I numeri sulle retribuzioni arretrate dei magistrati lasciano molti dubbi. Ecco cosa non torna sul calcolo di 970 milioni da pagare alle toghe
Si dice che sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Qualche mese fa, la Ragioneria generale dello Stato commise un primo errore. Non controllò in modo adeguato il flusso delle entrate e delle spese dell’ultimo trimestre del 2025. Se lo avesse fatto si sarebbe accorta che il deficit di bilancio stava debordando oltre il 3% ed avrebbe provveduto. Avrebbe cercato di ottenere maggiori entrate o ridurre le spese, semmai rinviando all’esercizio successivo una posta che valeva poco più di 1,5 miliardi di euro. Qualcosa pari allo 0,07% la massa finanziaria gestita. Anche allora si attribuì all’Istat una responsabilità che non aveva.
Le relative certificazioni contabili, infatti, rispondono a regole definite e controllate, con un apposito manuale, in sede Eurostat. Sarebbe stato, quindi, difficile addomesticare i risultati della gestione per aggirare i vincoli imposti dal Patto di stabilità. La stessa scappatoia di operare sul denominatore, vale a dire il valore del Pil, per quanto quest’ultimo soggetto ad ulteriori variazioni, non sarebbe stata praticabile. Sarebbe stata infatti necessaria una revisione a rialzo pari al 5,95%, per ridurre il deficit di bilancio al 2,9%.
Nella vicenda che sta coinvolgendo l’ANM, e che riguarda le retribuzioni dei magistrati si è fatto di peggio. Nel progetto di bilancio è stato iscritto, come lo scorso anno, un «Fondo sentenze» per un importo pari allo 0,08% del Pil. Un calcolo esatto sul possibile esborso non è dato da sapere con precisione. Dipenderà infatti dal valore, alla fine del prossimo anno, del Pil realizzato. Le stime indicate, circa 1,9 miliardi di euro, sono quindi, al momento indicative. Di queste risorse circa 970 milioni sarebbero destinati ai magistrati sia per gli arretrati, che per gli aumenti maturati e non corrisposti in quest’ultimo periodo. Per conoscere il possibile beneficio pro capite basta dividere quella somma per il numero dei beneficiari, che sono pari a circa 11 mila. Beneficio medio: 88,18 mila euro cadauno.
Queste valutazioni sono contestate dall’ANM che parla di una quota pari ad un quarto: si passerebbe così a 22 mila euro cadauno. È mai possibile che la Ragioneria generale non abbia i conti esatti di questa vertenza? Se ha stanziato nel «Fondo sentenze» una cifra così rilevante, che da sola rappresenta l’8% dell’intera manovra, è auspicabile che vi fosse più di un fumus, di una diceria o di una semplice intuizione.
Cosa ci aspettiamo quindi dai contabili di Stato? Una valutazione oggettiva di una vertenza che altrimenti rischia di alimentare un conflitto velenoso. Ciò che serve è rasserenare un’opinione pubblica, che vuole trasparenza, in un momento così difficile per la vita del Paese. Occorrerà pertanto conoscere l’ammontare esatto degli stanziamenti previsti nel «Fondo sentenze» e la relativa imputazione contabile. La documentazione tecnica-contabile per la quantificazione degli oneri attribuibili al trattamento economico dei magistrati. Si tratterà di vedere se la cifra indicata di 970 milioni, quale costo complessivo, sia solo il frutto di un fraintendimento o non corrisponda, invece, alla realtà dei fatti. Al tempo stesso dovranno essere distinti gli arretrati dagli incrementi retributivi che si riverseranno anche negli esercizi successivi.
Fatto questo si dovrà discutere sull’algoritmo utilizzato nei relativi calcoli. Siamo di fronte a due distinte sentenze – la prima del TAR, la seconda del Consiglio di Stato – che si muovono in direzione diametralmente opposto. Si dirà che dopo Garlasco, tutto è possibile. Ma questo non è un criterio accettabile. Queste differenze derivano dalla genericità con cui la legge di base ha regolato la materia (la legge 97 del 1979 e quella del 1998, n. 448). Le formulazioni colà contenute sono talmente generiche da prestarsi a valutazioni opposte. A secondo di come le si voglia interpretare. A dimostrazione di quanto diceva il vecchio Giolitti più di un secolo fa, secondo il quale: «le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici».
Le maggiori incertezze riguardano nell’ordine: la platea che deve essere considerata per ottenere un parametro di riferimento su cui calcolare quella media con cui procedere all’aumento delle retribuzioni. L’ANM ritiene che nel “mucchio” debbano essere considerati tutti gli apicali, compresi i dipendenti delle Autorità indipendenti e della Banca d’Italia (??). Quindi quali voci prendere in considerazione? Solo il tabellare oppure tutte le somme percepite, comprese le indennità di trasferta, o comunque le poste non pensionabili? In proposito si potrebbe argomentare che il calcolo è destinato ad incidere su stipendi che saranno comunque pensionabili. Una volta definiti per legge questi ambiti, resta il problema dei problemi. Che tipo di “media” applicare nel calcolo? Anche in questo caso la legge non specifica.
Nel caso della sentenza del TAR, con il consulto dell’ISTAT, era stata applicata una «media ponderata». I singoli incrementi retributivi venivano “pesati” in base al numero degli addetti. Nella ripartizione dell’ipotetica torta i settori più numerosi (professori, medici, impiegati centrali e periferici e via dicendo) avevano un’incidenza maggiore. Nemmeno per idea – questo forse il principale motivo del ricorso dell’ANM – in questo modo si realizza un “appiattimento”. I comparti più numerosi, caratterizzati in genere, da dinamiche retributive più modeste, portano ad un ridimensionamento delle aspettative dei magistrati, in tema di retribuzioni. Meglio allora ricorre ad una media aritmetica in cui “uno vale uno”. Il comparto della scuola pesa così, con lo stesso coefficiente dei settori più avanzati, dal punto di vista retributivo. E così l’asticella si alza. Ma provate a chiedere a qualsiasi statistico od economista che dir si voglia: vi risponderà che applicare al caso specifico la logica della “media aritmetica” è un non senso di carattere scientifico.
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