Nell’ambito del PNRR – Missione 2, Componente 1, investimento 4 “Facility Parco Agrisolare”, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha pubblicato un nuovo Avviso per l’anno 2026 che mette a disposizione risorse pari a 789 milioni di euro per interventi di installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. La gestione della misura è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in qualità di soggetto attuatore, che cura la procedura informatica di presentazione, istruttoria e concessione dei contributi a fondo perduto.
Finalità del bando
L’Avviso “Facility Parco Agrisolare” 2026 ha l’obiettivo di sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, promuovendo l’autoproduzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici delle imprese del settore. Gli interventi principali riguardano l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici su coperture esistenti, eventualmente accompagnata da interventi di riqualificazione energetica e ambientale dei fabbricati, quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, l’isolamento termico dei tetti e la realizzazione di sistemi di aerazione, oltre che dall’installazione di sistemi di accumulo e di dispositivi di ricarica per la mobilità elettrica.
Beneficiari
Possono accedere al contributo le imprese ricomprese tra i soggetti beneficiari individuati dal Decreto attuativo della misura (“Decreto Facility”) e dal Regolamento operativo allegato all’Avviso. Rientrano tra i potenziali beneficiari:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, attivi nella produzione agricola primaria;
- le imprese agroindustriali e le imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli e, in specifici casi, nella trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
- forme aggregate o associate di imprese agricole e agroalimentari, quali consorzi, cooperative, raggruppamenti temporanei, reti di impresa e altri soggetti collettivi riconducibili al settore;
- configurazioni di autoconsumo condiviso, incluse le comunità energetiche rinnovabili, quando costituite da soggetti appartenenti alle categorie previste dal Decreto.
I soggetti beneficiari devono essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese, possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, non essere destinatari di sanzioni interdittive e rispettare i requisiti specifici indicati dal Decreto e dal Regolamento operativo, inclusi quelli relativi alla data di inizio attività e alla corretta inquadratura settoriale.
Soggetti non ammessi
Le fonti ufficiali escludono espressamente alcuni soggetti dalla possibilità di accedere al contributo. In particolare:
- non possono essere beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA;
- non sono ammissibili le imprese la cui data di inizio attività risulti successiva al 28 febbraio 2025, salvo specifici casi di continuità aziendale con un’impresa preesistente, da dimostrare con apposita dichiarazione e documentazione;
- sono cause di esclusione la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal Decreto ministeriale del 19 aprile 2023, la carenza della documentazione obbligatoria e il mancato rispetto dei termini e delle modalità fissati dall’Avviso e dal Regolamento operativo.
Restano inoltre non ammissibili i progetti che non rispettano i limiti dimensionali e tecnici previsti (ad esempio impianti di potenza superiore al massimo consentito) o che non risultano coerenti con le finalità della misura.
Agevolazione prevista
L’incentivo è erogato sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, calcolato in percentuale sulle spese ammissibili e differenziato in funzione del settore di attività dell’impresa, della potenza dell’impianto fotovoltaico e della tabella di riferimento (Tabelle 1A, 2A, 3A e 4A allegate al Decreto). Le intensità di aiuto sono definite dal Regolamento operativo e articolate per fascia di potenza e categoria di beneficiario.
Per le imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A), l’agevolazione può arrivare fino al 80% delle spese ammissibili per impianti con potenza compresa tra 6 kWp e 200 kWp, scendendo al 65% per impianti tra 200 kWp e 500 kWp e al 50% per impianti oltre 500 kWp e fino al limite di 1000 kWp. Per le imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (Tabella 3A) e per le imprese della produzione agricola primaria in determinate fattispecie (Tabella 4A), l’intensità base del contributo è pari al 30% delle spese riconosciute.
Le percentuali possono essere incrementate, nei limiti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato, di 20 punti percentuali per le piccole imprese, di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 15 punti percentuali per gli investimenti realizzati in aree assistite rientranti nell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’Avviso stabilisce inoltre una spesa massima ammissibile complessiva per ciascun soggetto beneficiario pari a 2.260.000 euro, articolata come segue:
- fino a 1.500.000 euro per le spese riferite all’impianto fotovoltaico, con costi specifici riconosciuti fino a 1.500 €/kWp per moduli prodotti da soggetti iscritti al Registro ENEA nelle categorie B o C e fino a 1.000 €/kWp per moduli di categoria A;
- fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione amianto, isolamento termico dei tetti, sistemi di aerazione), con un limite di spesa ammissibile aggiuntivo pari a 700 €/kWp di potenza dell’impianto fotovoltaico;
- fino a 50.000 euro per i sistemi di accumulo, con spesa ammissibile fino a 700 €/kWh di capacità nominale;
- fino a 10.000 euro per i dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile.
