PVC della Guardia di Finanza: quando occorre iscrivere un fondo rischi tributario?


Il quesito: 

Alfa S.r.l., società operante nel settore della consulenza informatica, è stata sottoposta nel corso del 2025 a una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza avente ad oggetto gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Al termine delle attività ispettive, in data 15 dicembre 2025, viene notificato alla società un Processo Verbale di Constatazione (PVC) contenente alcune contestazioni relative alla deducibilità di determinati costi iscritti a conto economico. In particolare, i verificatori ritengono che parte dei costi sostenuti dalla società per prestazioni di consulenza strategica e servizi di marketing non siano adeguatamente supportati da idonea documentazione probatoria. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Guardia di Finanza, la documentazione disponibile non consentirebbe di dimostrare in maniera sufficiente né l’effettiva esecuzione delle prestazioni né il concreto beneficio economico ottenuto dalla società, con conseguente carenza del requisito dell’inerenza richiesto dalla normativa tributaria.

Sulla base di tali rilievi, viene contestata l’indebita deduzione di costi per complessivi euro 300.000. Considerando inoltre le sanzioni amministrative potenzialmente applicabili e gli interessi maturati fino alla data della verifica, l’esposizione complessiva della società viene stimata in circa euro 120.000.

Alla data del 31 dicembre 2025 la procedura di accertamento non risulta tuttavia conclusa. L’Agenzia delle Entrate non ha ancora notificato alcun avviso di accertamento e la società non ha intrapreso procedure di adesione o definizione della controversia. Gli amministratori, al fine di predisporre correttamente il progetto di bilancio, richiedono pertanto un parere al consulente fiscale e al professionista incaricato dell’assistenza nel contenzioso tributario.

Dall’analisi della documentazione emerge che una parte delle contestazioni formulate nel PVC appare adeguatamente contrastabile grazie alla presenza di contratti, report delle attività svolte e corrispondenza intercorsa con i fornitori. Per altre prestazioni, invece, la documentazione disponibile risulta meno robusta e non consente di escludere con ragionevole certezza la conferma dei rilievi da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Tenuto conto delle evidenze disponibili e della prassi generalmente seguita dall’Agenzia delle Entrate in casi analoghi, il consulente fiscale ritiene probabile che una parte significativa delle contestazioni possa essere confermata in sede di successivo accertamento. Sulla base di tale valutazione, l’onere che la società potrebbe ragionevolmente sostenere viene stimato in euro 80.000.

In sede di redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, gli amministratori si interrogano pertanto sul corretto trattamento contabile della vicenda e, in particolare, sulla necessità di rilevare un fondo rischi tributario a fronte della contestazione ricevuta.

Si chiede, pertanto, se Alfa S.r.l. debba iscrivere nel bilancio al 31 dicembre 2025 un fondo rischi tributario e, in caso affermativo, quale importo debba essere accantonato e quali siano le conseguenze fiscali derivanti dalla rilevazione del fondo.

Le verifiche fiscali concluse con la notifica di un Processo Verbale di Constatazione pongono spesso un tema delicato nella redazione del bilancio, poiché la società deve comprendere se la contestazione ricevuta rappresenti un semplice rischio potenziale oppure se integri i presupposti per la rilevazione di un fondo rischi. La valutazione richiede una corretta determinazione della probabilità dell’esborso, della stimabilità dell’onere e dei relativi effetti fiscali.

Vediamo la risposta dell’assistente digitale MIA Summa Bilancio.

1) Trattamento contabile e riflessi in bilancio

Trattamento contabile e fiscale del fondo rischi tributario a seguito di PVC– Inquadramento della fattispecie

Nel caso in esame, Alfa S.r.l. ha ricevuto in data 15 dicembre 2025 un Processo Verbale di Constatazione (PVC) contenente rilievi relativi alla deducibilità di costi per prestazioni di consulenza e marketing.

L’importo complessivamente contestato ammonta a euro 300.000, mentre l’esposizione potenziale della società, comprensiva di maggiori imposte, sanzioni e interessi, è stimata in circa euro 120.000.

Alla data di chiusura dell’esercizio, ossia al 31 dicembre 2025, non risulta ancora notificato alcun avviso di accertamento e la società non ha avviato procedure di definizione agevolata.

