Il 3/6/2026 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la comment letter sulla bozza di atto delegato con cui la Commissione Europea adotterà le modifiche agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) previsti dal Regolamento (UE) 2023/2772, e il nuovo standard volontario per le PMI quotate.
L’analisi dell’OIC si colloca nel più ampio dibattito europeo sulla semplificazione normativa proposta dall’Omnibus Directive e suggerisce la ricalibrazione del framework che privilegi le decisioni degli utilizzatori dei report ESG (decision-usefulness) e la qualità dell’informativa di sostenibilità rispetto alla mera completezza formale.
In questo contributo si considerano le principali raccomandazioni dell’OIC e sintetizza in una tabella di riepilogo tutti i punti della comment letter.
1) Riforma ESRS: le osservazioni dell’OIC sul principio di fair presentation
Il primo tema affrontato riguarda il principio di fair presentation e la sua relazione con il perimetro delle informazioni richieste dagli ESRS.
L’OIC accoglie con favore la chiarificazione introdotta nel paragrafo 21 dell’ ESRS 1, secondo cui la conformità agli ESRS è considerata sufficiente a produrre una fair presentation.
Tuttavia, esprime riserve sull’ampiezza dello scopo informativo, che include anche informazioni entity-specific di natura prevalentemente settoriale (informazioni aggiuntive).
La posizione dell’OIC si fonda su un principio di stretta funzionalità: le informazioni aggiuntive dovrebbero essere richieste solo quando sono finanziariamente materiali, ossia quando risultano utili agli utilizzatori primari (primary users) ai fini delle loro decisioni economiche.
Questa impostazione riflette l’influenza del framework concettuale IFRS sull’approccio OIC alla rendicontazione di sostenibilità, privilegiando la qualità e la rilevanza dell’informazione rispetto alla sua esaustività formale.
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2) Riforma ESRS: la proposta dell’OIC di rinviare la rendicontazione degli effetti finanziari attesi
Una delle raccomandazioni più significative della comment letter riguarda la rendicontazione degli effetti finanziari attesi degli impatti, rischi ed opportunità, reali e potenziali, relativi alle questioni di sostenibilità trattate nel report di sostenibilità. L’OIC propone di posticipare l’obbligo almeno fino a quando non siano state sviluppate metodologie adeguate per la loro quantificazione in collaborazione con l’EFRAG Financial Reporting Board e l’IFRS Foundation.
L’OIC identifica il c.d. rischio di riduzione della decision-usefulness soprattutto nei casi in cui i dati di base potrebbero non raggiungere standard sufficienti di affidabilità.
Fornire disclosure qualitative in assenza di un’adeguata base quantitativa sottostante rischierebbe di produrre informazioni intrinsecamente soggettive, poco comparabili e potenzialmente fuorvianti per gli utilizzatori.
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3) Riforma ESRS: definizione da precisare nell’informed assessment
L’OIC segnala un’ambiguità persistente nel concetto di “informed assessment” contenuto nel paragrafo 23(b) e nella nuova definizione di cui al paragrafo AR 8 dell’ ESRS 1.
La nozione rimanda alle esigenze informative di altri utilizzatori, “other users“, categoria che rimane eccessivamente vaga e potenzialmente illimitata nella sua estensione.
Dal punto di vista dell’OIC, la mancata specificazione di chi siano gli “other users” e quali siano i loro bisogni informativi genera incertezza applicativa e rischia di ampliare indefinitamente il perimetro della disclosure.
La raccomandazione è dunque di eliminare il riferimento all’”informed assessment” dal paragrafo 23(b) e di rimuovere interamente il paragrafo AR 8.
Questa posizione si inscrive in una più generale preoccupazione per la chiarezza definitoria degli ESRS, già manifestata in consultazioni precedenti.
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4) Riforma ESRS: opportunità dello standard volontario VSME e proporzionalità
La sezione finale della comment letter affronta le implicazioni dell’ampliamento dello scope applicativo del Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSME), determinato dall’Omnibus Directive.
L’OIC ritiene necessario verificare se il VSME sia effettivamente in grado di soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori e le capacità comunicative dei preparatori di diverse dimensioni. In prospettiva, l’OIC suggerisce di avviare un processo di revisione del VSME, che impone alla Commissione di rivedere gli standard volontari almeno ogni quattro anni. Sul piano della proporzionalità, l’OIC avanza due proposte specifiche:
- estendere la soglia di semplificazione – attualmente prevista per le imprese con fino a 10 dipendenti – alle piccole imprese con fino a 50 dipendenti, considerato il loro limitato livello di struttura amministrativa;
- classificare come “necessaria” (e non meramente opzionale) la disclosure sulle informazioni relative al consumo energetico e alle emissioni Scope 1 e Scope 2, in quanto informazioni cardine della rendicontazione di sostenibilità. Di fatto, da un lato si chiede semplificazione e riduzione degli oneri; dall’altro si insiste sulla necessità che talune informazioni fondamentali (energia e GHG di base) rimangano obbligatorie anche per le imprese minori. Si tratta di un ampio dibattito europeo che impatta sull’ accessibilità e sulla comparabilità della rendicontazione di sostenibilità.
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5) Riforma ESRS: tutti i punti raccomandati dall’OIC
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Aspetti |
Raccomandazione OIC |
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Fair Presentation |
Limitare le informazioni entity-specific ai soli casi di materialità finanziaria |
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Informed Assessment |
Eliminare il riferimento all’«informed assessment» (par. 23(b)) e il par. AR 8 di ESRS 1 |
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Effetti Finanziari Attesi |
Posticipare l’obbligo fino allo sviluppo di metodologie quantitative adeguate |
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Reliefs |
Estendere i relief al par. 91 anche alle emissioni GHG (incluso Scope 3) |
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Asset Management |
Chiarire le esclusioni (AR 17) e specificare l’applicabilità alla gestione individuale e collettiva |
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GHG Boundary |
Chiarire il concetto di «other emissions» nel DR E1-8, par. 30(c)(ii) |
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Incidenti sui Diritti Umani |
Limitare la disclosure ai soli casi con responsabilità definitivamente accertata |
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SOC/SVHC |
Eliminare i requisiti di disclosure per le SOC; limitare le SVHC a informazioni qualitative |
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Standard Volontario (VSME) |
Estendere le semplificazioni alle PMI fino a 50 dipendenti; classificare B3 come obbligatoria |
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