In base alla legge n. 104/1992 e alle disposizioni applicative previste per il personale scolastico, agli aspiranti con disabilità e, in determinati casi, agli aspiranti che assistono una persona con disabilità in situazione di gravità è riconosciuta una priorità nella scelta della sede scolastica.
Tale beneficio non costituisce una riserva di posti e non attribuisce una precedenza ai fini dell’assunzione, ma opera esclusivamente tra gli aspiranti già utilmente collocati per la nomina.
Anche la Circolare sulle supplenze riconosce il diritto alla scelta prioritaria della sede:
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. In tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
A chi spetta la priorità nella scelta della sede
Il diritto spetta, nell’ordine, agli aspiranti che si trovano nelle seguenti situazioni:
- Persone con disabilità, anche non in situazione di gravità, con un grado di invalidità permanente superiore ai due terzi, oppure con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 104/1992.
- Persone maggiorenni con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, le quali hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
- Aspiranti che assistono una persona con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992, appartenenti alle categorie e secondo l’ordine di priorità individuati dal vigente CCNI sulla mobilità:
- genitori, anche adottivi, oppure soggetto che esercita la tutela legale;
- fratelli e sorelle conviventi, alle condizioni previste, equiparati alla prima categoria;
- coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto;
- figli che assistono il genitore;
- fratelli e sorelle non conviventi, alle medesime condizioni relative all’impossibilità dei genitori.
Reclutamento a tempo determinato
Si tratta, quindi, di un diritto alla priorità nella scelta della sede che spetta esclusivamente agli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria e rientranti nel contingente delle nomine.
Il beneficio non permette di superare altri candidati ai fini dell’individuazione quale destinatario dell’assunzione o della supplenza.
Esempio
Se sono disponibili 30 posti e l’aspirante beneficiario della legge n. 104/1992 occupa la trentesima posizione utile, rientra nel contingente delle nomine e potrà beneficiare della priorità nella scelta della sede rispetto agli altri aspiranti destinatari di posti della medesima durata giuridica e consistenza economica.
Se, invece, l’aspirante occupa la trentunesima posizione, non potrà avvalersi della priorità, poiché il beneficio non consente di superare il numero degli aspiranti destinatari della nomina.
In sostanza, i beneficiari della legge n. 104/1992 non possono scavalcare gli altri candidati ai fini dell’assunzione, ma possono ottenere la priorità nella scelta della sede una volta rientrati nel contingente delle nomine.
La Circolare sulle supplenze precisa inoltre che la priorità opera esclusivamente tra aspiranti destinatari di posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.
Il beneficio non può, pertanto, essere utilizzato per ottenere un posto al 31 agosto rispetto a candidati che precedono in graduatoria e che sono destinatari di tale tipologia di contratto, qualora il beneficiario rientri invece nel gruppo degli aspiranti destinatari di supplenze al 30 giugno.
Lo stesso principio opera rispetto alla diversa consistenza oraria ed economica dei posti, ad esempio tra posto intero e spezzone orario.
In quali scuole opera la priorità
La Circolare sulle supplenze precisa che:
- per gli aspiranti con disabilità personale di cui all’articolo 21 e all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri sopra indicati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica;
- per gli aspiranti che assistono una persona con disabilità grave ai sensi dell’articolo 33, commi 5 e 7, il beneficio si applica, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, alle scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita oppure, in mancanza di disponibilità in tale comune, in un comune viciniore.
Diversamente da quanto previsto per alcune precedenze nella mobilità, la Circolare sulle supplenze non stabilisce espressamente che il comune di domicilio della persona assistita debba essere indicato come prima preferenza.
L’aspirante deve, tuttavia, inserire tra le proprie preferenze le scuole o il comune nei quali la priorità può essere fatta valere oppure, in mancanza di sedi disponibili o esprimibili, il comune viciniore. Il beneficio, infatti, non può essere applicato a sedi non comprese tra le preferenze espresse nella domanda.
Il diritto alla priorità derivante dalla disabilità personale o dall’assistenza a una persona con disabilità grave può essere dichiarato ogni anno in occasione della presentazione della domanda per il conferimento delle supplenze da GAE e GPS al 30 giugno o al 31 agosto, comunemente denominata “domanda delle 150 preferenze”.
Condizioni per usufruire della priorità
Per la fruizione del beneficio di priorità nella scelta della sede scolastica e per la produzione della relativa documentazione e certificazione, la Circolare sulle supplenze rinvia integralmente alle disposizioni previste dal vigente Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.