Natura giuridica del PVC

Il Processo Verbale di Constatazione costituisce un atto istruttorio endoprocedimentale e non ha natura impositiva. La sua notifica, quindi, non determina automaticamente il sorgere di un’obbligazione tributaria certa ed esigibile.

Il PVC rappresenta il documento con cui vengono formalizzati gli elementi acquisiti nel corso della verifica fiscale e può costituire la base informativa per un successivo avviso di accertamento o per un’eventuale definizione della posizione fiscale.

Di conseguenza, alla data di bilancio, Alfa S.r.l. non deve rilevare un debito tributario certo, ma deve valutare se i rilievi contenuti nel PVC configurino una passività probabile da iscrivere tra i fondi rischi.

Trattamento contabile secondo i principi OIC

Ai fini della corretta rappresentazione in bilancio, il riferimento principale è l’OIC 31, relativo ai fondi per rischi e oneri e al trattamento di fine rapporto.

Il principio richiede l’iscrizione di un fondo quando la società è esposta a una passività di natura determinata, derivante da eventi già verificatisi alla data di bilancio, la cui manifestazione finanziaria sia probabile e il cui ammontare possa essere stimato in modo attendibile.

Nel caso di Alfa S.r.l., la contestazione riguarda costi sostenuti in esercizi precedenti ed è stata formalizzata prima della chiusura dell’esercizio 2025. Inoltre, la valutazione del consulente fiscale porta a ritenere probabile una conferma almeno parziale dei rilievi.

Pertanto, la fattispecie deve essere analizzata alla luce dell’OIC 31 e del principio di prudenza previsto dall’art. 2423-bis c.c.

Classificazione della passività

Ai fini dell’applicazione dell’OIC 31, occorre distinguere tra passività certe, passività probabili e passività possibili.

Le passività certe sono quelle la cui esistenza è già accertata alla data di bilancio, anche se l’ammontare o la scadenza possono non essere ancora determinati con precisione. A seconda della natura dell’obbligazione, tali passività possono essere iscritte tra i debiti oppure tra i fondi per rischi e oneri.

Le passività probabili riguardano invece situazioni nelle quali l’esistenza dell’obbligazione non è ancora certa, ma l’esborso futuro appare probabile sulla base degli elementi disponibili alla data di bilancio. In presenza di una stima attendibile dell’importo, tali passività richiedono lo stanziamento di un fondo rischi.

Le passività possibili, infine, sono connesse a eventi futuri incerti e non comportano l’iscrizione di un fondo, quando l’esborso non risulta probabile. In tali casi, la società deve valutare la necessità di fornire un’adeguata informativa in Nota integrativa.

Valutazione del caso Alfa S.r.l.

Nel caso di specie, la valutazione può essere sintetizzata come segue:

Requisito OIC 31

Riscontro nel caso Alfa

Obbligazione attuale

Sì – contestazioni formalizzate nel PVC del 15/12/2025

Derivante da eventi passati

Sì – relativi agli esercizi 2022-2024

Probabilità di esborso finanziario

Sì – secondo la valutazione del consulente fiscale

Attendibilità della stima

Sì – stimata in euro 80.000 su basi ragionevoli

Alla luce degli elementi indicati, la contestazione ricevuta da Alfa S.r.l. presenta i requisiti richiesti dall’OIC 31 per la rilevazione di un fondo rischi tributario. Il rischio deriva infatti da eventi già verificatisi alla data di bilancio, è ritenuto probabile sulla base del parere del consulente fiscale ed è stimabile in modo attendibile.

Determinazione dell’importo da accantonare

Criterio della migliore stima

L’OIC 31 richiede che il fondo sia iscritto per un importo pari alla migliore stima dell’onere che la società ritiene necessario sostenere per adempiere all’obbligazione esistente alla data di bilancio.

Nel caso di Alfa S.r.l., i costi complessivamente contestati ammontano a euro 300.000, mentre l’esposizione potenziale complessiva, comprensiva di maggiori imposte, sanzioni e interessi, è pari a euro 120.000.

Tale importo rappresenta tuttavia la pretesa massima potenziale derivante dal PVC e non coincide necessariamente con l’importo da iscrivere in bilancio. Ai fini contabili, infatti, occorre considerare l’esborso che, sulla base degli elementi disponibili alla data di chiusura dell’esercizio, risulta ragionevolmente probabile.

