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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 settembre 2026 il Regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo Codice doganale dell’Unione e abroga il Regolamento (UE) n. 952/2013.
Il nuovo Codice entra in vigore il 20 settembre 2026, ma la maggior parte delle disposizioni si applicherà dal 21 settembre 2027. Per alcune misure, in particolare quelle relative alle vendite a distanza e alla digitalizzazione delle procedure, sono previste decorrenze specifiche.
Per imprese e professionisti la riforma comporta soprattutto una maggiore centralizzazione dei dati, nuovi obblighi per il commercio elettronico e nuove semplificazioni per gli operatori considerati affidabili.
E-commerce, nuove responsabilità per le vendite a distanza
Una delle principali novità riguarda le importazioni derivanti dal commercio elettronico.
Il Codice introduce la figura dell’importatore per le vendite a distanza, individuato nella persona che fornisce le merci mediante vendita a distanza o che facilita la vendita.
Il soggetto qualificato come importatore assume gli obblighi doganali connessi all’operazione. Deve quindi fornire i dati richiesti alle autorità doganali e rispondere della conformità delle merci alla normativa applicabile.
Il nuovo sistema punta così a trasferire sugli operatori che organizzano o facilitano le vendite online una parte delle responsabilità che, nell’attuale assetto, possono ricadere sul consumatore finale.
Le disposizioni specifiche sulle vendite a distanza entreranno in larga parte in applicazione dal 1° luglio 2028.
Spedizioni fino a 150 euro e nuova tassa di gestione
Il nuovo Codice tiene conto anche dell’eliminazione dell’esenzione dai dazi per le merci importate di valore non superiore a 150 euro, con particolare impatto sulle operazioni di commercio elettronico B2C.
Per le vendite a distanza viene inoltre prevista una tassa di gestione dell’Unione, dovuta per il trattamento della richiesta di immissione in libera pratica.
La tassa avrà un importo fisso per articolo e servirà a coprire, tra l’altro, i costi per la verifica dei dati, l’analisi dei rischi, le infrastrutture e i controlli doganali.
Il Regolamento 2026/2108 non stabilisce direttamente l’importo. La Commissione europea deve adottare un apposito atto delegato entro il 29 settembre 2026. La tassa si applicherà dieci giorni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato.
È previsto un importo inferiore per le merci vendute a distanza provenienti da specifici depositi doganali destinati all’e-commerce.
Trust & Check, più semplificazioni per gli operatori affidabili
Il nuovo Codice introduce lo status di operatore economico di fiducia e certificato, Trust & Check, destinato agli operatori che garantiscono un livello elevato di affidabilità e trasparenza verso le autorità doganali.
Il Trust & Check si affianca allo status di Operatore economico autorizzato (AEO), che resta previsto dal nuovo Codice.
Per accedere al nuovo regime l’impresa deve, tra gli altri requisiti, consentire alle autorità doganali un accesso adeguato ai propri sistemi elettronici relativi alle operazioni e alla movimentazione delle merci.
In cambio, gli operatori Trust & Check possono essere autorizzati a beneficiare di semplificazioni più ampie. Tra queste rientrano:
- la possibilità di fornire parte dei dati dopo lo svincolo delle merci;
- lo svolgimento di determinati controlli e lo svincolo delle merci secondo le modalità previste dal Codice;
- la determinazione periodica dell’obbligazione doganale;
- il differimento del pagamento dell’obbligazione doganale;
- maggiori agevolazioni nell’ambito dei controlli doganali.
Per gli operatori Trust & Check è previsto un monitoraggio rafforzato: le autorità doganali devono effettuare almeno ogni due anni una verifica approfondita, comprensiva di visita in loco.
Centro doganale digitale UE, addio graduale alle dichiarazioni tradizionali
Altro pilastro della riforma è il centro doganale digitale dell’UE, infrastruttura comune destinata a centralizzare dati e procedure doganali. Il centro è destinato a sostituire progressivamente gli attuali sistemi elettronici nazionali, superando la frammentazione informatica che caratterizza oggi la gestione doganale nei diversi Stati membri.
Il sistema sarà utilizzato per le formalità doganali, i controlli, il calcolo dell’obbligazione doganale e della tassa di gestione, l’IVA e le accise all’importazione, le garanzie e l’analisi dei rischi.
Il Codice consente anche il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per l’analisi dei dati e dei rischi.
Il passaggio al nuovo sistema sarà progressivo.
Fino al 30 giugno 2028 continueranno a essere utilizzate le dichiarazioni doganali per il vincolo delle merci ai diversi regimi.
Dal 1° luglio 2028, gli importatori per le vendite a distanza e i soggetti che utilizzano il regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) dovranno utilizzare le funzionalità previste del centro doganale digitale.
Dal 1° marzo 2031, gli altri importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito potranno scegliere tra la dichiarazione doganale e la comunicazione dei dati attraverso il nuovo centro.
Dal 1° marzo 2034, per tali operatori l’utilizzo del centro doganale digitale diventerà la modalità prevista per fornire o mettere a disposizione le informazioni necessarie. Le funzionalità del sistema dovranno essere pienamente operative entro il 1° febbraio 2034.
Nasce l’Autorità doganale dell’Unione europea
Il Regolamento 2026/2108 istituisce anche l’Autorità doganale dell’Unione europea, con sede a Lilla, in Francia.
L’Autorità avrà un ruolo centrale nella gestione dei rischi e nel coordinamento delle amministrazioni doganali degli Stati membri.
La riforma non elimina quindi le competenze delle dogane nazionali, ma introduce un livello europeo più forte per l’analisi dei dati, l’individuazione dei rischi e il coordinamento dei controlli.
Controlli anche sulla conformità dei prodotti
Il nuovo Codice amplia inoltre il ruolo dei controlli doganali.
L’attività delle dogane non riguarda soltanto la corretta applicazione di dazi, IVA e accise. I controlli interessano anche i requisiti non finanziari previsti dalla normativa europea, tra cui sicurezza dei prodotti, salute umana, animale e vegetale, ambiente, tutela dei consumatori e proprietà intellettuale.
Il Codice richiama anche il passaporto digitale dei prodotti, destinato a diventare uno degli strumenti utilizzabili per verificare la conformità delle merci.
Per le imprese aumenta quindi l’importanza di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi non solo all’operazione doganale, ma anche al prodotto immesso nel mercato europeo.
Sanzioni, quadro comune e controlli più severi sull’e-commerce
Il Regolamento introduce un quadro comune sulle violazioni della normativa doganale e sulle sanzioni non penali, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Restano però di competenza degli Stati membri diversi aspetti procedurali e applicativi: non si tratta quindi di un sistema sanzionatorio interamente uniforme.
Una disciplina specifica riguarda gli importatori per le vendite a distanza che violano in modo sistematico gli obblighi doganali.
Nei casi più gravi e persistenti, oltre alle sanzioni pecuniarie, il Codice consente di arrivare alla sospensione dell’immissione in libera pratica delle merci. Le autorità competenti possono inoltre, quando ricorrono le condizioni previste, sospendere temporaneamente l’accesso all’interfaccia online dell’operatore.
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