La Consulta, con la sentenza n. 138/2026 (clicca qui per scaricare il PDF della decisione), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alla partecipazione di soci non professionisti nelle società tra avvocati. La Corte non ha quindi stabilito che la presenza di investitori di capitale sia, in quanto tale, conforme alla Costituzione. Ha invece rilevato un’insufficienza nella motivazione dell’ordinanza di rimessione, precisando, al tempo stesso, che l’apertura delle società tra avvocati a soggetti non professionisti deve essere accompagnata da garanzie adeguate a tutelare l’indipendenza del difensore, il segreto professionale e l’assenza di conflitti di interesse.
Consiglio: il volume “Operazioni straordinarie”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, propone un vademecum operativo e sistematico dedicato alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, con particolare attenzione agli aspetti di maggiore impatto per l’attività notarile e per l’operatore del diritto societario.

Operazioni straordinarie
Il volume propone un vademecum operativo e sistematico dedicato alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, con particolare attenzione agli aspetti di maggiore impatto per l’attività notarile e per l’operatore del diritto societario.
L’opera integra in modo organico disciplina codicistica, prassi applicativa e orientamenti notarili, offrendo soluzioni concrete alle numerose questioni che, nella pratica professionale, risultano prive di una risposta normativa espressa. La trattazione è costruita secondo il principio di continuità, comune denominatore delle operazioni straordinarie, e accompagna il lettore lungo tutte le fasi procedimentali, dalla documentazione alle tutele dei creditori, fino alla determinazione del capitale sociale post-operazione.
La teoria è costantemente tradotta in esempi pratici, schemi operativi e formule redazionali, rendendo il volume uno strumento di consultazione immediata e di lavoro quotidiano.
Contenuti principali
- Trasformazione omogenea progressiva e regressiva, ed eterogenea
- Fusione: procedimento, capitale post fusione, tutela dei creditori e fusioni semplificate
- Fusione con indebitamento (LBO) e profili di compatibilità normativa
- Scissione proporzionale, non proporzionale e asimmetrica
- Operazioni “negative” e trattamento del disavanzo
- Scissione mediante scorporo, disciplinata dal nuovo art. 2506.1 c.c.
- Ampio richiamo a massime notarili, prassi e orientamenti interpretativi
Perché acquistarlo
- Approccio pratico-operativo, pensato per la redazione degli atti e la consulenza
- Analisi approfondita delle fattispecie più complesse e ricorrenti
- Integrazione tra teoria, prassi notarile e profili contabili essenziali
- Struttura chiara e sistematica, ideale anche come strumento di aggiornamento
- Supporto concreto all’attività professionale in ambito societario
Autori
Antonio D’Amico – Notaio in Milano, docente e cofondatore della Scuola Notarile D’Amico Bellucci
Sara Orlando – Dottore di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei, con esperienza accademica e notarile
Contenuti online
Con l’acquisto del volume è incluso l’accesso a contenuti digitali di approfondimento, disponibili sulla piattaforma Maggioli Cloud.
Uno strumento indispensabile per affrontare con sicurezza e metodo le operazioni straordinarie nella pratica professionale.
Leggi descrizione
Sara Orlando, Antonio D’Amico,, 2026, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
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Il caso: la richiesta di cancellazione di una società tra avvocati
La vicenda trae origine dalla richiesta di cancellazione dall’albo di una società tra avvocati partecipata anche da un socio non professionista.
Un’associazione forense e alcuni avvocati avevano contestato la decisione con cui il Consiglio dell’ordine territorialmente competente aveva respinto la richiesta. Secondo i ricorrenti, la presenza di un investitore estraneo alle professioni regolamentate avrebbe potuto compromettere l’autonomia dei soci avvocati, determinare conflitti di interesse e produrre un vantaggio concorrenziale rispetto ai professionisti che esercitano individualmente.
La società interessata aveva invece sostenuto di rispettare i requisiti posti dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012. La disposizione richiede che almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto appartengano ad avvocati, oppure ad avvocati e ad altri professionisti iscritti in albi, e che la maggioranza dell’organo di gestione sia composta da soci avvocati.
Investito del ricorso, il Consiglio nazionale forense ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge professionale, nella parte in cui consente che il restante terzo del capitale e dei diritti di voto sia detenuto da soci non professionisti.