La spesa massima ammissibile è riferita al singolo soggetto beneficiario e vale anche nel caso in cui più società condividano il medesimo titolare effettivo. È inoltre prevista la possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 30% del contributo concesso, a fronte di idonea garanzia fideiussoria e nei limiti delle risorse disponibili.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono dettagliate nel Regolamento operativo e riguardano, in primo luogo, la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con potenza complessiva compresa tra 6 kWp e 1000 kWp, installati su coperture di edifici esistenti e strumentali all’attività dei soggetti beneficiari. Gli impianti devono essere costituiti da componenti nuovi e mai utilizzati in altri impianti, nel rispetto delle norme tecniche di settore e delle disposizioni sul fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per l’impianto fotovoltaico rientrano tra le spese ammissibili, entro i massimali previsti:
- l’acquisto e la posa dei moduli fotovoltaici rientranti nelle categorie ammesse dal Registro ENEA;
- l’acquisto e l’installazione di inverter, quadri elettrici, strutture di supporto, cablaggi e componenti elettrici necessari al funzionamento dell’impianto;
- gli oneri per la connessione alla rete, inclusi eventuali adeguamenti dell’infrastruttura di rete e gli adempimenti fiscali e amministrativi connessi;
- le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo e le altre prestazioni professionali strettamente correlate al progetto;
- l’IVA, qualora rappresenti un costo effettivo per il beneficiario e non sia recuperabile.
Sono inoltre ammesse spese per:
- sistemi di accumulo di energia elettrica, con limite di spesa riconosciuta pari a 700 €/kWh e importo massimo complessivo di 50.000 euro, includendo batterie, dispositivi di gestione, conversione e controllo e software dedicati, purché non già compresi nella dotazione dell’impianto fotovoltaico;
- dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, fino a un massimo di 10.000 euro per l’acquisto e l’installazione di colonnine o punti di ricarica;
- interventi complementari sulle coperture: rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit, realizzazione di coperture termo-isolanti e sistemi di aerazione connessi alla sostituzione del tetto, compresi gli oneri necessari (opere murarie, nuovi manti di copertura, permessi e autorizzazioni).
Le spese per gli interventi complementari comprendono anche le attività di progettazione, le asseverazioni e gli altri servizi professionali connessi, nonché l’IVA non recuperabile, entro i massimali di spesa stabiliti.
Scadenze e modalità di presentazione
La procedura di accesso all’agevolazione è a sportello e si svolge esclusivamente tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal GSE. L’Avviso prevede che le domande (Proposte) siano presentate, a pena di irricevibilità, secondo le regole del Regolamento operativo e utilizzando la modulistica resa disponibile sul Portale dedicato.
Il periodo di apertura della piattaforma è fissato:
- dalle ore 12:00 del 10 marzo 2026;
- fino alle ore 12:00 del 9 aprile 2026.
Le Proposte devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica entro il termine di chiusura; la presentazione della domanda non può essere successiva all’avvio dei lavori relativi al progetto. Ogni soggetto beneficiario può presentare una o più domande, purché riferite ad una sola tabella di appartenenza e nel rispetto del limite complessivo di spesa per beneficiario. Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo, nei limiti delle risorse disponibili, e la concessione del contributo avviene con apposito atto del GSE, previa istruttoria positiva e approvazione da parte del Comitato competente.
Requisiti e condizioni
L’accesso al contributo è subordinato al rispetto di una serie di requisiti oggettivi e soggettivi. Sotto il profilo soggettivo, i beneficiari devono essere attivi nell’anno fiscale precedente alla presentazione della domanda, risultare iscritti nel Registro delle Imprese, possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali o a sanzioni interdittive e garantire la regolarità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. Sono previste cause di revoca totale o parziale del contributo in caso di perdita dei requisiti, false dichiarazioni, mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni, mancata realizzazione degli interventi nei termini o esito negativo dei controlli.
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, ogni Proposta deve riferirsi a un singolo impianto fotovoltaico, eventualmente corredato dagli interventi complementari ammessi, da realizzarsi su uno dei siti produttivi o unità locali del beneficiario sul territorio nazionale. L’impianto deve essere installato su coperture di fabbricati esistenti, strumentali all’attività agricola o agroindustriale (compresi gli edifici destinati ad attività agrituristiche), correttamente accatastati e nella disponibilità del beneficiario. La potenza dell’impianto deve essere compresa tra 6 kWp e 1000 kWp e i progetti non possono superare tale limite, nemmeno tramite artificiosa suddivisione in più sezioni progettuali.
Per le imprese della produzione agricola primaria che accedono agli aiuti destinati al solo autoconsumo (Tabella 1A), gli impianti sono ammissibili solo se dimensionati per soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda, comprensivo dell’eventuale fabbisogno familiare, e se la capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia elettrica e termica dell’azienda. Nel caso di autoconsumo condiviso, più imprese agricole possono costituirsi in forma aggregata, a condizione che appartengano alla medesima tabella di riferimento e che l’impianto sia dimensionato per coprire al più il fabbisogno energetico complessivo dei soggetti aggregati.
Gli interventi devono rispettare il principio del non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) previsto dalla normativa europea sul PNRR e le regole in materia di prevenzione del doppio finanziamento. I contributi possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, inclusi gli aiuti “de minimis”, solo se riferiti a costi diversi o a diverse quote dello stesso investimento e nel rispetto delle intensità massime previste. È inoltre previsto l’obbligo di mantenere in esercizio e in efficienza gli impianti e gli interventi realizzati per almeno 5 anni dalla data di erogazione a saldo del contributo, con completamento e rendicontazione degli interventi entro il 31 dicembre 2028, secondo le tempistiche indicate dal Regolamento operativo.
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