Per i figli che assistono un genitore e per i fratelli o le sorelle non conviventi, la precedenza viene riconosciuta a condizione che sia stata prodotta la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 oppure del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001.
La piattaforma richiede comunque anche ai fratelli e alle sorelle conviventi di rendere la dichiarazione obbligatoria con la quale attestano che la persona assistita non è ricoverata a tempo pieno presso istituti di cura, necessita di assistenza continuativa e che intendono fruire, nell’anno scolastico di riferimento, di almeno uno dei tre giorni di permesso retribuito mensile oppure del congedo straordinario.
Nella domanda l’aspirante deve inoltre rendere la dichiarazione obbligatoria con la quale attesta:
che la persona assistita non è ricoverata a tempo pieno presso istituti di cura, che necessita di assistenza continuativa e che il dichiarante intende fruire, nell’anno scolastico in cui presenta la domanda, di almeno uno dei tre giorni di permesso retribuito mensile previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 oppure del congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001.
Non è più necessario dimostrare la condizione di “referente unico” dell’assistenza, poiché tale figura è stata eliminata dal decreto legislativo n. 105/2022.
Fratelli e sorelle della persona con disabilità
I fratelli e le sorelle possono beneficiare della priorità nella scelta della sede quando assistono una persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato e i genitori della persona assistita siano scomparsi oppure non siano in grado di prestare assistenza perché ultrasessantacinquenni o affetti da patologie invalidanti.
La scomparsa dei genitori o il compimento dei 65 anni devono essere documentati mediante una dichiarazione personale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le patologie invalidanti devono invece essere comprovate mediante certificazione medica rilasciata dall’ASL o dall’INPS.
Convocazioni da GAE e GPS
Le procedure per il conferimento delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da GAE e GPS si svolgono in modalità telematica su tutto il territorio nazionale.
I candidati che possono beneficiare della priorità prevista dalla legge n. 104/1992 devono compilare l’apposita sezione presente nell’istanza.
Una volta dichiarata la presenza del riconoscimento previsto dalla legge n. 104/1992, tutti gli elementi relativi alla sezione diventano obbligatori.
L’aspirante può allegare alla domanda un unico documento in formato PDF oppure, qualora sia necessario produrre più documenti, una cartella compressa in formato ZIP.
Per sostituire un documento già allegato è necessario caricarne uno nuovo in sostituzione.
Scegliendo la sezione relativa alla precedenza di cui all’articolo 21 o all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, l’aspirante deve indicare il comune di residenza rispetto al quale deve operare la priorità e compilare tutti gli ulteriori campi richiesti dalla piattaforma.
Documentazione da presentare
Per usufruire della priorità nella scelta della sede è necessario produrre la relativa documentazione, che può variare a seconda della situazione dichiarata.
- Persone con invalidità permanente superiore ai due terzi e con disabilità, anche non grave: deve essere prodotta la certificazione attestante la condizione di disabilità e il certificato o la sentenza da cui risulta il grado di invalidità permanente superiore ai due terzi oppure l’ascrizione alle prime tre categorie della Tabella A.
- Persone maggiorenni con disabilità in situazione di gravità: deve essere prodotta la certificazione rilasciata dalla competente commissione medica attestante la condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
- Persone assistite ai sensi dell’articolo 33, commi 5 e 7: dalla certificazione deve risultare la condizione di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
- Deve essere presentata una dichiarazione personale attestante che la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno presso istituti di cura, salvo i casi nei quali la normativa consente comunque la fruizione del beneficio.
- Nel caso di precedenza per l’assistenza a una persona con disabilità, deve essere predisposta una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino il rapporto con la persona assistita e le ulteriori condizioni richieste per la fruizione del beneficio.
- I fratelli e le sorelle che assistono una persona con disabilità grave devono documentare le condizioni che impediscono ai genitori di prestare assistenza. Le patologie invalidanti devono essere comprovate mediante idonea certificazione medica, mentre la scomparsa o il compimento dei 65 anni dei genitori possono essere attestati mediante dichiarazione personale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- La tutela legale attribuita con provvedimento della competente autorità giudiziaria deve essere comprovata da chi la esercita mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione degli estremi del relativo provvedimento.
Assistenza al genitore o a fratelli e sorelle
Nel caso di assistenza a un genitore o a fratelli e sorelle non conviventi, l’attività di assistenza deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Deve inoltre essere documentato, mediante la produzione della relativa richiesta, il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 oppure del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001.
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