Nel caso in esame, la migliore stima dell’esborso probabile è stata quantificata in euro 80.000. Tale valutazione tiene conto della diversa solidità della documentazione disponibile a supporto delle voci contestate, della prassi generalmente seguita dall’Agenzia delle Entrate in fattispecie analoghe, del giudizio professionale espresso dal consulente fiscale e della distinzione tra rilievi maggiormente contrastabili e rilievi che presentano profili di maggiore criticità.

Importo da accantonare

Alla luce di tali elementi, Alfa S.r.l. dovrà iscrivere un fondo rischi tributario pari a euro 80.000.

Il fondo dovrà essere rilevato nella voce B.3 del passivo dello Stato patrimoniale, tra i fondi per rischi e oneri, con contropartita a Conto economico nella voce B.13 “Altri accantonamenti”

Rilevazione contabile al 31 dicembre 2025

Al 31 dicembre 2025, Alfa S.r.l. dovrà rilevare l’accantonamento al fondo rischi tributario, imputando il relativo costo a Conto economico e iscrivendo il corrispondente fondo nel passivo dello Stato patrimoniale.

La rilevazione contabile può essere rappresentata come segue:

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

Dare/Avere

CE

Costi della produzione

Accantonamento a fondo rischi tributario

80.000,00

Dare

SP

Fondi per rischi e oneri

Fondo rischi tributario

80.000,00

Avere

 

Trattamento fiscale dell’accantonamento

Indeducibilità ai fini IRES

Sotto il profilo fiscale, l’accantonamento al fondo rischi tributario non assume immediata rilevanza.

L’art. 107, comma 4, del TUIR stabilisce infatti che non sono deducibili gli accantonamenti a fondi diversi da quelli espressamente ammessi dalla normativa fiscale. Poiché il fondo rischi tributario non rientra tra gli accantonamenti fiscalmente riconosciuti, l’importo rilevato da Alfa S.r.l. nel bilancio 2025 risulta integralmente indeducibile.

Di conseguenza, l’accantonamento di euro 80.000, pur correttamente rilevato sotto il profilo civilistico, non potrà essere dedotto ai fini IRES nell’esercizio di stanziamento.

Variazione in aumento in dichiarazione dei redditi

Nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2025, Alfa S.r.l. dovrà neutralizzare l’effetto fiscale dell’accantonamento attraverso una variazione in aumento pari a euro 80.000.

In altri termini, il risultato civilistico risulterà ridotto per effetto dell’accantonamento imputato a Conto economico, mentre il reddito imponibile dovrà essere incrementato mediante apposita ripresa fiscale.

L’effetto è quindi quello di impedire la deduzione del costo nell’esercizio 2025, con conseguente assenza di un risparmio fiscale immediato.

Giustificazione dell’indeducibilità

La ragione dell’indeducibilità risiede nel fatto che, al momento dell’accantonamento, l’onere non presenta ancora i requisiti fiscali di certezza e determinabilità richiesti dall’art. 109 del TUIR.

Il fondo rischi tributario, infatti, nasce da una valutazione probabilistica dell’esborso futuro e non da un debito già certo, definitivo ed esigibile. La disciplina fiscale mira quindi a evitare che vengano dedotti componenti negativi fondati su stime prudenziali o valutazioni discrezionali, prima che l’obbligazione sia effettivamente maturata.

L’accantonamento diventerà fiscalmente rilevante solo in un momento successivo, quando l’onere tributario sarà certo nella sua esistenza e determinabile nel suo ammontare, ad esempio a seguito della definizione dell’accertamento o del pagamento delle somme dovute.

Evoluzione della fattispecie ed eventi successivi

Utilizzo del fondo in esercizi successivi

Una volta rilevato il fondo rischi tributario nel bilancio 2025, occorrerà monitorare l’evoluzione della posizione fiscale negli esercizi successivi. Il fondo potrà infatti essere utilizzato, ridotto o stornato in funzione dell’esito del procedimento.

Scenario 1: notifica dell’avviso di accertamento e conferma parziale dei rilievi

Si ipotizzi che nel 2026 venga notificato un avviso di accertamento per euro 70.000 e che la società decida di aderire alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria.

In questo caso, Alfa S.r.l. dovrà utilizzare il fondo precedentemente stanziato per rilevare il debito tributario derivante dall’adesione all’accertamento.

