Roma, 14 agosto 2026 – Ma allora come si spiega il disastro di Rigopiano? “L’assenza della Clpv (carta di localizzazione pericolo valanghe, ndr) si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose della valanga del 18 gennaio 2017, non già per aver cagionato il distacco della valanga (che resta un evento naturale non imputabile di per sé ad alcuno) ma per aver precluso anche agli altri soggetti istituzionali – aventi poteri di intervento in materia di Protezione civile – ogni possibilità di impedire che il distacco e lo scorrimento della imponente massa nevosa sul versante declive della montagna andasse a provocare la distruzione della struttura alberghiera e la morte di molti di coloro che in quel momento si trovavano all’interno della stessa”.
Lo scrivono i giudici di Perugia – presidente della corte, Paolo Micheli – nelle motivazioni della sentenza che l’11 febbraio ha portato alla condanna di tre ex dirigenti regionali, all’assoluzione di altri 3 e dei comunali (sindaco di Farindola ed ex tecnico del Comune), mentre era stata dichiarata la prescrizione per due ex dirigenti della Provincia di Pescara.
Processo per il disastro all’hotel Rigopiano: l’11 febbraio 2026 la Corte d’appello di Perugia ha condannato tre ex dirigenti regionali a un totale di 6 anni. All’origine del dibattimento 30 imputati e richieste per 151 anni di carcere
Le motivazioni sono state depositate l’11 agosto, dopo che era stata chiesta e ottenuta una proroga di 90 giorni. Nessuna ‘sorpresa’ nelle oltre 150 pagine. Che richiamano punto per punto la sentenza della Cassazione – 3 dicembre 2024 – e il suo ribaltamento delle responsabilità, perché i regionali erano stati esclusi dalla scena, in primo e secondo grado. Ora invece la giustizia chiede conto proprio a loro. Sono stati condannati a sei anni complessivi Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Che è deceduto il 2 luglio, come hanno comunicato i difensori. Ora si prospetta una Cassazione bis.
Romolo Reboa, avvocato, assiste diverse famiglie delle vittime di Rigopiano e si prepara al capitolo dei risarcimenti
Clpv: la carta pericolo valanghe e la Regione
Il ragionamento della Corte di Perugia si muove nel solco della Cassazione e dice in sostanza che l’origine di questa strage inaudita è da ricercare a monte, nella mancata programmazione, perché la Regione non ha esercitato il dovere di diligenza.
Le stragi d’Italia e la previsione delle calamità
Nelle motivazioni scorrono le stragi d’Italia: alluvioni di Sarno e Messina, terremoto dell’Aquila – che è stato molto citato dalle difese degli imputati per spiegare i ritardi della Carta -, la strage di Viareggio e anche la sentenza Thyssen.
Ricordano i giudici che per l’alluvione di Messina del 2009 la Corte di Cassazione “ha operato una distinzione tra eventi con preavviso e eventi imprevisti (…). In relazione a questi ultimi per ottenere un’efficace azione preventiva si deve puntare in sede legislativa e amministrativa su cautele da assumere molto tempo prima del verificarsi dell’evento”. Perché solo “mediante azione anticipate” si potranno neutralizzare o almeno diminuire i danni a persone e cose.
Maria Perilli, mamma di Stefano Feniello, morto a Rigopiano a 28 anni, in aula a Perugia l’11 febbraio 2026, per la sentenza d’appello bis
La Cassazione, ricordano le motivazioni, ha annoverato la valanga di Rigopiano tra gli eventi imprevisti. Per questo “la prevenzione adeguata a garantire al meglio l’incolumità delle persone avrebbe dovuto essere attuata non al momento dell’evento né nell’imminenza dell’accadimento” ma avrebbe “dovuto precedere di molto lo stesso e consistere nell’identificazione in primis di Rigopiano come sito valanghivo. Da tale classificazione sarebbe derivato, sulla scorta della normativa all’epoca vigente, la possibilità di vietare, limitare o comunque disciplinare l’accesso al sito”.