I parametri evocati erano gli artt. 24, 41 e 111 Cost. Il dubbio riguardava, da una parte, l’effettività del diritto di difesa e del giusto processo, che presuppongono l’indipendenza dell’avvocato, dall’altra, il corretto svolgimento della concorrenza tra operatori professionali.
Il CNF può sollevare la questione nei giudizi relativi agli albi
Prima di esaminare la questione, la Corte costituzionale ha affrontato il problema della legittimazione del Consiglio nazionale forense a promuovere il giudizio incidentale.
La Consulta ha confermato che il CNF, quando decide sui reclami relativi alla tenuta degli albi, esercita una funzione giurisdizionale. In tale veste è un giudice legittimato a sollevare questioni di costituzionalità.
È stata inoltre respinta l’eccezione secondo cui la controversia sarebbe stata estranea alla giurisdizione del CNF perché promossa da soggetti diversi dalla società iscritta e dal procuratore generale.
La motivazione dell’ordinanza di rimessione, secondo la Corte, superava la soglia della non implausibilità. La competenza del CNF comprende infatti le controversie relative all’iscrizione e alla cancellazione dagli albi professionali, anche quando la legittimità dell’iscrizione sia contestata da terzi.
Questa parte della pronuncia assume un rilievo autonomo. La Corte riconosce che la regolarità dell’iscrizione di una società tra avvocati può formare oggetto di un giudizio dinanzi al CNF e, ricorrendone i presupposti, di un incidente di costituzionalità.
L’inammissibilità dipende dalla motivazione incompleta dell’ordinanza
La Consulta ha delimitato l’oggetto del giudizio alla sola norma che permette la partecipazione di soci non professionisti. Non era quindi in discussione, in termini generali, la possibilità di esercitare la professione forense in forma societaria.
Le questioni sono state dichiarate inammissibili perché il CNF non aveva ricostruito e valutato integralmente il quadro normativo.
In particolare, l’ordinanza di rimessione si era concentrata sulla previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 4-bis, secondo la quale fino a un terzo del capitale e dei diritti di voto può essere detenuto da soggetti non professionisti. Non aveva però esaminato in modo adeguato le garanzie previste dai commi da 3 a 6 dello stesso articolo.
Tali disposizioni stabiliscono, tra l’altro, la personalità della prestazione professionale, l’obbligo per l’avvocato incaricato di agire con piena indipendenza e imparzialità, il dovere di dichiarare i conflitti di interesse e le incompatibilità, la responsabilità personale del professionista e l’assoggettamento della società al codice deontologico e al potere disciplinare dell’Ordine.
Il CNF aveva ritenuto tali garanzie non significative, senza spiegare analiticamente perché fossero inidonee a impedire i condizionamenti denunciati.
Per la Corte, questa omissione ha compromesso l’intero percorso argomentativo dell’ordinanza. Il giudice rimettente avrebbe dovuto confrontarsi con ciascuno dei correttivi previsti dalla legge e dimostrare perché, nonostante tali correttivi, la partecipazione del socio di capitale determinasse una lesione degli artt. 24, 41 e 111 Cost.
La Consulta non ha dato un via libera incondizionato ai soci di capitale
La dichiarazione di inammissibilità non equivale a un giudizio di infondatezza.
La Corte non ha affermato che la disciplina vigente assicuri già una protezione pienamente sufficiente, né ha escluso che la partecipazione di investitori possa produrre interferenze incompatibili con l’attività forense.
Al contrario, la sentenza riconosce espressamente l’esistenza di rischi connessi all’ingresso di soggetti non professionisti nelle società tra avvocati. La logica del rendimento economico può incidere sull’organizzazione dello studio, sulla selezione degli incarichi, sulle strategie difensive e sulla gestione delle informazioni riservate.
La Consulta individua tre aree particolarmente sensibili:
- l’insorgenza di conflitti di interesse;
- l’aggiramento o l’indebolimento del segreto professionale;
- la pressione economica esercitata dal socio di capitale sul socio avvocato.
Il legislatore dispone di una certa discrezionalità nello stabilire se consentire l’esercizio societario delle professioni regolamentate e a quali condizioni. Quando si tratta della professione forense, tuttavia, tale discrezionalità incontra un limite specifico nella rilevanza costituzionale del diritto di difesa.
L’indipendenza dell’avvocato non costituisce soltanto una regola interna alla categoria, ma è una condizione necessaria per l’effettività dell’art. 24 Cost. Il difensore svolge una funzione essenziale nel processo e deve poter assumere le proprie determinazioni senza interferenze derivanti dagli interessi economici della compagine sociale.