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

Dare/Avere

SP

Fondi per rischi e oneri

Fondo rischi tributario

70.000,00

Dare

SP

Debiti tributari

Debito per adesione accertamento

70.000,00

Avere

Poiché il fondo iscritto nel 2025 era pari a euro 80.000, mentre l’importo definito nel 2026 è pari a euro 70.000, la quota eccedente di euro 10.000 dovrà essere stornata.

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

Dare/Avere

SP

Fondi per rischi e oneri

Fondo rischi tributario

10.000,00

Dare

CE

Sopravvenienza attiva

Sopravvenienza attiva da storno fondo

10.000,00

Avere

Sotto il profilo fiscale, l’utilizzo del fondo per euro 70.000 consente di riconoscere la deduzione dell’onere nel periodo in cui lo stesso diventa certo e definitivo. Poiché l’accantonamento originario non era stato dedotto nel 2025, la società potrà effettuare una variazione in diminuzione per l’importo effettivamente sostenuto.

La sopravvenienza attiva di euro 10.000, derivante dallo storno della quota eccedente del fondo, non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito imponibile, in quanto riferita a un accantonamento che non aveva generato alcun beneficio fiscale nell’esercizio precedente. Anche in questo caso sarà quindi necessario neutralizzarne l’effetto mediante una variazione in diminuzione.

Scenario 2: mancata emissione dell’avviso di accertamento

Si ipotizzi, invece, che entro i termini di decadenza non venga notificato alcun avviso di accertamento. In tale circostanza, venuto meno il rischio che aveva giustificato l’iscrizione del fondo, Alfa S.r.l. dovrà procedere allo storno integrale dell’importo precedentemente accantonato.

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

Dare/Avere

SP

Fondi per rischi e oneri

Fondo rischi tributario

80.000,00

Dare

CE

Sopravvenienza attiva

Sopravvenienza attiva da storno fondo

80.000,00

Avere

Anche in questo caso, la sopravvenienza attiva derivante dallo storno del fondo non dovrebbe assumere rilevanza fiscale, poiché il relativo accantonamento non era stato dedotto nell’esercizio di rilevazione.

La società dovrà quindi effettuare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, al fine di evitare che venga tassato un componente positivo collegato a un costo che non aveva prodotto effetti fiscali.

Riflessi IRAP

Trattamento ai fini della base imponibile IRAP

Anche ai fini IRAP occorre valutare il trattamento dell’accantonamento al fondo rischi tributario.

Per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo il metodo da bilancio, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 446/1997, assumono rilevanza le voci del valore e dei costi della produzione individuate dalla norma. Gli accantonamenti iscritti nelle voci B.12 e B.13 del Conto economico, tuttavia, non concorrono ordinariamente alla formazione della base imponibile IRAP. Di conseguenza, l’accantonamento al fondo rischi tributario, rilevato nella voce B.13 “Altri accantonamenti”, non genera un beneficio fiscale immediato ai fini IRAP.

Tuttavia, trattandosi di un accantonamento a fronte di un rischio tributario e non di un costo effettivamente sostenuto e correlato alla produzione, lo stesso non assume immediata rilevanza fiscale anche ai fini IRAP.

Pertanto, qualora l’accantonamento sia stato contabilizzato nella voce B.13 del Conto economico, lo stesso dovrà essere escluso dalla base imponibile IRAP, con effetto equivalente alla mancata deduzione dell’importo di euro 80.000 nell’esercizio 2025.

Considerazioni sulla gestione della procedura

Opportunità dell’adesione al PVC

Ricevuto il Processo Verbale di Constatazione, la società dovrà valutare anche il possibile ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso. Per i PVC emessi dal 30 aprile 2024, l’adesione ai verbali di constatazione  è disciplinata dall’art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997. In via generale, il contribuente deve presentare la comunicazione di adesione entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione.

In particolare, l’adesione al PVC può consentire alla società di definire anticipatamente la propria posizione fiscale, beneficiando della riduzione delle sanzioni e ottenendo maggiore certezza sull’onere finale da sostenere.

Nel caso di specie, Alfa S.r.l. dovrà quindi confrontare il costo della definizione immediata con il rischio derivante dall’eventuale successivo avviso di accertamento, tenendo conto della solidità della documentazione disponibile e delle valutazioni formulate dal consulente fiscale.

