Raggiungere i 67 anni non significa sempre dover lasciare immediatamente il servizio. Per Docenti e personale ATA esistono infatti alcune situazioni nelle quali è possibile continuare a lavorare oltre l’età ordinaria di pensionamento. Una recente sentenza della Corte costituzionale ha inoltre aperto alla permanenza in servizio anche oltre i 70 anni in casi particolari.
Quando si parla di pensionamento del personale scolastico, una delle convinzioni più diffuse è che il compimento dei 67 anni di età determini automaticamente l’uscita dalla scuola.
In realtà la questione è più complessa.
Occorre distinguere tra chi, raggiunta l’età pensionabile, possiede già tutti i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia e chi, invece, pur avendo raggiunto l’età prevista, non dispone ancora della contribuzione necessaria per ottenere un trattamento pensionistico.
Ed è proprio in questa seconda situazione che può diventare possibile lavorare oltre i 67 anni.
Per il 2026, il requisito ordinario per la pensione di vecchiaia è fissato a 67 anni di età, accompagnato, nella generalità dei casi, da almeno 20 anni di contribuzione.
Dal 2027 scatterà però l’adeguamento legato alla speranza di vita: il requisito salirà a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028.
Per coloro che possiedono contributi anteriori al 1° gennaio 1996, quindi soggetti al sistema misto, la regola generale resta quella dei 20 anni, fatte salve alcune specifiche deroghe che consentono, in presenza delle condizioni previste dalla legge, di accedere alla pensione anche con 15 anni di contributi.
Una verifica più attenta è necessaria per i cosiddetti “contributivi puri”, ossia per chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996. In questo caso, oltre all’età e ai 20 anni di contribuzione, la pensione deve raggiungere anche l’importo minimo previsto dalla normativa, oggi collegato all’importo dell’assegno sociale.
Docenti e personale ATA hanno una disciplina particolare rispetto alla generalità dei lavoratori.
La cessazione dal servizio è infatti collegata all’inizio dell’anno scolastico e normalmente decorre dal 1° settembre.
La normativa consente al personale scolastico di utilizzare questa finestra anche quando il requisito pensionistico è destinato a essere maturato entro il 31 dicembre dello stesso anno. L’INPS ha recentemente ribadito che, per il comparto scuola, esiste sostanzialmente un’unica finestra annuale di accesso alla pensione, quella del 1° settembre.
Per le cessazioni con decorrenza 1° settembre 2026, ad esempio, il Ministero ha previsto il collocamento a riposo d’ufficio del personale che compie 67 anni entro il 31 agosto 2026 ed è in possesso dell’anzianità contributiva richiesta.
Diversa è la posizione di chi raggiunge l’età pensionabile ma non possiede ancora il requisito minimo necessario per ottenere la pensione.
È questo il caso più interessante.
L’articolo 509 del Testo Unico della scuola prevede da tempo la possibilità di trattenimento in servizio finalizzato al raggiungimento del minimo contributivo necessario alla pensione.
Non si tratta, quindi, della possibilità generalizzata di decidere liberamente di continuare a insegnare o lavorare come ATA semplicemente perché si preferisce rimandare la pensione.
La permanenza oltre il limite ordinario trova una precisa giustificazione previdenziale: evitare che il dipendente venga collocato a riposo senza aver maturato il diritto a una pensione.
Ed è proprio su questo punto che nel 2026 è intervenuta una decisione particolarmente importante della Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 125 del 2026, depositata il 14 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 509, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 nella parte in cui fissava rigidamente a 70 anni il limite massimo per il trattenimento in servizio necessario a raggiungere il diritto alla pensione.
Il problema era evidente.
Immaginiamo un dipendente scolastico che abbia iniziato a versare contributi soltanto dopo il 1995 e che, arrivato a 67 anni, non abbia raggiunto i 20 anni necessari per la pensione di vecchiaia.
Per i lavoratori interamente contributivi esiste infatti una seconda possibilità: nel 2026 si può ottenere la pensione di vecchiaia a 71 anni, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo della pensione.
