Arriva una nota del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti a dirimere la diversa interpretazione fornita da Sindacato Giornalisti Abruzzesi e consiglio regionale dell’ordine sui giornalisti abusivi. Ovvero su quelle persone (senza titolo) che alimentano informazione quotidiana sulle pagine social senza rispoondere ad alcun direttore responsabile iscritto all’albo. E la nota sembra dare ragione all’allarme lanciato dal Sindacato smentendo l’interpretazione del consiglio dell’ordine presieduto da Marina Marinucci erede di Stefano Pallotta eletto al consiglio nazionale. Il braccio di ferro è iniziato un paio di settimane fa; all’allarme del SGA ha replicato l’ordine regionale con un comunicato dai toni dai più ritenuti inopportuni. Fino all’intervento dell’esecutivo nazionale presieduto da Carlo Bartoli (nella foto).
Di seguito i tre comunicati, partendo da quello di oggi lunedì 15 giugno
L’esecutivo del Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti prende posizione in merito all’interpretazione di alcuni “editori” sull’obbligo di registrazione delle testate: “La legge 103 del 2012, nell’intento di semplificare le norme relative alle testate online di piccole dimensioni, sta determinando una falla pericolosa nell’ordinamento italiano rendendo possibile non solo l’esercizio abusivo della professione, ma anche contribuendo a agevolare forme di informazione svincolate dal rispetto delle norme deontologiche.- si legge nel comunicato- In un panorama informativo sempre più complesso e deresponsabilizzato a causa dell’azione delle grandi piattaforme, si cerca, da parte di editori senza scrupoli, di accreditare l’interpretazione che la semplificazione dell’obbligo di registrazione consenta un aggiramento delle norme sulla stampa permettendo a non giornalisti di operare allo stesso livello di professionisti obbligati a fare formazione e a rispettare la deontologia.
Testate prive dell’indicazione di un direttore responsabile non possono operare come organi di informazione. Tali non-testate non possono certificare l’attività pubblicistica ed essere ammesse a conferenze stampa e punti informativi. In tal senso, – prosegue il comunicato-richiamiamo le amministrazioni pubbliche e gli enti locali a un rigoroso rispetto della legge. Quando un ente pubblico dirama le informazioni destinate ai cittadini deve rivolgersi ai giornalisti iscritti all’Albo. L’unica eccezione ammessa riguarda gli aspiranti giornalisti pubblicisti se muniti di regolare accredito da parte della testata registrata.
Il proliferare di sedicenti giornalisti sulla rete contribuisce a aumentare la difficoltà dei cittadini a orientarsi e costruirsi un’opinione propria su fatti documentati. Auspichiamo che il Parlamento e il governo vogliano cogliere l’occasione del ddl delega sulla riforma delle professioni per correggere queste anomalie per garantire ai cittadini un’informazione la più corretta e trasparente possibile.”
L’intervento del SGA (nella foto il segretario Ezio Cerasi) datato 4 giugno scorso

Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi richiama l’attenzione sul crescente numero di casi, registrati in diverse aree del territorio regionale, di soggetti non iscritti all’Ordine dei giornalisti che svolgono di fatto attività riconducibili all’esercizio della professione giornalistica attraverso social network, pagine online e canali YouTube non registrati come testate.
Negli ultimi mesi si è assistito a una presenza sempre più frequente di queste figure in conferenze stampa, eventi pubblici e contesti legati alla cronaca locale, con attività che comprendono interviste, raccolta di dichiarazioni, diffusione di notizie e aggiornamenti continui rivolti a un pubblico stabile e fidelizzato. Si tratta di pagine e canali che vengono alimentati con regolarità e che, in molti casi, si propongono come veri punti di riferimento informativo per le comunità locali.
Tra comunicazione digitale e attività giornalistica
Il tema non riguarda il libero diritto di espressione garantito a ogni cittadino, né la possibilità di utilizzare gli strumenti digitali per raccontare fatti e opinioni. La questione riguarda invece il confine tra libera comunicazione e attività giornalistica esercitata in maniera sistematica e continuativa, senza il rispetto delle regole professionali e delle responsabilità previste dall’ordinamento.
Chi esercita la professione giornalistica è tenuto infatti a osservare norme deontologiche precise: dalla verifica delle fonti alla tutela delle persone coinvolte nelle notizie, dal rispetto della privacy alla correttezza dell’informazione, fino alla responsabilità civile e penale dei contenuti pubblicati. L’assenza di qualsiasi forma di registrazione editoriale o di riferimento professionale rischia invece di creare spazi sottratti a controlli e garanzie, con possibili ricadute sulla qualità dell’informazione e sulla tutela dei cittadini.
Deontologia e richieste di verifica
Per questo il Sindacato dei giornalisti abruzzesi chiede che, come già avviene in altre regioni italiane, la situazione venga attentamente monitorata dall’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, valutando caso per caso eventuali situazioni riconducibili all’esercizio abusivo della professione da segnalare alle autorità competenti.
L’obiettivo non è limitare il pluralismo o ostacolare nuove forme di comunicazione, ma garantire che chi svolge stabilmente attività informativa nei confronti delle comunità locali operi nel rispetto delle regole, della trasparenza e delle responsabilità che il lavoro giornalistico comporta.
La replica del consiglio dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo (nella foto la presidente Marina Marinucci) del 4 giugno scorso

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo ha letto con attenzione il comunicato del Sindacato dei giornalisti abruzzesi e ne apprezza la preoccupazione per la qualità dell’informazione. Tuttavia, non può esimersi dal rilevare alcune imprecisioni di non poco conto, che rischiano di alimentare un dibattito pubblico fondato su premesse giuridicamente scorrette.
Il comunicato sembra ignorare o quantomeno trascurare che la legge italiana consente espressamente la pubblicazione di testate online senza registrazione presso il Tribunale e senza iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. L’art. 3-bis della legge n. 416/1981, introdotto dalla legge n. 103/2012, ha creato un regime semplificato per l’informazione telematica a diffusione gratuita, che la Corte di Cassazione (sent. n. 23230/2012) ha ulteriormente chiarito, escludendo che il regime della legge sulla stampa si applichi automaticamente alle testate online. Chi gestisce una pagina informativa, un canale YouTube o un sito di notizie senza ricavi significativi non sta aggirando la legge: sta esercitando un diritto che la legge gli riconosce esplicitamente.
C’è poi una questione che il comunicato sorvola completamente, e che invece merita di essere detta chiara: per diventare pubblicista occorrono due anni di collaborazione giornalistica documentata e retribuita. Due anni. Significa che molti di quei soggetti non iscritti che il Sindacato vorrebbe segnalare alle autorità sono, in realtà, potenziali pubblicisti che stanno svolgendo esattamente il tirocinio che l’ordinamento richiede. Invocare contro di loro la fattispecie dell’esercizio abusivo della professione non è solo giuridicamente azzardato: è contraddittorio con le stesse regole dell’Ordine.
L’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo condivide l’obiettivo di tutelare la qualità dell’informazione e la responsabilità di chi la produce. Ma la strada non è quella di una sorveglianza corporativa su chi racconta fatti nelle piazze digitali del proprio paese. La strada è quella di un aggiornamento normativo serio che questo Consiglio sta già perseguendo in sede nazionale capace di introdurre obblighi minimi di trasparenza per tutti i soggetti editoriali, indipendentemente dal regime giuridico in cui operano.
Difendere la professione significa innanzitutto conoscere le regole che la disciplinano. E aggiornarsi, quando quelle regole cambiano.
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Redazione Abruzzo Popolare
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