Saldo e acconto società: quando si paga?


Entro il 20 luglio si può beneficiare della proroga dei pagamenti delle tasse delle PIVA prevista dal Decreto n 89/2026 pubblicato in GU n 117/2026.

Per sapere in dettaglio chi può usufruirne leggi anche: Proroga pagamenti PIVA: chi va in cassa entro il 20 luglio

Ci si domanda però a proposito di pagamenti quando, le società paghino l’ires e l’irap, se rientriono o meno nella misura.

Vediamo in dettaglio l’articolo 17 del DPR n 435/2001 norma di riferimento per il versamento delle imposte.


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1) Saldo e acconto società: quando si paga?

In base all’articolo 17 del Dpr n 435/2001 per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, il pagamento del saldo 2025 e del primo acconto per il 2026 non è collegato alla data di invio della dichiarazione, ma al termine di approvazione del bilancio. 

L’articolo 17 citato prevede che: Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR N 917/1986 è effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5 bis del DPR N 322/98 effettuano i predetti versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (…)

Pertanto, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine per il pagamento del saldo delle imposte 2025 e del primo acconto 2026 dipende dalla data in cui è stato approvato il bilancio. 

Un’ulteriore distinzione riguarda i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), interessati dalla proroga prevista dall’articolo 6 del decreto legge 89/2026.

La regola generale prevede che saldo e primo acconto siano versati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. 

Il pagamento può essere effettuato anche nei successivi 30 giorni, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

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2) Bilancio approvato entro 120 giorni: pagamento entro il 30 giugno

Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 è stato approvato nel termine ordinario di 120 giorni, quindi entro il 30 aprile 2026, la scadenza per il versamento delle imposte era fissata al 30 giugno 2026.

Le società che non hanno pagato entro questa data possono effettuare il versamento entro il 30 luglio 2026, aggiungendo alle somme dovute la maggiorazione dello 0,40%.

Il pagamento comprende, in particolare, il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap, oltre alla prima rata dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.

3) Approvazione del bilancio entro 180 giorni: quando è ammesso il rinvio

Lo statuto delle società può attribuire alla stesse la possibilità di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio

Il termine più lungo può essere utilizzato dalle società tenute alla redazione del bilancio consolidato oppure quando ricorrono particolari esigenze connesse alla struttura o all’oggetto sociale, come previsto dall’articolo 2364 del Codice civile.

Per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2025, il termine dei 180 giorni cadeva il 29 giugno 2026

In questi casi, le imposte devono essere versate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bilancio è stato approvato.

Se l’assemblea ha deliberato l’approvazione nel mese di giugno, il pagamento deve quindi avvenire entro il 31 luglio 2026.

Rimane possibile utilizzare il differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Poiché il trentesimo giorno cade domenica 30 agosto, il versamento slitta a lunedì 31 agosto 2026.

Il mancato rispetto del termine massimo per l’approvazione non consente di rinviare ulteriormente il versamento delle imposte.

Quando il bilancio non viene approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, saldo e primo acconto devono comunque essere pagati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine previsto dalla legge.

Anche in questa situazione, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, la data di riferimento è il 31 luglio 2026, con possibilità di pagamento entro il 31 agosto applicando lo 0,40%.


4) Società Isa: proroga al 20 luglio 2026

Regole specifiche valgono per le società interessate dagli Isa in quanto l’articolo 6 del decreto legge 22 maggio 2026, n. 89 ha rinviato al 20 luglio 2026, senza maggiorazione, i versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap che sarebbero scaduti il 30 giugno.

La proroga è confermata anche dal calendario fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Il differimento riguarda le società:

  • per le quali è stato approvato un indice Isa;
  • che presentano una causa di esclusione dall’applicazione degli indici;
  • con ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per il relativo Isa, pari a 5.164.569 euro.

Questi soggetti possono inoltre versare entro il 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,80%. La percentuale è quindi doppia rispetto all’ordinaria maggiorazione dello 0,40%.

Per stabilire se una società può beneficiare del rinvio previsto per i soggetti Isa è necessario verificare il mese di approvazione del bilancio.

Se il bilancio è stato approvato entro aprile, oppure è stato approvato nel mese di maggio dopo l’utilizzo del maggior termine, la scadenza originaria del versamento resta quella del 30 giugno. 

In questo caso, la società può pagare:

  • entro il 20 luglio 2026, senza maggiorazione;
  • entro il 20 agosto 2026, con la maggiorazione dello 0,80%.

La situazione cambia se il bilancio è stato approvato a giugno, anche nell’ultimo giorno utile del 29 giugno. In questo caso, infatti, il termine ordinario è già fissato dalla legge al 31 luglio 2026.

Poiché il versamento non aveva come scadenza originaria il 30 giugno, la proroga Isa al 20 luglio non opera. La società dovrà pertanto pagare entro il 31 luglio oppure entro il 31 agosto con lo 0,40%.

5) Pagamento delle tasse: FAQ per le società con risposte a dubbi frequenti

La proroga Isa si applica a tutte le società?

No. Riguarda i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, comprese le società che presentano una causa di esclusione, nel rispetto del limite previsto per ricavi o compensi.

Una società Isa che approva il bilancio a giugno può pagare il 20 agosto?

No. In questo caso la scadenza originaria è il 31 luglio e non il 30 giugno. Il pagamento differito può essere effettuato entro il 31 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

La rateizzazione rinvia la scadenza della prima rata?

No. La prima rata deve essere pagata entro il termine ordinario o differito applicabile alla società. Gli interessi si applicano alle rate successive.


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