Per le spese di recupero del patrimonio edilizio, il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR stabilisce che «in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Simile disposizione nel Decreto Inter Ministreriale 6 agosto 2020, art. 9 c 1, per quanto all’ecobonus.
Vediamo se e a chi si trasferiscono le quote di bonus residue (cioè non usufruite dal defunto) e alcuni casi particoli.
1) La qualifica di erede e il titolo per il quale l’avente diritto (il de cuius) ha il bonus
L’avente diritto può essere il proprietario, il conduttore (cioè l’inquilino), il comodatario (casi ad esempio di immobile di mamma e papà concesso gratuitamente ai figli), l’usufruttuario, il titolare di altro diritto reale o anche il coniuge superstite titolare del diritto personale di abitazione.
Occorre allora intanto capire chi sono gli eredi e se subentrano o meno nel diritto (proprietà o altro diritto reale, diritto personale, contratto…) che ha dato al defunto la possibilità di sostenere le spese e usufruire del bonus. O se, invece, rinunciano all’eredità anche a favore di un terzo.
Infatti alcuni diritti si estinguono con la morte del titolare degli stessi, come, ad esempio, l’usufrutto costituito fino alla morte dell’usufruttuario. In caso di morte dell’usufruttuario, ad esempio quindi, gli eredi del defunto non erediteranno l’usufrutto perché questo si estingue con la morte del titolare. Altro esempio è un contratto di locazione stipulato dal defunto che gli ha dato la possibilità di sostenere le spese e quindi di ottenere il bonus: occorre capire se e quali eredi subentrano in tale contratto (es.: coniuge o figli che convivevano stabilmente con il titolare del contratto).
E’ quindi importante quale primo dei due requisiti la qualifica di erede del diritto specifico, per ciò:
- non importa la quota di diritto ereditato, cioè la “quantità”, la per usufruire del bonus (salva la detenzione di cui sotto si dice)
- il convivente di fatto non nominato erede (per assenza di testamento) anche se subentra nel contratto di locazione non acquisisce il bonus, che, nel caso di assenza di eredi detentori, va perso (è il caso della coppia di conviventi di fatto senza figli quando uno dei due decede senza lasciar testamento)
2) La conservazione della detenzione materiale e diretta
Il TUIR non richiede che l’erede mantenga come casa d’abitazione l’immobile che fu oggetto delle spese attraverso cui nacque il bonus.
L’erede deve “solo” conservare la detenzione materiale e diretta, cioè il diritto di disporre dell’immobile oggetto delle spese, anche se fosse la casa al mare o in montagna: ad. es., se il defunto era proprietario della casa al mare ed ereditano moglie e figli, questi subentreranno nel diritto al bonus fiscale.
Tale detenzione va però conservata: che significa che occorre averla avuta e mantenerla. Per i periodi in cui tale detenzione non fosse conservata da parte di uno degli eredi (o di tutti) questi non potrà usufruire del bonus per la propria quota. Secondo l’Agenzia delle Entrate la condizione della conservazione è soddisfatta se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre (Agenzia delle entrate – Principio di diritto n. 7/2025), tranne che per l’anno del decesso nel quale deve sussistere all’evento luttuoso ed essere conservata fino al 31 dicembre (si veda anche la Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 2). Deve essere “totale” cioè una locazione parziale, per tempo o spazio (si veda ad es. la Risposta n. 594/2022), fa decadere dal diritto alla quota bonus di quell’anno.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (da ultimo il Principio di diritto n. 7/2025) posta la prima condizione (qualifica di erede e subentro nel diritto al bonus, vedi sopra) se per uno o più annualità taluno dei subentranti al bonus non conserva la detenzione, ciò accresce proporzionalmente il bonus degli altri subentranti. Ad es.: in morte di un coniuge senza testamento ereditano l’altro coniuge e i 4 figli (1/3 e 1/6 ciascuno rispettivamente) di cui solo 1 figlio ancora convivente, per cui per l’anno del decesso il bonus sarà usufruito a metà fra il figlio e il coniuge superstite. Se l’anno successivo il figlio esce di casa (anche si trasferisse il 30 dicembre) il bonus spetterebbe per intero al coniuge superstite ancora detentore.
3) Schema logico delle condizioni
Secondo il TUIR, quindi e come letto sopra, occorrono due condizioni contemporanee per poter subentrare nel diritto al bonus vantato dal defunto:
- il diritto in base al quale nacque il bonus è trasmissibile in morte del titolare, e l’erede non vi rinuncia
- l’erede conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile (dal decesso a fine anno nell’anno del decesso, tutto l’anno gli altri anni)
Nel TUIR non si fa cenno, infine, ad alcuna proporzionalità fra gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta, pertanto il diritto al bonus si ripartisce fra essi in parti uguali.
Non importa che, ad esempio, il coniuge superstite convivente erediti 1/3 e i quattro figli conviventi ciascuno 1/6, tutti e cinque otterranno un quinto del bonus, mentre, se solo 1 dei quattro figli convivesse con il coniuge superstite a questi due spetterà metà bonus ciascuno, per la assenza del requisito della detenzione in capo agli altri tre figli, e ciò indipendentemente dalla quota di proprietà ereditata.
Ricordando che per principio generale può usufruire della quota di bonus relativa ad un anno, fatti salvi gli altri obblighi, chi aveva il possesso dell’immobile al 31 dicembre si possono dipanare i casi più frequenti ma anche quelli più complessi.
A chi spetta la quota del bonus per l’anno del decesso
Quindi, intanto, si determina che si trasferisce agli eredi, in presenza delle condizioni viste, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso.
