Con la recentissima legge regionale del 7 maggio 2026, n. 9 (in vigore dal 14.5.2026), in attuazione dell’art. 11-bis), comma 3 del d.lgs. 190/2024 (c.d. TU FER), la regione Abruzzo ha approvato la disciplina regionale delle aree idonee all’installazione di impianti FER ivi individuando ulteriori aree idonee rispetto alle superfici individuate dal citato art. 11-bis). Nello stesso modo ha provveduto anche la regione Umbria, con la legge regionale n. 4/2026, con la quale ha modificato la l.r. 7/2025 recante “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”.
- Il differente approccio nella individuazione delle ulteriori aree idonee
Da una lettura sistematica, l’intervento della regione Abruzzo risulta molto limitato poiché gran parte delle aree individuate come ulteriori aree idonee non costituisce un quid novi rispetto all’elenco già previsto dall’art. 11-bis) del d.lgs. 190/2024.
La regione Abruzzo ha essenzialmente riconosciuto l’idoneità delle superfici già compromesse o antropizzate ed inoltre, vi ha aggiunto le seguenti:
- con riguardo a tutte le tipologie di impianti, l’inclusione, tra le aree idonee, le aree (aventi destinazione diversa da quella agricola) destinate a servizio di una CER e/o all’autoconsumo (anche diffuso);
- limitatamente agli impianti fotovoltaici, oltre alle autostrade, la capacità di generare il c.d. buffer di idoneità è stata estesa anche alle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere B e C, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con almeno due corsie per ciascun senso di marcia; inoltre, per le aree aventi destinazione urbanistica diversa da quella agricola, il perimetro di idoneità è stato esteso fino a 1000 metri da impianto industriale e/o da autostrada e/o da strada di cui all’articolo 2, comma 2, lettere B e C, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con almeno due corsie per ciascun senso di marcia;
- infine, per quanto concerne gli impianti a biometano, l’idoneità è stata estesa alle aree ricomprese nel perimetro di 300 metri (se agricole) ovvero di 1000 metri (per le altre) da autostrada o strada, quest’ultima come definita dall’articolo 2, comma 2, lettere B e C, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con almeno due corsie per ciascun senso di marcia ed inoltre sono considerate idonee le aree “adiacenti alle centrali di trasformazione delle linee elettriche della rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a 500 metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti.
In analogia con il modello abruzzese anche la normativa della regione Umbria attribuisce l’idoneità alla rete infrastrutturale (aree adiacenti alla strada statale “SS3-bis – Tiberina” conosciuta anche come la “E45” e alle linee ferroviarie) cui si aggiungono ulteriori ipotesi peculiari, quali l’inclusione delle aree limitrofe agli impianti di distribuzione carburanti e delle aree destinate a sistemi energetici ad isola.
In questo senso, un primo elemento di differenziazione rispetto al modello abruzzese può essere individuato nel ruolo attribuito alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), rispetto alle quali la legge regionale umbra riconosce una autonoma qualificazione di idoneità anche con riferimento a superfici situate nello spazio rurale (art. 3, comma 1, lett. a), pur subordinando gli interventi in tali aree all’utilizzo di soluzioni agrivoltaiche senza consumo di suolo, in una prospettiva orientata a favorire modelli integrati tra produzione energetica e permanenza dell’attività agricola. Resta invero da chiarire cosa si intenda con la locuzione “senza consumo di suolo agricolo”, posto che, ancorché in misura minimale, le strutture agrivoltaiche impattano sul suolo agricolo.
2. Le aree non idonee
Sul versante delle aree non idonee, si riscontrano due approcci differenti: mentre l’Umbria ha ritenuto di compendiare in una specifica norma (art. 4 della l.r. 7/2025) l’elencazione delle aree non idonee all’installazione di impianti FER, la normativa dell’Abruzzo (art. 3) ha individuato una serie di deroghe localizzative al regime delle c.d. “idoneità regionali”.
La legge regionale umbra istituendo le aree non idonee all’installazione di impianti FER ha precisato, tuttavia, che tale qualificazione non integra un divieto assoluto di realizzazione, ma costituisce un indice di elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni autorizzative.
Allo stesso tempo, fatte salve le ipotesi di idoneità nazionale, la legge regionale umbra:
- ha introdotto un espresso divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole,
- agli impianti agrivoltaici che occupano una superficie superiore a 1,5 ha, si applica il limitate del 3% della superficie agricola dello spazio rurale (i.e. superficie agricola) di ciascun comune e
- per gli impianti agrivoltaici avanzati (come definiti dal comma 1-quater dell’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1) posti a servizio delle aziende agricole e zootecniche non vi sono limiti di superficie occupabile.
Infine, gli impianti in aree (rurali) non idonee (art. 4 della l.r. 7/2025) non possono occupare più del 5% delle aree nella disponibilità del proponente.
