identità del Veneto. Abbiamo scelto di indirizzare gli impianti verso aree già compromesse o infrastrutturate, escludendo beni paesaggistici e culturali, siti Unesco e aree agricole di pregio, introducendo fasce di rispetto, criteri uniformi di valutazione e limiti rigorosi al consumo di suolo agricolo. Il Piano sarà sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e a consultazione pubblica, in stretta collaborazione con i Comuni, perché la transizione energetica non si impone dall’alto, ma si costruisce insieme ai territori. È un elemento fondamentale di trasparenza e di governo del territorio”.
 
La proposta individua inoltre le ulteriori aree idonee esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo co-ubicati, privilegiando superfici già trasformate o infrastrutturate. Tra queste rientrano i siti e gli impianti afferenti alla Superstrada Pedemontana Veneta di proprietà della Regione compatibili con la funzionalità dell’infrastruttura, le pertinenze di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, gli interporti, le aree portuali a vocazione industriale e le cave e miniere ricomposte per le quali sia stata attestata la conclusione del recupero ambientale.
 
Per gli impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole restano ferme le disposizioni previste dalla normativa statale, mentre tutte le ulteriori aree individuate dal Disegno di legge sono escluse qualora ricadano all’interno dei beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o entro una fascia di rispetto di 500 metri dal loro perimetro.
 
Per gli impianti di accumulo non co-ubicati e per gli elettrolizzatori vengono invece considerate ulteriori aree idonee quelle adiacenti alle stazioni elettriche esistenti entro 300 metri, le aree comprese all’interno di impianti industriali e di impianti di produzione di energia elettrica già esistenti e autorizzati, gli interporti e le aree portuali industriali, mantenendo anche in questo caso l’esclusione delle aree interessate da beni paesaggistici tutelati.
 
Il Disegno di legge introduce inoltre criteri uniformi per la valutazione delle istanze autorizzative, demandando alla Giunta regionale la definizione di principi che consentano una ponderazione equilibrata tra l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili e la tutela del settore agricolo e forestale, del paesaggio, del patrimonio storico-architettonico, dell’ambiente e della biodiversità. In coerenza con la normativa nazionale, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili vengono riconosciuti come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e di interesse pubblico prevalente.
 
Particolare attenzione è dedicata anche all’agrivoltaico. La procedura abilitativa semplificata viene estesa agli impianti tra 5 e 12 MW e sarà subordinata alla presentazione di una dichiarazione asseverata che attesti il mantenimento di almeno l’80% della Produzione Lorda Vendibile, di una relazione agronomica con piano colturale e di un sistema di monitoraggio della continuità dell’attività agricola. Il soggetto attuatore dovrà essere un imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile con Fascicolo Aziendale aggiornato.
 
Per gli impianti a biomassa, biogas e biometano il Ddl richiama le previsioni del Piano regionale dei rifiuti per la biomassa-rifiuto e disciplina l’utilizzo della biomassa non classificata come rifiuto nelle aree agricole, estendendo inoltre la Procedura Abilitativa Semplificata agli impianti fino a 3 MW. Anche le modifiche degli impianti potranno essere autorizzate mediante PAS nei casi previsti dalla normativa statale.
 
Per gli impianti di accumulo non co-ubicati vengono introdotte specifiche misure di tutela del territorio, con una fascia di rispetto di 500 metri dagli ambiti di urbanizzazione consolidata e dai centri abitati in territorio rurale, elevata a un chilometro in presenza di recettori sensibili quali strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, sportive, ricreative e luoghi di culto.
 
Infine, il provvedimento rafforza il ruolo della Giunta regionale, che definirà i criteri per verificare la continuità dell’attività agricola negli impianti agrivoltaici, disciplinerà il funzionamento del sistema regionale di monitoraggio della SAU, coordinerà la trasmissione dei dati alla piattaforma nazionale e svolgerà controlli, anche a campione, sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.
 
“Questo Disegno di legge – concludono Bitonci e Zecchinato – introduce limiti certi al consumo di suolo agricolo, valorizza le aree già infrastrutturate, rafforza i controlli, uniforma le procedure autorizzative e offre a cittadini, imprese ed enti locali un quadro normativo chiaro. Il Veneto, da sempre protagonista della transizione energetica, ha scelto una pianificazione responsabile, salvaguardando il paesaggio e l’agricoltura”.
 
>>> A questo link foto, video immagini di copertura e slide esplicative dell’incontro odierno a Venezia:


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