Chi e quando allora la porta in dichiarazione: la quota di bonus di cui avrebbe usufruito il defunto qualora fosse rimasto in vita fino a fine anno non va dichiarata nella dichiarazione di quest’ultimo relativa alla frazione d’anno di vita che gli eredi presenteranno, ma va dichiarato dagli eredi, e ciò anche nel caso in cui il decesso avvenga nell’anno di n. 1, cioè quello in cui nasce il bonus a seguito del sostenimento della spesa.
Pertanto si dovrà determinare chi ha ereditato lo specifico diritto in base al quale il defunto usufruì del bonus, controllare se e quanti di questi hanno possesso diretto e materiale dell’immobile, e semplicemente fare la divisione per teste.
4) A chi spetta la quota del bonus per gli anni successivi
La detenzione dell’immobile deve essere conservata: sussistere quindi nell’anno di accettazione dell’eredità e rimanere tale in ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
Ad esempio, i due figli eredi che detenevano la casa al mare ereditata a loro disposizione, un anno la concedono in locazione (anche solo per una piccolo periodo, si veda anche la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021): non potranno utilizzare delle quote di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile rimane locato, riprendendo a beneficiare delle eventuali rate residue negli anni successivi al termine del contratto di locazione.
Al contrario, se al momento della successione l’immobile fosse in locazione a terzi, nessun erede può utilizzare la quota di bonus di competenza dell’anno del decesso per mancanza della condizione di detenzione ma quando termina il contratto di locazione, chi di essi detiene materialmente e direttamente l’immobile riprende a usufruire del bonus residuo.
5) Casi particolari
Caso particolare del decesso dell’usufruttuario
Il caso appare particolare, ma si applicano le regole generali già viste.
L’usufrutto non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario per la natura stesa del diritto che permane al massimo fino alla morte dell’usufruttuario: caso differente se gli eredi sono nudi proprietari dell’immobile su cui era costituito l’usufrutto.
Pertanto:
- se gli eredi sono tali per altri diritti (es.: perché ereditano autovettura, credito del conto corrente bancario ecc) ma non sono tali rispetto al diritto di usufrutto e il bonus viene meno;
- se invece gli eredi sono i nudi proprietari dell’immobile, con la morte dell’usufruttuario essi consolidano l’intera proprietà sull’immobile e – se e chi di loro conserva la detenzione – possono usufruire del bonus per le quote residue in qualità di proprietari
Caso particolare: cosa succede se l’erede cede o decede?
Si distingue il caso dell’erede subentrante nel bonus che cede (vende, dona) o decede, e in questo caso occorre una ulteriore specifica distinzione.
Vendita da parte dell’erede che ha conservato la detenzione
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le quote di bonus non utilizzate non si trasferiscono all’acquirente, neanche quando la vendita o la donazione sono effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità. Ciò vale sia per il caso di vendita che per quello di donazione. Per cui ad es. il coniuge superstite erede e detentore che dona la quota ereditata ai figli, coeredi, non trasmette a quest’ultimi la propria possibilità di usufruire del bonus, e i figli coeredi continueranno anche dopo la donazione a usufruire solo delle quote di bonus in cui erano già subentrati. Continuando nell’esempio sopra esposto: in morte del marito e senza testamento, la moglie e i 4 figli ereditano rispettivamente 1/3 e 1/6 ciascuno la proprietà, ma solo la moglie e 1 figlio vivono nell’immobile ereditato e pertanto usufruiranno metà ciascuno delle quote di bonus del defunto, qualora la moglie doni ai figli la propria quota, il figlio convivente continuerà a usufruire del bonus solo per la propria metà (gli altri per nulla in quanto già non detentori).
Decesso dell’erede che ha conservato la detenzione
Occorrere distinguere i seguenti due casi riferiti al momento in cui l’erede che ha conservato la detenzione acquisì, per morte del proprio dante causa, le quote residue di bonus:
- aveva ereditato un diritto sull’immobile oggetto delle spese o era subentrato in un contratto relativo all’immobile oggetto delle spese
- era subentrato in un contratto relativo all’immobile oggetto delle spese, immobile di proprietà di un erede detentore
Il primo caso è riferito, ad esempio, a:
- il decesso dell’erede detentore che aveva avuto trasmesso il bonus: in questo caso secondo l’Agenzia delle Entrate “in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.”
- il decesso dell’erede detentore di immobile di terzi in locazione (es: coniugi inquilini con figlio maggiorenne, premorto un coniuge in morte del secondo coniuge): il caso non è stato affrontato dall’Agenzia, ma si ritiene che per essa valga quanto scritto per il caso del comodatario. Anche in questo caso, il diritto al bonus trasmesso al coniuge ormai defunto deve ritenersi estinto.
Il secondo caso è riferito invece, ad esempio, al decesso del coniuge convivente in morte del quale l’erede (non dell’immobile) era subentrato nel contratto di locazione (o di comodato) e per ciò aveva avuto trasmesso il bonus: se altro familiare detentore ne ha la proprietà, egli subentra nel bonus. E’ il caso, ad esempio, di una coppia di fatto con figli di solo uno dei due, componente A, sia proprietario dell’immobile d’abitazione in quota con i figli e che per tutelare l’altro membro della coppia abbia stipulato con i figli un contratto di comodato (o di locazione). Qualora deceda il componente A senza testamento, il convivente di fatto B non acquista la qualità di erede ma – in forza del contratto di comodato/locazione – subentra nel bonus (eventualmente pro quota con figli conviventi) e, in caso deceda anche questo secondo componente B, i figli del componente A che mantengono la detenzione subentrano nelle quote di bonus non usufruite dal convivente di fatto B che si sommano a quelle già non usufruite in morte di A.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
FISCOeTASSE.com
Source link