Le deroghe localizzative introdotte dalla disciplina abruzzese, invece, sembrano tradursi in un sostanziale esautoramento di ampie porzioni del suolo agricolo regionale rispetto alla possibilità di accogliere impianti FER, attraverso l’esclusione dal novero delle ulteriori aree idonee:
- di terreni agricoli interessati da investimenti finanziati con contributi regionali, statali o europei ancora soggetti a vincoli di destinazione;
- delle aree agricole caratterizzate da colture permanenti quali vigneti, frutteti, tartufaie e oliveti con densità superiore a cinquanta piante per ettaro;
- delle superfici agricole ricadenti nell’area dell’ex alveo del lago Fucino, considerata strategica per la vocazione agricola regionale;
- delle aree ricomprese nel P.A.T.O.M., destinate alla tutela dell’Orso Marsicano.
Sebbene tali limitazioni appaiano giustificate dall’esigenza di tutelare le produzioni agricole, le risorse ambientali, la protezione di specifici ecosistemi nonché la preservazione di aree strategiche per il territorio regionale, se considerate nel loro complesso – ove, non consentano la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, come previsto dalla normativa nazionale – si traducono in una forte limitazione dello sviluppo degli impianti FER sul territorio rurale. La normativa regionale in rilievo non specifica nulla in tal senso.
3. Impianti agrivoltaici: il differente approccio
Rimanendo in tema di sfruttamento delle aree agricole, con particolare riguardo ai progetti agrivoltaici, su questo punto, le discipline regionali differiscono sensibilmente l’una dall’altra.
In particolare, la legge regionale abruzzese non individua alcuna specifica disciplina volta a promuovere o a incentivare la tecnologia agrivoltaica, circostanza che sembra indicare ancora una volta come l’Abruzzo abbia privilegiato un modello restrittivo, improntato principalmente sulla localizzazione degli impianti in aree già trasformate, piuttosto che sulla promozione di forme integrate di coesistenza tra produzione agricola e produzione energetica.
Di segno opposto appare invece l’impostazione adottata dalla regione Umbria, per la quale gli impianti agrivoltaici assumono una funzione centrale nell’equilibrio tra la tutela dello spazio rurale e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Prova ne sia che nelle aree idonee e nei relativi ampliamenti ricadenti nello spazio rurale, gli interventi possono essere realizzati esclusivamente attraverso gli impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra e senza consumo di suolo agricolo (art. 3, comma 7 bis).
Inoltre, la disciplina della medesima regione Umbria attribuisce una specifica idoneità alle aree agricole destinate ad ospitare gli impianti agrivoltaici “avanzati” a servizio di aziende agricole e zootecniche (art. 5, comma 9). In questo caso il legislatore regionale, per la definizione di “avanzato”, come anticipato, attinge alla precedente definizione del comma 1-quater dell’art. 65 del D.L. 24/1/2012 n. 1.
In tali ipotesi, la legge prevede la possibilità di derogare ad alcuni limiti territoriali ordinariamente applicabili purché “l’attività realizzata al di sotto della copertura fotovoltaica sia destinata ad agricoltura biologica certificata, secondo la normativa europea e quella nazionale di settore, le cui colture o allevamenti consociati alla produzione energetica siano costituiti da varietà autoctone di interesse agrario”.
La disciplina regionale umbra sembra, quindi, promuovere l’agrivoltaico quale strumento tecnologico volto a garantire al contempo sia la salvaguardia delle funzioni agricole del terreno sia l’esigenza di promuovere la diffusione di impianti di produzione di energia da fonti FER.
In questa prospettiva si inserisce anche la previsione di future linee guida regionali destinate a disciplinare le modalità di integrazione paesaggistica degli impianti agrivoltaici, al fine di favorirne un inserimento coerente con le caratteristiche del territorio regionale. (art. 5, comma 10).
4. Conclusioni
In sintesi, da una prima disamina delle due discipline regionali si registrano due approcci differenti di attuazione dell’art. 11-bis del d.lgs. 190/2024.
Se la regione Abruzzo appare orientata a privilegiare una logica prevalentemente conservativa, fondata sulla selezione di superfici già trasformate e limitando al contempo l’utilizzo del territorio agricolo, la regione Umbria sembra invece adottare un approccio maggiormente espansivo, nel quale agrivoltaico, autoconsumo, CER e sistemi di accumulo assumono una funzione di contemperamento tra esigenze di produzione energetica e tutela del territorio.
Inoltre, con riguardo agli impianti agrivoltaici, giova rilevare che sul territorio abruzzese dovrebbe ritenersi consentita la realizzazione di tale tipologia di impianto, in quanto non vi è alcun espresso divieto regionale in tal senso e, per contro, la normativa nazionale consente sempre la realizzazione degli impianti agrivoltaici nelle aree agricole (art. 11-bis comma 2 del D.Lgs 190/2024: “E’ comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici [..]”.
Infine, in merito alla individuazione della SAU (Superficie Agricole Utilizzate), cui fa riferimento l’art. 11-bis), comma 4, lett. g) del TU FER, si ritiene che la percentuale di aree idonee (da minimo 0.8 a massimo 3% della SAU) non dovrebbe essere “consumata” dalle superfici occupate dagli impianti agrivoltaici, poiché quest’ultimi generano un limitato consumo del suolo agricolo e garantiscono in ogni caso lo sfruttamento agricolo del terreno (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 8029 del 30/8/2023). Il che, evidentemente, appare in contrasto con le sopradette limitazioni introdotte dalla regione Umbria.
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Lara Morandotti
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