Dal 2027 tale requisito sale a 71 anni e un mese e dal 2028 a 71 anni e 3 mesi.
Il vecchio limite dei 70 anni produceva quindi un paradosso: il lavoratore poteva essere costretto a lasciare il servizio senza avere ancora raggiunto l’età necessaria per ottenere la pensione.
La Consulta ha eliminato questa rigidità.
Il trattenimento può ora arrivare non soltanto al settantesimo anno, ma alla diversa maggiore età risultante dagli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti della pensione di vecchiaia, quando ciò sia necessario per conseguire il trattamento pensionistico.
Sì, ma non automaticamente e non per semplice scelta personale.
La possibilità riguarda essenzialmente chi, raggiunto il limite ordinario, rischierebbe di lasciare il lavoro senza aver maturato il diritto alla pensione.
È quindi necessario analizzare la posizione contributiva individuale.
In particolare bisogna controllare:
- l’età anagrafica;
- gli anni di contribuzione complessivamente accreditati;
- l’eventuale contribuzione antecedente al 1996;
- la presenza di contributi in gestioni diverse;
- eventuali periodi riscattabili o ricongiungibili;
- l’applicabilità del cumulo contributivo;
- l’eventuale diritto alle deroghe dei 15 anni;
- per i contributivi puri, il raggiungimento dell’importo soglia previsto per la pensione a 67 anni.
Soltanto dopo questa verifica è possibile stabilire se la permanenza oltre l’età ordinaria sia effettivamente necessaria.
Attenzione, perché esiste anche un istituto differente.
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto per le pubbliche amministrazioni la possibilità di trattenere in servizio, fino al compimento dei 70 anni, personale del quale l’Amministrazione ritenga necessario continuare ad avvalersi, previa disponibilità del lavoratore e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
Questa ipotesi non deve però essere confusa con il trattenimento necessario per raggiungere il minimo pensionistico.
Nel primo caso prevalgono le esigenze organizzative dell’Amministrazione e non esiste un diritto del dipendente a rimanere in servizio.
Nel secondo, invece, entra in gioco la necessità di consentire al lavoratore di maturare un trattamento pensionistico, ed è proprio questo il terreno sul quale è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2026.
In linea generale, no.
Avere raggiunto i 67 anni — o il diverso requisito anagrafico previsto negli anni successivi — ed essere già in possesso del diritto alla pensione non attribuisce al docente o al personale ATA un diritto automatico a proseguire il servizio semplicemente per aumentare l’importo della futura pensione.
La situazione deve essere distinta dal caso del lavoratore che, al contrario, non possiede ancora il requisito minimo previdenziale.
Per questo motivo due dipendenti della stessa età possono trovarsi davanti a situazioni completamente differenti: uno può essere collocato a riposo, mentre l’altro può avere titolo per chiedere la prosecuzione del servizio.
La questione dimostra quanto sia rischioso limitarsi al semplice dato anagrafico.
Per capire quando sia realmente possibile andare in pensione da docente o ATA dopo i 67 anni, bisogna ricostruire tutta la carriera assicurativa.
Un contributo mancante, un servizio preruolo non correttamente presente nell’estratto conto, un periodo versato in un’altra gestione o una ricongiunzione mai perfezionata possono cambiare radicalmente la situazione.
E proprio perché nella scuola la cessazione segue una finestra annuale particolare, eventuali anomalie dovrebbero essere individuate con largo anticipo.
In conclusione, quindi, andare in pensione dopo i 67 anni è possibile, ma soltanto in determinate circostanze. Il caso più rilevante è quello del personale che, raggiunta l’età ordinaria, non possiede ancora i requisiti contributivi necessari. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2026, inoltre, anche il vecchio limite dei 70 anni non può più rappresentare un ostacolo quando la normativa pensionistica richiede un’età superiore per acquisire concretamente il diritto alla pensione.
La vera domanda, pertanto, non è soltanto “quanti anni ho?”, ma soprattutto “quanti contributi risultano effettivamente riconosciuti e quale pensione posso ottenere?”.
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