EUDR in dogana: cosa cambia davvero per gli importatori


L’impianto normativo dell’EUDR sta ponendo rilevanti questioni per gli stakeholders, che hanno reso articolata e complessa l’entrata in vigore della nuova disciplina unionale sulla deforestazione. A partire dal 29 giugno del 2023, data di entrata in vigore del Reg. UE 2023/1115 e che dà avvio alla fase transitoria fino al 31 dicembre 2026, la nuova normativa ha infatti già rallentato due volte e, con le ultime modifiche introdotte dal Reg. UE 2025/2650, il legislatore ha cercato di introdurre delle semplificazioni che possano snellire la sua attuazione.

È stato così introdotto un principio di alleggerimento degli obblighi rivolto principalmente agli operatori a valle e commercianti, mentre gli operatori a monte, gli importatori, sono oggi i soggetti maggiormente impattati, quantitativamente e qualitativamente, dagli obblighi imposti alle imprese responsabili di immettere per la prima volta un prodotto sul mercato e rappresentano il primo anello della catena di approvvigionamento internazionale.

Questo carattere in evoluzione della disciplina di settore si è riflesso, nel tempo recente, nelle costanti modifiche e nei chiarimenti emanati, in primo luogo, dalla Commissione UE; in proposito, proprio da ultimo ed in seguito alle modifiche di dicembre introdotte con il Reg. UE 2025/2650, in data 30 aprile 2026 sono state pubblicate sul sito della Commissione UE:

  1. la Version 5 – April 2026 delle FAQ,
  2. il Guidance Document C(2026)3056 del 4 maggio 2026,
  3.  l’EUDR Supply Chain Infographics (4th Edition), 
  4. la bozza di regolamento delegato che dovrebbe modificare l’Allegato I dell’EUDR, ossia l’elenco dei codici di classificazione che delimitano l’ambito oggettivo del regolamento.

I documenti di prassi pubblicati sono stati arricchiti dei punti salienti in merito alle semplificazioni introdotti dal Reg. UE 2025/2650 e specialmente le FAQ hanno ricevuto molte integrazioni delle domande già esistenti e aggiungono nuovi punti, come quelli in merito ai soggetti che operano nell’e-commerce o identificati come marketplace.

Anche il Guidance Document è stato integrato, soprattutto nelle parti riferite ai concetti sul sistema di dovuta diligenza, sulle definizioni e su cosa si debba intendere per prodotto interessato.

Infine, merita rilievo l’aggiornamento dell’Infographics, che è forse il documento più utile ai fini pratici, poiché sintetizza in tabelle, schemi ed esempi pratici tutti gli obblighi dei soggetti EUDR, come fare per capire in che tipo di soggetto EUDR si ricade e come gestire gli obblighi.

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1) Il diritto doganale nell’EUDR

Dunque, l’Allegato I sarà modificato dal regolamento EUDR delegato, la cui bozza è pubblicata dalla Commissione UE, e verranno così ampliati i prodotti interessati, seppure la struttura ripartita tra materie prime e prodotti interessati verrà mantenuta con i medesimi criteri, mediante l’identificazione sui codici di classificazione doganale, previsti dal Reg. CE n. 2658/1987, come annualmente aggiornato. È importante, dunque, avere la padronanza delle metodologie di classificazione previste dal Codice Doganale dell’Unione.

In merito all’ambito oggettivo, si segnala poi che nei nuovi documenti di prassi ricevono nuove indicazioni i prodotti da imballaggio, i prodotti di seconda mano o i prodotti fatti con materiali di riciclo, che aumentano la difficoltà nella mappatura dei prodotti.

Inoltre, rimane centrale l’elemento dell’origine delle materie prime e dei prodotti, poiché esso rappresenta un fattore essenziale ai fini della tracciabilità di cui all’art. 9 del regolamento EUDR e per la qualificazione dei Paesi a basso rischio, dato peraltro tra i presupposti applicativi della due diligence semplificata.

Il momento doganale, ossia la presentazione della merce in dogana, resta dunque il centro della nascita del regime di responsabilità EUDR, specialmente nella cristallizzazione degli oneri di rintracciare i periodi di produzione e di quando il prodotto è stato immesso sul mercato, nonché nel pieno adempimento della normativa.

Infine, si deve segnalare un elemento estremamente interessante che distingue, peraltro, il sistema EUDR da altri sistemi di compliance extra fiscale (es. CBAM su tutti), che ridiede nel fatto che, tra i soggetti obbligati agli oneri di dovuta diligenza non rientrano i rappresentanti doganali, sia diretti che indiretti. A tal proposito, le Guidance specificano anche che, nel caso in cui il soggetto importatore sia un soggetto non stabilito, viene parificato ad operatore il primo soggetto stabilito nell’UE che immette quei prodotti sul mercato, nonostante questi non abbia effettuato l’operazione doganale (e non è responsabilizzato, invece, il suo rappresentante doganale indiretto). Ciò posto, le FAQ specificano che un rappresentante doganale può agire come un rappresentante autorizzato ai fini EUDR, ma è necessario che siano sottoscritti due distinti ed espliciti contratti di mandato.

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2) Prossimi sviluppi

È chiaro che il Regolamento EUDR ha un impianto normativo ancora in evoluzione, poiché gli interventi sull’Allegato I sono in corso e si è in attesa della pubblicazione del nuovo regolamento delegato in GUUE.

Parimenti, da un punto di vista nazionale, si è ancora in attesa della pubblicazione del decreto legislativo attuativo del Regolamento EUDR, così come disposto dall’art. 26 della L. 91/2025. Tra tutti gli interventi, le norme in ambito sanzionatorio sono quelle più attese, poiché sulla loro base sarà possibile costruire in modo puntuale tutti i presidi di controllo, al fine di integrare i sistemi di dovuta diligenza e prevenire tutte le fattispecie sanzionatorie, sia di natura amministrativa che, eventualmente, penali. A tal proposito, in data 18 maggio 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. 81/2026, che recepisce la Direttiva UE n. 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente. Sebbene questa Direttiva elenchi all’art. 3 par. 2 lett. p) l’EUDR come una delle misure per le quali gli Stati dovranno adottare nuovi reati, il D.Lgs. 81/2026 nulla riferisce al riguardo, dovendosi ipotizzare che il legislatore abbia preferito riservare questa materia ad un decreto apposito ed organicamente strutturato, che farà poi da sfondo anche ad eventuali decreti ministeriali attuativi, quali fonti di secondo grado e di dettaglio.

Ciò non toglie, tuttavia, che il sistema di certificazione della filiera è un processo che richiede tempo ed effort rilevanti, semplificabili con tool operativi che devono però sposarsi su procedure ed audit aziendali, tutte attività eseguibili già oggi, per sfruttare la fase transitoria prima del go live del 2027.

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