Le garanzie delle società tra avvocati devono essere rafforzate
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda il confronto tra la disciplina delle società tra avvocati e quella generale delle società tra professionisti.
La Corte costituzionale osserva che le regole previste per le società tra professionisti contengono alcune garanzie che non trovano un’espressa corrispondenza nell’art. 4-bis della legge forense.
Nelle società tra professionisti, il cliente può scegliere il professionista incaricato e, in mancanza di una designazione, deve riceverne preventiva comunicazione. Il socio professionista può inoltre opporre agli altri soci il segreto relativo alle attività affidategli.
Sono previsti anche requisiti di onorabilità per il socio investitore e obblighi informativi nei confronti del cliente. Quest’ultimo deve essere informato dell’esistenza di eventuali conflitti di interesse determinati dalla presenza di soci finanziatori e deve conoscere la composizione professionale e non professionale della società.
La disciplina delle società tra avvocati contiene limiti strutturali più rigorosi quanto al capitale, ai diritti di voto e alla composizione dell’organo gestorio, ma risulta meno dettagliata sotto il profilo del segreto, dell’informazione del cliente e dei requisiti richiesti agli investitori.
Per la Consulta, le restrizioni alla partecipazione dei soci non professionisti e le regole sull’esecuzione dell’incarico rappresentano il possibile punto di equilibrio tra apertura alla concorrenza e tutela della funzione difensiva. Non è sufficiente, quindi, garantire formalmente agli avvocati la maggioranza del capitale e dei voti, occorre impedire anche le forme indirette di controllo e condizionamento.
Il monito incide sui decreti della nuova riforma forense
La sentenza richiama espressamente il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, che, dopo il deposito della decisione, ha ricevuto l’approvazione definitiva del Senato (ne abbiamo parlato qui).
Il provvedimento conferma la possibilità di partecipazione dei soci non professionisti, ma prevede ulteriori limiti. Tra questi figurano l’ammissione degli investitori soltanto per prestazioni tecniche o finalità di investimento, il mantenimento della maggioranza dell’organo di gestione in capo agli avvocati, il divieto per la società di operare prevalentemente in favore del socio non professionista e la scelta del professionista incaricato da parte del cliente.
Il passaggio conclusivo della sentenza contiene però un’indicazione precisa per il legislatore delegato. Le garanzie previste per le società tra avvocati, in ragione della rilevanza costituzionale dell’attività difensiva, non potranno essere inferiori a quelle applicabili alle società tra professionisti ai sensi dell’art. 10 della legge n. 183 del 2011 e del relativo regolamento di attuazione.
Non si tratta formalmente di una pronuncia additiva o di un vincolo puntuale sul contenuto dei futuri decreti. È tuttavia un criterio costituzionale difficilmente eludibile. La disciplina delegata dovrà intervenire almeno sulla tutela del segreto nei rapporti interni, sugli obblighi informativi verso il cliente, sui requisiti del socio investitore e sui conflitti generati dalla compresenza di interessi professionali e imprenditoriali.
Conclusioni: la questione costituzionale resta aperta
La sentenza n. 138 del 2026 chiude il giudizio incidentale, ma non risolve definitivamente il problema della compatibilità tra società forense e investimento di capitale.
La questione è stata dichiarata inammissibile perché il CNF non ha dimostrato l’inadeguatezza delle garanzie già contenute nell’art. 4-bis della legge professionale. La Corte non ha però escluso che tali garanzie possano risultare insufficienti, né ha negato i rischi strutturali derivanti dall’ingresso di investitori non professionisti.
Il principio ricavabile dalla pronuncia è più articolato. Il legislatore può consentire la presenza di soci di capitale, ma deve predisporre una disciplina capace di impedire che l’interesse economico della società condizioni il mandato difensivo, renda accessibili informazioni coperte dal segreto o alteri la libertà di scelta dell’avvocato.
La nuova riforma dell’ordinamento forense dovrà essere valutata soprattutto su questo terreno. La maggioranza professionale nella compagine sociale è una garanzia necessaria, ma non necessariamente sufficiente. La tutela costituzionale richiede regole effettive sull’organizzazione della società, sui rapporti tra soci, sull’informazione del cliente e sulla responsabilità per le interferenze nell’attività difensiva.
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Grazia Crisetti
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