Numerosi professionisti hanno comprato sul mercato crediti d’imposta, in particolare quelli nati dai bonus edilizi, per poi cederli o utilizzarli in compensazione: ciò che resta, cioè lo scarto tra il valore del credito e il prezzo versato, costituisce un guadagno. Con il D.Lgs. n. 148/2026 (decreto Omnibus), in vigore dal 12 agosto 2026, si è stabilito che tale “differenziale” rappresenta reddito, ma viene assoggettato a un’imposta sostitutiva del 26% anziché essere trattato come un ordinario compenso professionale. Restano tuttavia aperte due questioni pratiche. La prima riguarda l’ingresso del differenziale nella base di calcolo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza: la norma non si pronuncia e, a quanto risulta, nemmeno le Casse hanno finora fornito chiarimenti. La seconda attiene alle modalità per esercitare l’opzione sui crediti acquistati dal 2024, poiché i modelli REDDITI 2026 non sono stati adeguati e non esiste il codice tributo per il versamento. Per il periodo d’imposta 2025 la presentazione va effettuata entro il 2 novembre 2026.
– SOSTITUTIVA SUI GUADAGNI DA CREDITINuova Norma: I commi 3-quater e 3-quinquies
Con l’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2026 sono stati introdotti, nell’art. 54 del TUIR (dedicato al reddito di lavoro autonomo), i commi 3-quater e 3-quinquies. Sono qualificati come reddito i differenziali positivi che scaturiscono dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta, esclusi quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte, e inclusi i crediti da bonus edilizi dell’art. 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020.
Su tali differenziali opera un’imposta sostitutiva con l’aliquota prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, attualmente del 26%, che va versata entro i termini fissati per il saldo delle imposte sui redditi. Se il credito viene ceduto, il differenziale equivale alla differenza tra il corrispettivo incassato e il costo sostenuto per l’acquisto. Se invece viene compensato, si tiene conto della quota di costo che corrisponde, in proporzione, alle somme compensate nel periodo d’imposta.
Sono esclusi i crediti che rappresentano il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: per la parte compensata essi confluiscono nel reddito ordinario.
– DALLE ALIQUOTE PROGRESSIVE AL 26%Prima del Decreto: Il caso degli interpelli
La disposizione ha recepito la linea seguita dall’Agenzia delle Entrate, ma ne ha corretto le conseguenze. Richiamando il principio di onnicomprensività introdotto con la riforma del reddito di lavoro autonomo (ogni somma che discende dall’attività professionale concorre a formare il reddito), l’Agenzia aveva considerato imponibile il differenziale sui crediti acquistati dal 1° gennaio 2024, con le risposte n. 171/2025 e n. 6/2026. L’imposizione seguiva le aliquote progressive e produceva effetti anche ai fini IRAP per gli studi associati.
Il legislatore ha ribadito la natura reddituale del differenziale, assoggettandolo però alla sostitutiva del 26%. Il motivo risiede nella natura stessa dell’operazione: comprare crediti sul mercato dei bonus edilizi non remunera l’attività tipica del professionista, ma configura un’occasione finanziaria occasionale. Il comma 3-quinquies mantiene separati i crediti percepiti come contropartita di prestazioni professionali, che continuano a costituire reddito ordinario.
– ACQUISTI PREGRESSI E INTEGRATIVADecorrenza e Opzione: Anche per il passato
In via ordinaria le nuove regole valgono per i crediti acquistati a partire dal 12 agosto 2026. Ai professionisti è però data la facoltà di scegliere il regime sostitutivo anche per i crediti comprati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Per gli anni già dichiarati l’opzione passa da una dichiarazione integrativa, e non dà diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.
Quanto ai crediti acquistati nel 2025, le indicazioni fornite dall’Agenzia in occasione di Telefisco escludono la via dell’integrativa, dato che i termini della dichiarazione non sono ancora scaduti: la scelta dovrebbe quindi essere effettuata nella dichiarazione medesima, da presentare entro il 2 novembre 2026.
