Pubblicata il 28 maggio 2026 la circolare INAL n. 25 con le istruzioni sulle modalità di calcolo dei premi assicurativi per il 2026
In allegato sono fornite le tabelle delle retribuzioni minime imponibili per i diversi settori .
Questo l’indice dei contenuti
1. PRIMA SEZIONE: Premi ordinari. Premessa
1.1 Retribuzione effettiva – minimale giornaliero per la generalit‡ dei lavoratori dipendenti
1.1.1 Minimale contrattuale
1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera
1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
1.3 Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
1.3.1 Operai agricoli
1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali
1.3.3 Assegno o indennita corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazionemontana
1.3.4 Indennità di disponibilita previste per il contratto di lavoro intermittente
1.4 Retribuzioni convenzionali
1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2026
1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
1.5.1 Lavoratori con contratto part time
1.5.2 Lavoratori dell’area dirigenziale
1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge 26 luglio, n. 413)
1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/19581, soci di cooperative di pesca, cooperative di
servizi o società di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivit‡ lavorativa
1.5.5 Lavoratori autonomi – Riders
1.5.6 Lavoratori a domicilio
1.5.7 Lavoratori subordinati addetti ai servizi domestici efamiliari
1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
1.6.3 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis Codice civile
1.6.4 Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 2
1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale
1.7 Retribuzione di ragguaglio
1.8 Lavoratori parasubordinati
1.9 Lavoratori subordinati sportivi
1.10 Lavoratori dello spettacolo autonomi
2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari. Premessa
2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di societ‡ fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano
2.2 Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n. 250)
2.3 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 4, n. 5)
2.4 Medici esposti all’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi
2.5 Soggetti impegnati in attivit‡ di volontariato a fini di utilit‡sociale e in lavori di pubblica utilit‡ con oneri assicurativi a carico del Fondo articolo 1, comma 312, legge 28 dicembre2015, n. 208
2.6 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)
2.7 Soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettivit‡ (PUC)
In premessa l’istituto ricorda che per determinare il premio da versare gli elementi da considerare :
Viene inoltre precisato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
La retribuzione effettiva per tutti i lavoratori è costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ma per il calcolo dell’importo dei premi questa
non può essere inferiore ad un importo minimo stabilito per legge che tiene conto sia dei minimali contrattuali che di un minimale di retribuzione giornaliera rivalutato annualmente dall’ISTAT
ATTENZIONE In caso di pluralità di contratti collettivi stipulati per la stessa categoria si deve fare riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25).
Inail precisa in particolare che per l’anno 2025 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall’Istat è risultata pari all1,4%, quindi per l’anno 2026:
il limite minimo di retribuzione giornaliera Ë uguale a euro 58,13, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore al 1∞ gennaio 2026 di euro 611,85 mensili.
Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell’allegato 114.
Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 58,13.
Sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni riportate al paragrafo 1.3 della circolare ( Operai agricoli,Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali,, Assegno o indennita corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana,Indennità di disponibilita previste per il contratto di lavoro intermittente)
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