Il 2 giugno 2026, lo United States Trade Representative (di seguito “USTR” o “Rappresentante per il Commercio USA”), ha pubblicato un avviso ufficiale con cui comunica l’esito di 60 indagini commerciali avviate ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974. Tutte e 60 le economie investigate – tra cui l’Unione europea e il Regno Unito – sono state ritenute responsabili di non vietare o di non applicare efficacemente il divieto di importazione di beni prodotti con lavoro forzato. Alla luce di tali conclusioni lo USTR ha proposto l’imposizione di nuovi dazi:
- del 12,5% per quei Paesi che abbiano omesso di istituire un divieto di importazione di beni realizzati tramite pratiche di lavoro forzato, o
- del 10% per chi non abbia ancora reso effettivo ed efficace un divieto di importazione già esistente o chi abbia solo parzialmente dato seguito a divieti relativi a pratiche di lavoro forzato.
L’Unione europea è stata ritenuta colpevole di non aver reso effettivo ed efficace il divieto di importazione/esportazione di beni ottenuti tramite pratiche di lavoro forzato già esistente. Infatti, il Regolamento (UE) 2024/3015, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione, seppure già in vigore, troverà applicazione solo dal 14 dicembre 2027.
Si riporta di seguito una disamina delle principali novità introdotte.
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1) Cosa è la Section 301 del Trade Act del 1974?
La Section 301 del Trade Act del 1974 legittima il Congresso a conferire allo USTR il potere di svolgere indagini e adottare misure (ad esempio, l’imposizione di dazi) volte a far valere i diritti degli Stati Uniti nell’ambito degli accordi commerciali e a contrastare determinate pratiche commerciali estere.
Un’indagine ai sensi della Section 301 può essere avviata qualora i diritti degli Stati Uniti nell’ambito di un accordo commerciale vengano negati, oppure qualora un atto, una politica o una pratica di un governo straniero stia gravando o limitando il commercio statunitense. La legge non circoscrive l’ambito delle indagini e definisce il termine “commercio” in modo da includere anche i servizi e gli investimenti.
Il 12 marzo 2026, a seguito della declaratoria di illegittimità dei dazi IEEPA della Corte Suprema statunitense, l’ufficio dello USTR ha dato avvio a due indagini:
- una relativa all’utilizzo di lavoro forzato per la produzione di beni poi importati negli Stati Uniti (“Forced Labor and Import Policies of U.S. Trading Partners“);
- un’altra relativa all’eccesso di capacità strutturale e alla produzione nei settori manifatturieri (“Structural Excess Capacity and Production in Manufacturing Sectors“).
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2) L’esito delle indagini “Forced Labor and Import Policies of U.S. Trading Partners”
L’esito delle indagini ha portato lo USTR a concludere che delle 60 giurisdizioni indagate 54 di queste hanno omesso di istituire un divieto di importazione di beni realizzati tramite pratiche di lavoro forzato, mentre 6 hanno omesso di rendere effettivo ed efficace un divieto di importazione già esistente.
Nello specifico lo USTR ha concluso che per i prodotti originari delle giurisdizioni che hanno istituito (ma non applicato) un divieto di importazione di beni realizzati con lavoro forzato – tra cui l’Unione Europea – ovvero per quelle che hanno assunto impegni specifici nei rispettivi Accordi di Commercio Reciproco o hanno istituito un regime parziale con l’effetto di impedire l’importazione di determinati beni prodotti con lavoro forzato – come il Regno Unito – si applichi un dazio aggiuntivo all’importazione negli Stati Uniti del 10%.
Per tutte le altre economie, lo USTR propone un’aliquota di dazi aggiuntivi del 12,5%. Il Rappresentante per il Commercio propone anche un meccanismo per il settore tessile che consentirebbe a un certo volume di importazioni di abbigliamento e tessili di entrare negli Stati Uniti con un’aliquota tariffaria ridotta ai sensi della Sezione 301.
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3) L’Unione europea e l’applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015 (c.d. Forced Labour Regulation)
La posizione dell’Unione europea nel procedimento USTR si interseca in modo rilevante con il quadro normativo europeo sul lavoro forzato. L’UE ha infatti già adottato il Regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 (“il Regolamento”), che stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell’Unione o di esportare dal mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e contribuire alla lotta contro il lavoro forzato.
Tale Regolamento, tuttavia, seppure sia entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – vale a dire il 13 dicembre 2024 – troverà applicazione concreta soltanto a decorrere dal 14 dicembre 2027.
È precisamente questa mancata applicabilità effettiva che ha indotto l’USTR a proporre per l’UE un dazio del 10%, stigmatizzando l’assenza di un’attività di enforcement concreta
4) Cosa prevede il Forced Labour Regulation dell’Unione?
Il Regolamento (UE) 2024/3015 sancisce il divieto, a carico degli operatori economici operanti nell’Unione Europea, di introdurre nel mercato unionale, rendervi disponibili o esportare verso paesi terzi prodotti la cui realizzazione abbia comportato il ricorso al lavoro forzato.
Il concetto di “lavoro forzato” rilevante ai fini del Regolamento coincide con quello elaborato dall’art. 2 della Convenzione sul Lavoro Forzato del 1930, adottata in sede di Organizzazione Internazionale del Lavoro; come precisato dall’art. 2 del Regolamento, tale nozione abbraccia altresì le ipotesi di lavoro forzato minorile.
L’ambito oggettivo del divieto si estende ai prodotti rispetto ai quali il lavoro forzato abbia costituito, anche solo parzialmente, una modalità di impiego in qualsivoglia fase del ciclo produttivo, ivi incluse le fasi di estrazione, raccolta, lavorazione e fabbricazione, nonché tutte le attività e i processi ad esse accessori lungo l’intera catena di approvvigionamento.
Ciò comporta per le aziende non solo il dovere di analizzare le proprie politiche interne in materia di tutela dei lavoratori, ma soprattutto di verificare con adeguata due diligence che i propri partner lungo la catena di approvvigionamento (es. fornitori e conto terzisti, anche stabiliti in Paesi terzi) rispettino le normative locali e non adottino pratiche di lavoro forzato.
Il Regolamento disciplina altresì un iter procedimentale strutturato in tre fasi successive, finalizzato ad accertare e sanzionare le condotte in violazione del divieto sancito dall’art. 3, la cui conduzione è demandata alle autorità nazionali competenti designate da ciascuno Stato Membro.
Ad oggi, come anticipato, i divieti previsti dal Regolamento si applicheranno dal 14 dicembre 2027, ma non può escludersi che – anche a seguito dell’esito delle indagini appena concluse dagli Stati Uniti e dal rischio di imposizione daziaria – tale data sia anticipata dall’Unione.
5) Cosa devono fare gli operatori interessati?
- Monitorare l’evoluzione del procedimento ex Section 301 e le eventuali misure tariffarie che ne deriveranno.
- Chiedere al USTR di essere sentiti entro il 7 luglio 2026 o inviare al medesimo Ufficio commenti scritti per poter portare alla luce attività di enforcement/normative che non sono state prese in considerazione nel corso dell’indagine.
- Mappare la catena di approvvigionamento per identificare i fornitori e i Paesi a rischio di lavoro forzato.
- Predisporre sistemi interni di due diligence, raccolta e conservazione delle informazioni, in vista di eventuali richieste istruttorie da parte delle autorità competenti.
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