In materia di indebito pensionistico, la giurisprudenza è chiamata a stabilire quando l’INPS possa recuperare le somme erogate senza che vi sia titolo e quando, invece, operi il regime speciale di irripetibilità previsto a tutela dell’affidamento del pensionato. (vedi all’ultimo paragrafo il box In parole semplici)
Con la sentenza 9 settembre 2026, n. 25154, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione individua, in un caso di pagamento non dovuto , il confine tra errore imputabile all’ente previdenziale e obbligo di collaborazione informativa che grava sul beneficiario della prestazione.
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1) Il caso: pensione di invalidità e ripresa del lavoro
La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dagli artt. 52 della legge n. 88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del 1991, disciplina speciale che deroga, in ambito previdenziale, alla regola generale della ripetibilità del pagamento privo di causa sancita dall’art. 2033 del codice civile.
La vicenda trae origine dalla domanda di pensione di anzianità presentata da un lavoratore già beneficiario di un assegno di invalidità in scadenza al 30 giugno 2011. L’interessato aveva dichiarato la cessazione dell’attività lavorativa a partire dal 30 aprile 2011 e richiesto la decorrenza del nuovo trattamento dal 1° giugno 2011.
In realta il 3 giugno 2011 riprendeva a lavorare, senza comunicare la circostanza all’Istituto. La pensione veniva qundi regolarmente erogata dall’ente previdenziale dal 1° luglio 2011, coincidente con la scadenza del triennio di godimento dell’assegno di invalidità: a quella data, dunque, il beneficiario svolgeva già attività lavorativa, in assenza del requisito essenziale della cessazione del rapporto di lavoro.
Rilevata la situazione, l’INPS agiva per la ripetizione delle somme corrisposte dal 1° luglio 2011 al 20 luglio 2016, ottenendo ragione sia in primo grado sia in appello dinanzi alla Corte territoriale di Milano, che escludeva qualsiasi responsabilità dell’ente, in quanto questo non è tenuto a un controllo generalizzato su ciascuna posizione pensionistica attiva.
Il pensionato proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, sostenendo l’esistenza di un affidamento legittimo generato dal comportamento dell’Istituto ed evidenziando che l’INPS era comunque in possesso dei dati relativi allo svolgimento dell’attività lavorativa tramite i modelli UNILAV trasmessi dal datore di lavoro.
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2) La motivazione indebito pensionistico, irripetbilita e legittimo affidamento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che l’irripetibilità dell’indebito pensionistico presuppone la compresenza di quattro condizioni:
- un provvedimento definitivo,
- la sua comunicazione formale all’interessato,
- un errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore e
- l’assenza di dolo, quest’ultimo comprensivo dell’omessa o incompleta segnalazione di fatti rilevanti da parte del beneficiario.
Il venir meno anche di una sola di tali condizioni riporta la fattispecie nell’alveo della disciplina generale della ripetizione dell’indebito.
Nel caso esaminato, secondo la Corte, non è configurabile alcun errore imputabile all’Istituto: l’obbligo di diligenza dell’ente si esaurisce nella verifica di effettività dei dati dichiarati al momento della domanda amministrativa e non può estendersi a un controllo continuativo sulla persistenza, nel tempo, della condizione dichiarata.
Le sopravvenienze che incidono sul diritto alla prestazione, se non comunicate, non sono conoscibili dall’ente, il quale non può essere gravato di un onere di verifica costante su milioni di posizioni gestite. Ne consegue che grava sul pensionato il dovere di segnalare tempestivamente ogni mutamento della propria condizione lavorativa rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, a prescindere dalla propria valutazione soggettiva circa la rilevanza del dato. La trasmissione del modello UNILAV da parte del datore di lavoro, effettuata per finalità diverse, non può considerarsi equivalente all’assolvimento di tale obbligo informativo da parte dell’interessato.
Su queste basi, la Cassazione ha escluso che l’erroneo pagamento fosse riconducibile a una condotta omissiva dell’INPS, confermando il diritto dell’Istituto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della novità di alcuni dei profili esaminati.
3) La questione in parole semplici
ll regime speciale di irripetibilità previsto a tutela dell’affidamento del pensionato è una regola particolare pensata per proteggere il pensionato in buona fede quando l’INPS gli ha paga per errore delle somme non dovute.
In generale, se qualcuno riceve un pagamento senza averne diritto, la legge (art. 2033 codice civile) dice che deve restituirlo: è la regola della “ripetizione dell’indebito”.
Ma per le pensioni il legislatore ha previsto un’eccezione, proprio perché il pensionato spesso organizza la propria vita (spese, abitudini, scelte economiche) confidando sul fatto che l’importo che riceve ogni mese sia quello giusto e definitivo. Non sarebbe giusto, dopo anni, chiedergli indietro cifre magari già spese, se lui non ha colpa di quanto è successo.
Per questo la legge dice: se l’errore è dell’INPS (non del pensionato) e sono rispettate certe condizioni, (citate anche in questa sentenza: provvedimento definitivo, comunicazione ufficiale al pensionato, nessun dolo o omissione da parte del beneficiario allora l’INPS non può chiedere indietro i soldi, anche se erano stati pagati per sbaglio. Questo è il “regime di irripetibilità”: in pratica, l’errore resta a carico dell’ente, non del cittadino.
Nel caso della sentenza sopracitata , però, la Cassazione ha stabilito che questa protezione non si applica, perché l’errore non era imputabile all’INPS, ma alla mancata comunicazione da parte del pensionato che aveva ripreso a lavorare.
Quindi in quel caso specifico la regola di favore non scatta, e valgono le regole ordinarie: i soldi vanno restituiti.
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