Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) continua a rappresentare uno degli strumenti di compliance più rilevanti per gli operatori coinvolti negli scambi internazionali. In tale contesto si inserisce l’ultima versione delle “Questions & Answers” pubblicate dalla Commissione europea il 27 maggio 2026, che fornisce ulteriori chiarimenti operativi sugli obblighi dei dichiaranti autorizzati, sulla gestione dei certificati CBAM e sulle modalità applicative del meccanismo nella sua fase definitiva.
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1) Il dichiarante CBAM autorizzato al centro del sistema
Uno dei principali chiarimenti contenuti nelle nuove FAQ riguarda il ruolo del dichiarante CBAM autorizzato. La Commissione ribadisce che, a partire dalla fase definitiva del meccanismo, gli operatori che importano merci rientranti nell’ambito applicativo del regolamento dovranno essere preventivamente autorizzati oppure dimostrare di non superare la soglia delle 50 tonnellate annue prevista dalla normativa.
Per ottenere l’autorizzazione, l’operatore deve dimostrare:
- non è stato coinvolto in violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale, delle norme fiscali, delle norme sugli abusi di mercato o del regolamento CBAM;
- dimostra la propria capacità finanziaria e operativa;
- è stabilito nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda;
- gli è stato assegnato un numero EORI,
anche se non espressamente previsto, è opportuno che il dichiarante CBAM autorizzato possegga un’adeguata conoscenza dei seguenti istituti di diritto doganale: a) classificazione doganale; b) valore,c) regimi speciali; d) origine non preferenziale; e) reintroduzione in franchigia; f) corretta redazione della bolletta; g) compliance AEO (infatti, il MASE richiede, come elemento opzionale, copia dell’autorizzazione AEO).
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2) Dichiarazione annuale e acquisto dei certificati CBAM
In particolare, il dichiarante CBAM autorizzato deve:
- Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di importazione, quindi per la prima volta entro il 30 settembre 2027 per l’anno di importazione 2026, presentare una dichiarazione CBAM contenente informazioni dettagliate sulle emissioni incorporate nei beni CBAM importati nell’UE durante l’anno precedente.
- Entro la stessa data, quindi per la prima volta entro il 30 settembre 2027 per l’anno di importazione 2026, consegnare il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate nella loro dichiarazione CBAM annuale.
Particolare interesse assume la descrizione delle modalità di acquisto dei certificati. Secondo quanto precisato dalla Commissione, i dichiaranti autorizzati accederanno al Registro CBAM, selezioneranno il quantitativo di certificati da acquistare e saranno automaticamente reindirizzati alla Common Central Platform per l’esecuzione del pagamento. Una volta completata l’operazione, i certificati saranno resi disponibili all’interno del Registro CBAM.
Le FAQ evidenziano inoltre come il sistema CBAM, pur richiamando sotto diversi profili il funzionamento dell’EU ETS, non costituisca un sistema “cap and trade”. Il prezzo dei certificati CBAM sarà tuttavia collegato al valore delle quote ETS, garantendo una sostanziale coerenza economica tra produzione europea e merci importate.
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3) I principali chiarimenti operativi delle nuove FAQ
Le nuove FAQ affrontano inoltre una serie di aspetti applicativi particolarmente rilevanti per le imprese chiamate a confrontarsi con la fase definitiva del meccanismo. Tra i chiarimenti di maggiore interesse figura la conferma della possibilità di dedurre il prezzo del carbonio eventualmente già corrisposto nel Paese terzo di produzione. Tale previsione risponde alla logica di evitare fenomeni di doppia imposizione ambientale e rappresenta uno degli elementi fondamentali dell’architettura del CBAM, volto ad assicurare condizioni di concorrenza equivalenti tra produttori europei e operatori extra-UE.
La Commissione fornisce inoltre precisazioni sull’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo, confermando che il CBAM si applica ai beni interessati indipendentemente dal fatto che si tratti di beni semplici o complessi. Nel caso dei beni semplici, le emissioni incorporate sono determinate esclusivamente con riferimento al processo produttivo del bene stesso. Per i beni complessi, invece, occorre considerare anche le emissioni incorporate nei relativi precursori qualora questi ultimi rientrino a loro volta nell’ambito applicativo del regolamento. Le FAQ chiariscono altresì alcuni aspetti specifici relativi all’inclusione di determinati territori extra-UE, al trattamento dei contenitori e all’individuazione del soggetto responsabile degli adempimenti CBAM, responsabilità che continua a gravare sul dichiarante CBAM autorizzato.
Particolare attenzione viene inoltre dedicata al tema della verifica delle emissioni incorporate. Sul punto la Commissione precisa che i verificatori dovranno possedere competenze conformi agli standard EN ISO 17029 ed EN ISO 14065 e che verrà pubblicato un elenco pubblico dei verificatori accreditati, destinato a costituire un importante punto di riferimento per gli operatori economici chiamati a individuare i soggetti incaricati delle attività di verifica.
Infine, un aspetto interessante per gli operatori economici strutturati in gruppi aziendali è che più società del medesimo gruppo possono nominare un unico rappresentante doganale indiretto per adempiere agli obblighi doganali e ai relativi obblighi CBAM a livello centralizzato per tutte le entità del gruppo.
Per contro, è anche possibile che un’entità del gruppo agisca come rappresentante doganale indiretto per le merci CBAM importate da tutte le altre entità del gruppo. Tuttavia, la regola generale rimane valida: i rappresentanti doganali indiretti che agiscono come dichiaranti CBAM autorizzati e presentano le dichiarazioni CBAM devono anche adempiere agli obblighi doganali relativi alle merci oggetto della dichiarazione CBAM.
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