Impatto sulla rilevazione contabile

L’eventuale adesione al PVC o la successiva definizione dell’accertamento avranno effetti contabili differenti a seconda del momento in cui si perfezionano.

Se la definizione interviene dopo la chiusura dell’esercizio 2025, essa rappresenterà un evento successivo da valutare secondo l’OIC 29. In particolare, qualora l’adesione o l’accertamento confermino, anche solo parzialmente, il rischio già stimato alla data di bilancio, la società utilizzerà il fondo rischi precedentemente stanziato.

Eventuali differenze tra l’importo accantonato e l’onere effettivamente definito genereranno invece componenti positivi o negativi di reddito. Se l’onere finale sarà inferiore al fondo iscritto, la quota eccedente dovrà essere stornata. Se, al contrario, l’importo dovuto sarà superiore al fondo accantonato, la differenza dovrà essere rilevata come ulteriore costo nell’esercizio in cui l’obbligazione diventa certa.

2) Commento alla risposta dell’assistente digitale MIA Summa Bilancio

L’analisi dell’assistente digitale MIA Summa Bilancio consente di svolgere alcune ulteriori riflessioni sul rapporto tra contestazione fiscale, rappresentazione contabile del rischio e trattamento fiscale dell’accantonamento.

Il caso del PVC ricevuto a ridosso della chiusura dell’esercizio evidenzia un punto spesso sottovalutato: il fondo rischi tributario non è una voce da alimentare “per prudenza” in modo generico, ma una stima tecnica che deve poter essere ricostruita e difesa.

Il primo profilo riguarda proprio la qualità della stima. Nel caso Alfa S.r.l., l’esposizione potenziale complessiva è pari a euro 120.000, mentre il fondo viene quantificato in euro 80.000. Questa differenza può essere pienamente ragionevole, ma solo se la società è in grado di documentare il percorso valutativo seguito. In altri termini, non basta affermare che una parte dei rilievi è contrastabile: occorre dimostrare quali contestazioni sono supportate da documentazione robusta, quali presentano profili di maggiore debolezza e quale probabilità di soccombenza è stata attribuita ai diversi rilievi. Il fondo rischi non dovrebbe mai essere un numero “negoziale” o di compromesso, ma la rappresentazione contabile della migliore stima disponibile alla data di bilancio.

Un secondo aspetto, spesso trascurato, riguarda la composizione dell’importo accantonato. Dire che il fondo è pari a euro 80.000 non è sufficiente se non si comprende cosa vi sia dentro: maggiori imposte, sanzioni, interessi ed eventuali costi professionali non hanno necessariamente la stessa natura e non producono sempre gli stessi effetti fiscali. Questa distinzione diventa rilevante anche ai fini dell’eventuale fiscalità differita. L’indeducibilità dell’accantonamento nell’esercizio di stanziamento, infatti, non comporta automaticamente l’iscrizione di imposte anticipate: occorre verificare se le singole componenti dell’onere saranno effettivamente deducibili in futuro. Le componenti destinate a restare indeducibili anche al momento del pagamento non possono generare imposte anticipate.

Vi è poi il tema, molto delicato, dell’informativa in Nota integrativa. La società deve rappresentare correttamente l’esistenza del rischio, la natura della contestazione e i criteri utilizzati per stimare il fondo. Tuttavia, l’informativa deve essere completa senza trasformarsi in una sorta di memoria difensiva al contrario. In presenza di un contenzioso fiscale potenziale, il bilancio deve informare il lettore, ma non dovrebbe esporre la società a un indebolimento della propria posizione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Il punto di equilibrio, quindi, è sottile: sottostimare il rischio compromette la rappresentazione prudente del bilancio, ma sovrastimarlo può produrre l’effetto opposto, creando fondi “cuscinetto” destinati a generare sopravvenienze negli esercizi successivi. La prudenza contabile non autorizza accantonamenti generici o eccessivi; richiede stime ragionevoli, documentate e aggiornate.

Nel caso Alfa S.r.l., l’iscrizione del fondo pari a euro 80.000 appare coerente con la logica dell’OIC 31, ma il vero elemento qualificante non è soltanto l’importo accantonato. Ciò che fa la differenza è la solidità del processo valutativo che conduce a quella cifra e la capacità della società di dimostrare che il fondo rappresenta effettivamente il rischio probabile alla data di bilancio.


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