– OPZIONE SENZA CAMPI DEDICATIProblema Operativo: Modelli e codice tributo
È qui che sorge la difficoltà. I modelli REDDITI 2026 non sono stati adeguati alla nuova disciplina, e manca ancora il codice tributo con cui versare la sostitutiva. Di conseguenza, chi intende esercitare l’opzione non trova campi dichiarativi appositi.
Sono due le soluzioni ipotizzate, e nessuna è priva di criticità. Da un lato si può presentare la dichiarazione entro i termini secondo le regole ordinarie, riservandosi di optare in seguito: un’ipotesi che contrasta con l’indicazione citata per i crediti acquistati nel 2025. Dall’altro si possono attendere le istruzioni dell’Agenzia, correndo il rischio di lasciar scadere il termine di presentazione. In mancanza di chiarimenti sarebbe auspicabile una procedura transitoria che permetta di esercitare l’opzione senza penalizzare i contribuenti.
– REGOLAMENTI DELLE SINGOLE CASSEPrevidenza: Il dubbio sulle Casse
Non c’è risposta, per ora, sull’appartenenza del differenziale alla base del contributo soggettivo, ossia quello proporzionato al reddito. Alcuni autori sostengono che la componente mantenga rilevanza previdenziale perché reddito di lavoro autonomo, senza però indicare riferimenti regolamentari; altri lasciano la questione irrisolta. Dato che ciascuna Cassa fissa la base contributiva nel proprio regolamento (in base ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996), la qualificazione operata dal fisco ha un valore persuasivo e non vincolante.
Ciò che conta è il criterio di rinvio scelto da ogni ente. Quando il rinvio è al reddito professionale, la collocazione del differenziale nell’art. 54 farebbe apparire plausibile la sua inclusione nell’imponibile contributivo. Quando invece l’imponibile è agganciato a specifici righi della dichiarazione, come avviene per alcune Casse, risulterebbe più sostenibile l’esclusione.
– REDDITO FISCALE E BASE CONTRIBUTIVAArgomenti a Confronto: Esclusione o inclusione
A sostegno dell’estraneità previdenziale militano due argomenti. Il contributo integrativo si calcola sui corrispettivi, e il differenziale non è un corrispettivo, come confermerebbe il comma 3-quinquies, che separa i crediti acquistati da quelli ricevuti a titolo di compenso. Quanto al contributo soggettivo, il carattere occasionale e non remunerativo dell’operazione giustificherebbe un’interpretazione restrittiva del reddito professionale rilevante per la Cassa.
Non mancano però controargomenti di peso. La sedes materiae nell’art. 54 e la qualifica di reddito di lavoro autonomo orientano verso l’inclusione, e la medesima onnicomprensività che fonda la tassazione presuppone un legame con l’attività: invocarla per il fisco e negarla per la previdenza, senza motivare la differenza, non è agevole. Per i forfettari il reddito soggetto a sostitutiva ha rilievo per le Casse, ma l’analogia non può valere come principio generale, giacché nel loro caso la sostitutiva ricomprende l’intero reddito professionale e non un solo elemento.
In definitiva, allo stato la questione resta aperta. L’estraneità previdenziale si sostiene sul piano della ratio ma non emerge dalla norma, ed è auspicabile che le Casse chiariscano o che si intervenga con un coordinamento.
– CALCOLI E DATI DA COMUNICARECosa Fare: Prudenza sulla comunicazione
Gli effetti si producono già per il periodo d’imposta 2025, perché il reddito dichiarato e la comunicazione alla Cassa discendono dall’esito della scelta; una successiva variazione della dichiarazione potrebbe richiedere la rettifica dei dati già trasmessi. Finché i vari profili non saranno chiariti, è opportuno accertare con la propria Cassa come venga trattato il differenziale prima di compilare la comunicazione reddituale, tenendo traccia dei calcoli pro quota e della scelta fatta in dichiarazione.
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