Insomma i giudici spostano indietro l’orologio e si appellano al “dovere di diligenza”, individuando “il titolare del dovere di protezione” nel responsabile del servizio di Protezione civile della regione Abruzzo”. E no che non si può dire, gli uffici regionali erano ancora in crisi perché c’era stato il terremoto, nel 2009. Quelle difficoltà “avrebbero potuto comprensibilmente determinare un rallentamento o una temporanea sospensione delle procedure finalizzate all’approvazione della carta ma non certo il perdurare indefinito dell’inerzia peraltro protrattasi ben oltre la fine dell’emergenza”. Anche perché, ricordano più avanti i giudici, “il punto nodale ad avviso di questa corte (…) è rappresentato dal tempo necessario per il completamento della carta, come detto in precedenza quantificabile complessivamente in poco più di quattro anni”.
Le colpe dei provinciali e la prescrizione
Prescritti i reati degli ex dirigenti provinciali. I giudici elencano le accuse. Tra queste, la “mancata tempestiva chiusura al traffico veicolare del tratto della strada provinciale 8 tra Bivio Mirri e Rigopiano”, chiusura necessaria per l’assenza dei idonei mezzi sgombraneve e per il perdurare delle condizioni di maltempo. Le motivazioni ricordano anche che la strada era stata percorribile fino alle 19 del 17 gennaio. “Tardiva” la constatazione alle sette del 18 dell’impercorribilità, con l’impossibilità di rimozione della neve con i soli mezzi a spinta. Tutte cose che avevano condannato a morte 29 persone, tra lavoratori e ospiti dell’hotel. Terrorizzati anche dalle scosse di terremoto, fin dal mattino erano pronti a lasciare il resort. E davvero non si capisce, bacchettano le motivazioni, perché la Provincia abbia aperto la strada agli ospiti per salire all’hotel e non si sia preoccupata di “approntare quanto necessario a permettere loro di ripartire, a fronte della ripresa di una nevicata intensa”.
La parentesi sull’elicottero
I giudici d’appello bis dedicano anche una breve parentesi all’elicottero come possibile via di fuga con queste parole: “Va anche precisato che nella sentenza della Corte di Cassazione è contenuto un fuggevole riferimento alla – inesplorata in entrambi i gradi di merito – eventuale possibilità di intervenire sul posto per facilitare l’evacuazione della struttura e o velocizzare i soccorsi” dopo il disastro “con l’utilizzo di elicotteri. Non si ritiene di approfondire in questa sede tale aspetto” non solo perché contenuto nella parte non direttamente fatto oggetto di rinvio ma anche perché “in ogni caso la richiesta di intervento di tali mezzi non sarebbe rientrata nelle competenze degli imputati interessati alla presente fase”.
I risarcimenti e le parole dell’avvocato Reboa
Dunque la vicenda penale di Rigopiano – a meno di ulteriori colpi di scena nella probabile Cassazione bis – si chiude con tre condanne per sei anni di carcere (ora due per 4 anni, dopo la morte di Antenucci). In primo grado il pm Giuseppe Bellelli aveva chiesto 151 anni e mezzo per 30 imputati (29 persone fisiche e una società). Si apre ora il capitolo dei risarcimenti.
L’avvocato Romolo Reboa, che assiste diverse famiglie delle vittime, si era mosso per tempo e già mesi fa aveva chiesto all’attuale governatore dell’Abruzzo di accantonare le risorse, che valuta sui 30 milioni. “A settembre decideremo come muoverci con i miei assistiti – ragiona -. Vedremo se gli imputati faranno ricorso in Cassazione. La cosa importante di queste motivazioni è la conferma della responsabilità regionale. Perché si è passati da 151 anni a 6? Perché il 90% dei processi penali si chiudono con assoluzioni. La sintesi di questo disastro? In poche parole due cose, l’assenza della carta valanghe e la strada bloccata. Ma i reati dei provinciali sono andati prescritti. Questo succede perché gli uffici giudiziari non sono in grado di prendere decisioni in tempi ragionevoli. Ora ci sono 45 giorni per presentare ricorso in Cassazione, la scadenza parte dal 1 settembre”.
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