Chiunque di noi, con ogni probabilità, si sarà trovato a gestire nella vita quotidiana un debitore che ritarda l’esecuzione della prestazione dovuta. Si pensi al caso della consegna in ritardo delle chiavi di casa dopo l’acquisto di un appartamento oppure al mancato rispetto del termine di esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Stessa situazione qualora il debitore non restituisca una somma di denaro ricevuta in prestito alla scadenza pattuita.
Cosa fare? Certamente i concetti di costituzione in mora e diffida ad adempiere possono risultare familiari. Quali sono le differenze? Spesso si confondono o sono utilizzati in maniera impropria.
In questo articolo esamineremo le diversità al fine di comprendere quali siano le diverse casistiche in cui utilizzare l’uno o l’altro in base alle diverse tipologie di situazioni in cui ci si può venire a trovare.
Che cos’è la mora del debitore
Quando si è creditori di una somma di denaro, di un bene o di un servizio solitamente il primo passo da compiere, di fronte alla mancata esecuzione della prestazione da parte del debitore, è la lettera di costituzione in mora.
Prima di esaminare quali siano i presupposti e le conseguenze di questo atto formale, è bene chiarire un aspetto importante: il ritardo da parte del debitore nell’adempiere la prestazione dovuta non sempre è indice di un definitivo inadempimento. Questo infatti può semplicemente preludere, quando la natura della prestazione lo consenta, ad una tardiva esecuzione della stessa. Per evitare situazioni di incertezza interviene la mora. Affinché il debitore sia in mora occorre la formale costituzione in mora che produce effetti bene precisi.
Che cos’è la costituzione in mora e quali sono le modalità
Affinché il debitore sia in mora (articolo 1219 codice civile) non basta il mancato adempimento alla scadenza del termine: occorre un atto formale che è la costituzione in mora, ovvero la richiesta o intimazione scritta di adempiere, rivolta dal creditore al debitore. Il creditore sollecita il pagamento e ufficializza il ritardo del debitore.
La lettera deve essere incisiva e deve contenere i seguenti elementi:
- la descrizione dei fatti a fondamento del diritto di credito; si pensi alla stipula di un contratto del quale è bene indicare la data e le clausole rilevanti dalle quali emerge con chiarezza il diritto del creditore;
- la richiesta o intimazione, come ad esempio la consegna di un bene o la restituzione delle somme di denaro unitamente alla richiesta degli interessi e al risarcimento del danno eventualmente subito per il ritardo;
- fissazione di un ulteriore termine per adempiere, con avvertimento che, in caso di mancata esecuzione della prestazione entro tale lasso di termine (solitamente di 7-15 giorni se non vi è un’urgenza particolare) si adiranno le vie legali al fine di soddisfare le proprie pretese.
In quali casi non è necessaria per legge
Vi sono delle fattispecie in cui eccezionalmente, anche in caso di ritardo, la costituzione in mora non è necessaria per la legge, in quanto la mora si presume prodotta automaticamente dal ritardo. Questo accade:
- quando il debitore abbia già dichiarato per iscritto di non voler adempiere;
- quando siamo di fronte ad una prestazione per la quale il termine è già scaduto che doveva essere eseguita a domicilio del creditore;
- quando si tratta di obbligazione da fatto illecito;
- quando si tratta di obbligazione di non fare.
Per contrapposto, negli altri casi, affinché per il ritardo, il debitore sia considerato inadempiente, deve essere messo in mora. Senza la mora, il ritardo si presume tollerato dal creditore senza alcuna conseguenza. L’ordinamento cerca così di favorire il debitore in quanto è onere del creditore vincere la presunzione della tolleranza proprio con la formale richiesta della prestazione.
Ricapitolando, il ritardo è senz’altro inadempimento nei casi di mora automatica (ex re). In ogni altro caso, è inadempimento, solo se e quando, il creditore costituisca in mora il debitore. Pur in caso di inadempimento il creditore conserva il suo interesse alla prestazione.
Quali sono gli effetti della mora
La mora del debitore produce i seguenti effetti:
- aggravamento del rischio del debitore: se dopo la mora la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, questi ne risponde ugualmente a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore;
- obbligo di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa del ritardo cui altrimenti non avrebbe diritto.
Diffida ad adempiere
È lecito chiedersi, a questo punto, cosa sia e a cosa serva la diffida ad adempiere. Essa è un istituto giuridico che presuppone innanzitutto la stipula di un contratto. Stiamo quindi circoscrivendo l’ambito di applicazione della diffida ai rapporti contrattuali. Essa viene utilizzata come forma di risoluzione del contratto di carattere extragiudiziale poiché non richiede l’intervento del Giudice.
Come in caso della mora, siamo di fronte ad una intimazione ad adempiere i cui presupposti sono:
- inadempimento del debitore per il ritardo;
- inadempimento di non scarsa importanza. Il comportamento del debitore deve essere così grave da rendere il contratto non più servibile a soddisfare l’interesse della controparte;
- adempimento e rispetto degli obblighi nascenti dal contratto da parte di chi diffida.
Solo al verificarsi di questi presupposti la parte del contratto adempiente potrà intimare per iscritto all’altra parte di adempiere entro un dato termine, che non può essere inferiore a 15 giorni, avvertendolo che diversamente il contratto si intenderà risolto di diritto. Con la diffida dunque, il debitore viene rimesso nei termini con l’effetto che giunti alla nuova scadenza il contratto verrà senz’altro sciolto senza rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Il nuovo termine decorre dalla data di ricezione della diffida da parte del destinatario. Il debitore, per neutralizzare gli effetti della diffida, può solo rivolgersi al Giudice al fine di mettere in discussione il requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento. In caso di inadempimento di poco conto, infatti, la diffida, come modalità di scioglimento del contratto, non può operare.
Elementi della diffida ad adempiere
Per quanto concerne gli aspetti formali, la lettera deve contenere:
- descrizione dei fatti, dei dati delle parti e il riferimento al contratto violato;
- l’intimazione ad adempiere;
- l’indicazione del termine;
- la dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto.
Differenze tra la diffida ad adempiere e la costituzione in mora
Con la costituzione in mora si interrompe la prescrizione e si ufficializza il ritardo ma il creditore conserva l’interesse alla prestazione in quanto non minaccia lo scioglimento dell’accordo.
La diffida ha finalità anche risolutive con l’effetto di liberare le parti dagli obblighi reciproci. Potendo comportare lo scioglimento di diritto del contratto ha delle conseguenze più nette della messa in mora.
In pratica, si utilizza la lettera di mora nel caso in cui si vuole salvaguardare il credito, interrompere la prescrizione mantenendo in piedi l’eventuale contratto.
Si utilizza la diffida ad adempiere qualora invece, in caso di persistente e rilevante inadempimento, si voglia interrompere il vincolo contrattuale senza passare per le aule di tribunale.
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