la seconda PEC prova la tempestività


La Cassazione, con l’ordinanza n. 23286 del 15 luglio 2026, ha ribadito che, ai fini della verifica della tempestività del deposito telematico, occorre fare riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, la cosiddetta seconda PEC, e non alla successiva accettazione dell’atto da parte della cancelleria. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.


Formulario commentato del nuovo processo civile


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Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.


Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

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Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
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precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
procedimenti possessori;
separazione, divorzio e cumulo delle domande;
arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.

Punti di forza
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education – Maggioli Editore

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Il caso: il reclamo dichiarato tardivo

Una madre, che esercitava in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, proponeva un ricorso di volontaria giurisdizione per ottenere il nulla osta necessario al rilascio dei documenti validi per l’espatrio della minore.

Il giudice tutelare dichiarava inammissibile la domanda e la ricorrente proponeva reclamo dinanzi al tribunale. Il collegio, tuttavia, dichiarava anche il reclamo inammissibile, ritenendolo depositato oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 c.p.c.

Il provvedimento impugnato veniva comunicato il 20 marzo 2025. Poiché il termine scadeva il 30 marzo, giorno festivo, la scadenza veniva prorogata al 31 marzo 2025. Il tribunale considerava però quale data del deposito il 1° aprile 2025, giorno in cui la cancelleria accettava l’atto e lo inseriva nel fascicolo telematico.


La ricorrente deduceva che la ricevuta di avvenuta consegna della PEC era stata generata il 31 marzo 2025, alle ore 13:36, entro il termine previsto. Sosteneva, pertanto, che la successiva accettazione della cancelleria avesse natura meramente tecnica e non incidesse sulla tempestività del deposito.

La seconda PEC individua il momento rilevante

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha ricostruito il meccanismo di perfezionamento del deposito telematico previsto dall’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012.

La Corte ha chiarito che la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, ossia della seconda PEC, costituisce il riferimento temporale da utilizzare per verificare se l’atto sia stato depositato entro il termine processuale.

Nel caso esaminato, la ricevuta era stata generata il 31 marzo 2025 alle ore 13:36. Il deposito doveva quindi considerarsi tempestivo, perché effettuato entro l’ultimo giorno utile.

La Corte ha conseguentemente rilevato che il tribunale aveva individuato in modo erroneo il momento di perfezionamento del deposito, facendo coincidere la data rilevante con quella della lavorazione dell’atto da parte della cancelleria.


Tempestività ed efficacia del deposito restano distinte

L’ordinanza ha precisato che la seconda PEC determina un perfezionamento anticipato, ma meramente provvisorio.

La tempestività del deposito viene valutata sulla base della ricevuta di avvenuta consegna, mentre l’efficacia definitiva dell’atto resta subordinata all’esito positivo dei controlli automatici e alla successiva accettazione da parte della cancelleria.

Soltanto con l’accettazione l’atto viene ritualmente acquisito al fascicolo e diviene conoscibile alle altre parti e al giudice. Qualora il procedimento di deposito non si concluda positivamente, l’atto, pur tempestivamente trasmesso, rimane privo degli effetti sostanziali e processuali che gli sono propri.

La Corte ha quindi distinto due profili:

  1. il momento in cui il deposito si perfeziona temporalmente per il depositante, coincidente con la seconda PEC;
  2. il momento in cui il deposito acquista efficacia definitiva, subordinato al completamento positivo delle operazioni successive.

La distinzione evita che i tempi di lavorazione della cancelleria, sottratti al controllo del difensore, possano determinare la decadenza da un’attività processuale eseguita nei termini.


L’accettazione della cancelleria non incide sul termine

La Cassazione ha qualificato il successivo caricamento dell’atto nel fascicolo telematico come attività meramente interna all’ufficio giudiziario.

L’accettazione intervenuta il 1° aprile 2025 non ha quindi modificato la data del deposito, già perfezionatosi, per il depositante, il giorno precedente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

La Corte ha inoltre escluso che, nel caso concreto, fosse necessario affrontare la questione relativa a eventuali anomalie della quarta PEC o alla rimessione in termini. Il tribunale non aveva infatti rilevato un errore tecnico o un esito negativo dei controlli, ma aveva dichiarato il reclamo tardivo sulla base della sola data di accettazione da parte della cancelleria.

Non ricorreva, pertanto, alcuna situazione che imponesse alla parte di effettuare un nuovo invio o di chiedere di essere rimessa in termini. Il deposito risultava già tempestivo secondo il parametro normativo applicabile.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione collegiale, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.


Di seguito il principio ricavabile:

In tema di deposito telematico degli atti processuali, ai fini della verifica della tempestività, il deposito si perfeziona per il depositante nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, cosiddetta seconda PEC. Tale perfezionamento ha efficacia anticipata e provvisoria, in quanto resta subordinato all’esito positivo dei controlli successivi e all’accettazione dell’atto da parte della cancelleria. Il successivo inserimento dell’atto nel fascicolo telematico costituisce un’attività interna all’ufficio giudiziario e non incide sulla data rilevante per il rispetto del termine processuale.




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 Redazione Giuricivile

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