ETS: il nuovo regime forfettario e le novità fiscali dal 2026


Con l’avvio operativo delle norme fiscali del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017, di seguito “CTS”), si chiude definitivamente per le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) l’epoca del regime forfettario disciplinato dalla L. 398/91. Quest’ultima sopravvive esclusivamente per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che scelgano di non aderire al Terzo Settore.

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1) Novità fiscali ODV, APS: il regime forfettario ex art. 86, CTS

Il regime di cui all’art. 86 del CTS è riservato alle APS e alle OdV i cui ricavi di natura commerciale, determinati secondo i criteri di qualificazione introdotti dall’art. 79 CTS, non eccedano la soglia annua di € 85.000 (soglia modificata dall’art. 2, co. 2 del D.lgs. 186/2025).

Sul piano operativo, assume rilievo la distinzione tra entrate commerciali e non commerciali ai fini IRES: un ente può presentare un volume complessivo di entrate corrispettive superiore alla soglia degli 85.000 euro e ciononostante accedere al regime forfettario, qualora parte di tali entrate si qualifichi come non commerciale in applicazione dei criteri dell’art. 79 CTS. Si tratta di un mutamento strutturale rispetto alla logica della L. 398/91, che richiedeva il semplice monitoraggio dei proventi complessivi.

Per il primo anno di applicazione (2026) e per gli enti di nuova costituzione, l’accesso è consentito se si prevede di non superare il limite. In caso di attività iniziata in corso d’anno, la soglia va proporzionata ai giorni effettivi di attività.

2) Novità fiscali ODV, APS: la fuoriuscita dalla l. 398/91

Il regime art. 86 CTS incide invece su entrambi i profili: IRES ed IVA. Sotto il profilo IRES, l’art. 86 CTS si pone in sostanziale continuità con la L. 398/91, prevedendo la determinazione forfettaria del reddito imponibile derivante dall’attività commerciale.

Sotto il profilo IVA, il regime introduce invece una discontinuità significativa: è prevista la disapplicazione del tributo, con conseguente esonero da tutti gli adempimenti connessi per gli enti con esercizio finanziario coincidente con l’anno solare:

  • esonero dall’emissione della fattura;
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture;
  • esonero dalla certificazione dei corrispettivi.

3) Novità fiscali ODV, APS: il periodo di transizione, la rettifica della detrazione IVA

Le novità sono scattate dal 1° gennaio 2026. Da questa data non è più prevista l’emissione di fattura con IVA al 50%, opzione che cessava di esistere con il tramonto della legge 398/91.

Gli enti che abbiano continuato a operare come in passato dovranno:

  • Emettere note di credito a storno delle fatture già emesse (e saldate) nel 2026;
  • Emettere nuove fatture con IVA ordinaria, qualora non possiedano i requisiti per accedere al regime dell’articolo 86 del CTS.

Le APS e OdV che invece accedono al nuovo regime dovranno emettere fattura senza addebito dell’imposta, indicando il codice natura N2.2 — in linea con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 1/E del 2026.

Il tema della rettifica della detrazione IVA rientra nella disciplina dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972, che prevede meccanismi correttivi della detrazione originariamente operata quando muta il rapporto tra operazioni imponibili e non imponibili o quando cambia il regime fiscale applicato. Il D.lgs. 186/2025 (art. 9) ha abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis2, eliminando la cosiddetta “rettifica generalizzata” — l’adeguamento in blocco che colpiva tutti i beni e servizi non ancora utilizzati al momento del cambio di regime. La modifica è efficace già dalla dichiarazione IVA relativa al 2025 (da presentare nel 2026).

Un aspetto delicato riguarda i beni ammortizzabili acquistati sotto il vecchio regime. Il passaggio alla nuova disciplina potrebbe richiedere una rettifica della detrazione IVA, sia per gli enti che transitano dalla legge 398/91, sia per quelli che passano dal regime IVA ordinario a quello dell’articolo 86 del CTS. Il passaggio al regime ex art. 86 CTS dal 1° gennaio 2026 non obbliga l’ente alla rettifica generalizzata, restano però operative le altre ipotesi di rettifica analitica, da verificare caso per caso.

