Per capire la portata di queste decisioni conviene fare un passo indietro. In Italia non esiste una legge che regoli il fine vita. Il perimetro attuale nasce da una pronuncia della stessa Corte costituzionale, la sentenza numero 242 del 2019, quella sul caso di Fabiano Antoniani, il “Dj Fabo” reso tetraplegico da un incidente, e di Marco Cappato, che lo accompagnò in una clinica svizzera.
Con quella decisione la Consulta non ha creato un generale “diritto a morire”: ha ritagliato una stretta area di non punibilità per chi aiuta un malato a togliersi la vita, ma solo al ricorrere di quattro condizioni cumulative. Il paziente deve essere capace di intendere e volere, affetto da una patologia irreversibile, attraversato da sofferenze intollerabili e, questo è il punto più discusso, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, cioè da macchine o terapie senza le quali morirebbe.
Da allora il Parlamento avrebbe dovuto tradurre quei principi in una legge organica. Non lo ha fatto. E nel vuoto si sono infilate le Regioni, che una dopo l’altra hanno provato a scrivere proprie norme per definire tempi e procedure di accesso. Toscana, Sardegna e, appena il 23 luglio, l’Emilia-Romagna hanno approvato leggi in tal senso, quasi sempre su impulso dell’associazione Luca Coscioni. Puntualmente impugnate dal Governo davanti alla Consulta. È in questo braccio di ferro che si inseriscono le due sentenze di ieri.
Cosa dice la sentenza sulla legge sarda
La prima riguarda la legge sarda. La Corte ha riconosciuto che uno spazio per le Regioni esiste, perché la materia rientra nella «tutela della salute», che la Costituzione affida alla competenza condivisa tra Stato e Regioni. Ma ha bocciato le disposizioni che andavano oltre il profilo puramente organizzativo. In particolare la fissazione di termini rigidi entro cui chiudere le verifiche sul malato: scadenze uguali per tutti che, secondo i giudici, spettano allo Stato perché richiedono uniformità nazionale. Ancora più netto il rilievo di metodo: una Regione non può riscrivere nei propri testi i principi elaborati dalla Corte, «impossessandosi» delle regole da essa individuate mentre si attende una legge nazionale. Identica sorte, pochi mesi fa, era toccata alla gemella legge toscana.
Il punto sui termini sembra tecnico, ma non lo è. Dare al malato tempi certi è giusto, evita che la domanda resti sospesa all’infinito. Il rischio, però, è opposto: una tempistica troppo stretta comprime la possibilità per la commissione medica di approfondire un caso con gli esami che servono, e che non si lasciano incasellare in una scadenza fissata a tavolino. Una verifica che tocca la vita e la volontà autentica di una persona non può essere sacrificata all’efficienza amministrativa.
Il caso di Bologna e il requisito che divide
La seconda pronuncia nasce da una storia concreta. Tre persone erano indagate per aver accompagnato in Svizzera una donna di ottantanove anni malata di Parkinson avanzato. La donna soffriva in modo irreversibile, ma non era attaccata ad alcun macchinario: dipendeva da un’assistenza continua, non da trattamenti di sostegno vitale. Mancava, cioè, proprio la quarta condizione fissata nel 2019. Il giudice per le indagini preliminari di Bologna ha allora chiesto alla Consulta di cancellare quel requisito, giudicandolo una discriminazione tra malati che soffrono allo stesso modo.
La Corte ha detto no. Ha spiegato che quel requisito non è un di più: nel 2019 la non punibilità venne agganciata al diritto, già previsto dalla legge sul consenso informato del 2017, di rifiutare le cure che tengono in vita. Chi da quelle cure non dipende si trova, per i giudici, in una situazione diversa, e dunque non c’è disparità. Con una precisazione importante: il requisito vale anche quando un trattamento salvavita debba ancora essere attivato e il paziente scelga di rifiutarlo in partenza. Ma il resto, e cioè allargare l’accesso a chi soffre senza dipendere da un macchinario, è una scelta che, ha ribadito la Corte pur dicendosi consapevole di quella sofferenza, spetta solo al Parlamento.
L’argine contro le derive, non un muro
Sarebbe sbagliato leggere questa fermezza come una chiusura moralistica. Dietro c’è una preoccupazione giuridica precisa e ricorrente nelle sentenze della Consulta: il rischio di una pressione sociale indiretta. Il timore, tutt’altro che astratto, che una persona malata, anziana o sola finisca per sentirsi un peso e scelga di morire non per una volontà davvero libera, ma per un senso di inutilità o di colpa. Proteggere la vita, in questa ottica, vuol dire anche impedire che una decisione irreversibile sia il frutto della solitudine o della mancanza di alternative, a partire dalle cure palliative, che in troppe zone del Paese restano un’offerta insufficiente.
È qui che la questione smette di essere solo penale o sanitaria. La salute non è mai un dato puramente biologico: è il luogo in cui si esprime l’unicità di una persona, con il suo sentire etico, culturale e religioso. Un ordinamento maturo non può ridurre il fine vita alla liceità di una prestazione o al calcolo di una qualità della vita misurata dall’esterno. Deve riconoscere la persona nella sua interezza: e questo vale tanto per chi rivendica l’autodeterminazione quanto per chi teme che una vita possa essere sminuita fino a definirla “indegna di essere vissuta”.
Il vero imputato è l’inerzia
Il paradosso di queste settimane è lampante. Mentre la Corte ripete che la parola spetta alle Camere, le Regioni continuano a muoversi in ordine sparso: proprio alla vigilia delle sentenze l’Emilia-Romagna è diventata la terza a dotarsi di una legge. Nasce così un diritto a geometria variabile, in cui l’accesso a una scelta estrema rischia di dipendere dalla regione in cui si è residenti. È esattamente ciò che una materia come questa non dovrebbe mai tollerare.
La supplenza dei giudici ha avuto un merito indiscutibile: ha evitato il vuoto assoluto di tutela. Ma una sentenza non è una legge. La Consulta può tracciare una cornice, non può sostituirsi fino in fondo a chi deve comporre l’equilibrio tra valori di primissimo rango, la vita, la dignità, l’autodeterminazione, e persino la libertà di coscienza dei medici, che nessuna pronuncia ha finora regolato. Affidare a un intreccio di precedenti giudiziari e leggi regionali frammentate la tutela di beni così fondamentali significa consegnarli all’incertezza e alla disuguaglianza.
Le sentenze del 24 luglio, allora, non chiudono nulla: riaprono, con forza, la stessa domanda rimasta senza risposta dal 2019. Si evidenzia, ancora una volta, l’esigenza di un’espressione da parte del Parlamento che definisca (finalmente) una disciplina puntuale a quella che è un’istanza avanzata da sempre più sensibilità.
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Giuseppe Giordano
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