Ad agosto si fermerà la notifica degli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione, fatta eccezione per quelli urgenti e inderogabili. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, che smentisce anche una presunta concentrazione di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio. I dati indicano invece una riduzione delle comunicazioni di irregolarità e delle cartelle rispetto al 2025, mentre diversi termini restano sospesi fino ai primi giorni di settembre.
La sospensione estiva non cancella gli atti né modifica le somme eventualmente dovute. Incide sul momento della notifica o sul calcolo dei termini concessi al contribuente per rispondere, chiarire la propria posizione, pagare o impugnare.
Ondata anomala di atti a luglio?
L’Agenzia respinge la ricostruzione secondo cui il blocco di agosto avrebbe spinto gli uffici a concentrare le comunicazioni nelle settimane precedenti.
Le lettere di compliance programmate per luglio rappresentano il 9% del totale annuale. Le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese, fino alla data della nota, risultano inferiori di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo del 2025 e pesano per il 7,6% sul totale annuo.
Anche le cartelle prodotte nel primo semestre del 2026 sono diminuite. Agenzia delle entrate-Riscossione registra una riduzione del 9% rispetto ai primi sei mesi del 2025. L’ente precisa che la produzione dipende dai carichi trasmessi dai diversi soggetti creditori.
Cosa si ferma ad agosto?
Agenzia delle entrate-Riscossione sospende per tutto agosto l’attività di notifica, salvo gli atti che non possono essere rinviati.
La misura serve a evitare disagi nel periodo estivo e non comporta una corsa agli invii prima o dopo la pausa. L’attività viene distribuita nel calendario annuale, che prevede un blocco operativo anche nel mese di dicembre.
Lo stop riguarda la notifica, non tutte le attività dell’ente. Possono, quindi, restare operative procedure, servizi online, pagamenti già programmati e adempimenti che seguono regole diverse.
Per questo motivo ogni contribuente deve distinguere tra un nuovo atto che non viene notificato ad agosto e una rata o un pagamento già previsto da un piano precedente.
Le lettere di compliance
Le lettere di compliance invitano il contribuente a verificare possibili anomalie e a fornire chiarimenti o correggere la propria posizione.
Non prevedono un termine rigido entro il quale avviare il confronto con l’ufficio. Chi riceve una lettera prima di agosto può quindi iniziare l’interlocuzione anche al termine del mese, senza una scadenza automatica fissata durante la pausa estiva.
Questo non significa che la comunicazione possa essere ignorata. Conviene esaminare i dati segnalati, raccogliere i documenti e valutare la posizione con il proprio consulente, ma non esiste l’obbligo di chiudere il confronto entro agosto.
I 60 giorni per le irregolarità
Per le comunicazioni di irregolarità il contribuente dispone ora di 60 giorni per chiarire la propria posizione o versare l’importo richiesto. Fino al 2024 il termine era di 30 giorni.
Il pagamento può essere anche rateizzato, con un piano che può arrivare fino a cinque anni. Il periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre non entra nel conteggio dei 60 giorni.
In pratica, una comunicazione ricevuta prima di agosto non genera una scadenza durante il mese di sospensione. Il conteggio si interrompe e riprende dopo il 4 settembre.
I documenti dei controlli formali
Per i controlli formali regolati dall’articolo 36-ter del DPR 600 del 1973, l’Agenzia aveva già chiarito al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che prenderà in considerazione anche i documenti trasmessi oltre il termine di 30 giorni.
Anche in questo caso non si crea quindi una scadenza a carico del contribuente nel mese di agosto.
La possibilità di inviare documenti oltre il termine indicato non va letta come un’eliminazione del controllo. Serve a evitare che la pausa estiva impedisca l’esame di materiale utile a chiarire la posizione fiscale.
Distinguere notifiche, pagamenti e ricorsi
La tregua estiva comprende regole diverse, che non devono essere confuse.
Lo stop alle notifiche riguarda gli atti inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione dal 1° agosto al 4 settembre riguarda invece il calcolo del termine per le comunicazioni di irregolarità.
A queste misure si aggiunge la sospensione feriale dei termini per impugnare cartelle e altri atti. Il contribuente che intende presentare un ricorso deve comunque verificare la natura dell’atto, la data di notifica e il termine applicabile al proprio caso.
Restano poi fuori dalla sospensione automatica eventuali pagamenti già fissati da piani di rateazione o definizioni agevolate, quando la normativa specifica prevede una data precisa. La pausa delle notifiche non produce da sola uno slittamento di ogni versamento.
Gli atti urgenti e inderogabili
La sospensione di agosto prevede un’eccezione per gli atti urgenti e inderogabili.
La nota dell’Agenzia delle Entrate non elenca tutte le situazioni che possono rientrare in questa categoria. La valutazione dipende dalle caratteristiche del singolo procedimento e dalla necessità di evitare decadenze o altri effetti che renderebbero impossibile rinviare la notifica.
Chi riceve un atto durante agosto non deve quindi presumere che sia nullo soltanto perché notificato nel periodo di sospensione. Occorre verificarne il contenuto e, quando necessario, chiedere assistenza a un professionista.
3 errori da evitare nella pausa estiva
Il primo errore consiste nel considerare agosto un mese nel quale ogni attività fiscale si ferma. La sospensione riguarda specifiche notifiche e termini, non l’intero sistema.
Il secondo è ignorare le comunicazioni ricevute a luglio. Anche quando il termine non scade ad agosto, è utile usare il periodo disponibile per raccogliere documenti e controllare i dati.
Il terzo è confondere la sospensione dei termini con la cancellazione del debito. Le somme richieste restano dovute quando l’atto è corretto; cambia soltanto il calendario per rispondere, pagare o contestare.
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