Tab. 1 Quadro sinottico Ipotesi rettifica art. 18 bis 2, dpr 633/1971

Fattispecie

Norma

Presupposto

Beni coinvolti

Periodo

Effetto

Cambio di destinazione / prima utilizzazione difforme

Art. 19-bis2, co. 1

Bene/servizio usato per finalità diverse da quelle previste all’acquisto

Beni non ammortizzabili e servizi

Anno di acquisto

Rettifica integrale della detrazione originariamente operata

Variazione della % di pro-rata

Art. 19-bis2, co. 4

Variazione della % di detraibilità > 10 punti rispetto all’anno di acquisto

Beni ammortizzabili (immobili: 10 anni; altri: 5 anni)

5 anni (10 per immobili)

Rettifica pro-quota annuale in aumento o in diminuzione (quadro VG70 dich. IVA)

Cessione anticipata del bene ammortizzabile

Art. 19-bis2, co. 6

Bene strumentale ceduto prima del termine del periodo oggetto di ossservazione

Beni ammortizzabili nel periodo di osservazione

Residuo del periodo

Rettifica in unica soluzione per gli anni residui del periodo di vigilanza

Mutamento di regime (ABROGATO)

Art. 19-bis2, co. 3 — ABROGATO D.Lgs. 186/2025

Passaggio da regime ordinario a forfettario o viceversa

Tutti i beni e servizi non ancora utilizzati

N/A

NON PIÙ APPLICABILE dal periodo d’imposta 2025

Tab. 2 Casi specifici per il periodo di transizione ODV e APS

Tab. 1 Quadro sinottico Ipotesi rettifica art. 18 bis 2, dpr 633/1971

Scenario

Rettifica co. 3 (abrogato)

Rettifica co. 4 (pro-rata)

Rettifica co. 1 (cambio destinazione)

Rettifica co. 6 (cessione)

Passaggio da L. 398/91 ad art. 86 CTS

Abrogata

Verificare variazione pro-rata

Verificare cambio di destinazione effettivo

Solo in caso di dismissione

Passaggio da regime IVA ordinario ad art. 86 CTS

Abrogata

Verificare variazione pro-rata

Verificare cambio di destinazione effettivo

Solo in caso di dismissione

Ente in regime IVA ordinario (ricavi > 85.000 €)

N/A

N/A

N/A

Solo in caso di dismissione

 

4) Novità fiscali ODV, APS: lo split payment

Altro aspetto da attenzionare riguarda il meccanismo dello split payment, (art. 17-ter DPR 633/1972, applicabile ai fornitori della Pubblica Amministrazione in regime IVA ordinario, escluso per i soggetti in regime forfettario.

 APS e OdV in regime ex art. 86 CTS continuano a essere escluse dallo split payment, non essendovi applicazione dell’IVA nelle operazioni attive

Gli enti associativi diversi dalle APS/OdV, ovvero le APS e OdV con volume di ricavi commerciali superiore a € 85.000 annui, rientrano nell’ambito applicativo dello split payment: l’IVA ordinaria sulle forniture alla PA verrà versata direttamente dall’amministrazione committente all’Erario

5) Novità fiscali ODV, APS: come prepararsi

La fase transitoria richiede agli enti e ai professionisti che li assistono, un’attenta ricognizione della propria posizione fiscale, con particolare riguardo a:

  • La verifica dei requisiti di accesso al regime ex art. 86 CTS (soglia 85.000 €, iscrizione RUNTS nella sezione speciale OdV/APS);
  • la gestione della fatturazione attiva con codice natura N2.2 per gli enti nel regime forfettario;
  • la verifica analitica delle rettifiche IVA sugli acquisti ex art. 19-bis2 DPR 633/1972, con esclusione della rettifica generalizzata ex co. 3 (abrogata);
  • la valutazione dell’impatto dello split payment nei contratti con enti pubblici;
  • il monitoraggio annuale della soglia degli 85.000 euro per la verifica della permanenza nel regime.

La Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 è il documento di prassi di riferimento.


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