Fatture errate emesse dal cliente: quando risponde il commercialista?


La responsabilità del commercialista per fatture errate emesse dal cliente non è automatica. 

Il professionista può però essere chiamato a rispondere se ha concorso nell’errore, ha omesso controlli dovuti o ha violato gli obblighi di diligenza professionale.

Questa è la sintesi della pronuncia n 21061/2026.

              

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1) Fatture errate emesse dal cliente: quando risponde il commercialista?

Secondo la Cassazione per l’errore del cliente risponde il commercialista se non ha vigilato

La fattura errata resta, in via ordinaria, un problema del soggetto che l’ha emessa.  L’art. 21 del DPR 633/1972 pone infatti l’obbligo di fatturazione in capo al cedente o prestatore, che può anche far emettere il documento da un terzo, ma “ferma restando la sua responsabilità” . 

Questo principio è centrale anche quando l’impresa o il professionista si avvale del commercialista per la gestione contabile e fiscale.

Il consulente non diventa automaticamente garante assoluto della correttezza di ogni fattura predisposta dal cliente, soprattutto se il documento è stato creato e trasmesso direttamente dall’azienda tramite gestionale interno. 

Tuttavia, la responsabilità del commercialista può emergere quando l’errore deriva da istruzioni errate fornite dal professionista, da un’omessa verifica rientrante nel mandato, dalla mancata segnalazione di anomalie evidenti o dalla partecipazione, anche agevolativa, alla violazione.

Sul piano civilistico, il parametro è quello della diligenza professionale: l’art. 1176 c.c. prevede che, nell’adempimento delle obbligazioni professionali, la diligenza sia valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata

Se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, l’art. 2236 c.c. limita invece la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave.

Diverso è il rapporto con il Fisco, la Cassazione ha più volte ribadito che il contribuente non è liberato dai propri obblighi solo perché si è affidato al commercialista. 

Nell’ordinanza n. 13358 del 20 maggio 2025, la Suprema Corte ha affermato che il contribuente deve provare sia l’attività di vigilanza sull’intermediario sia l’eventuale condotta fraudolenta del professionista idonea a impedirgli il controllo .

La giurisprudenza più recente, però, amplia anche il rischio per il professionista. 

Con le ordinanze del 2026 sul concorso nelle violazioni tributarie, la Cassazione ha chiarito che il commercialista può essere sanzionato quando, pur non essendo autore materiale della violazione, compie azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano l’illecito fiscale.

Il principio è stato ribadito anche con riferimento ai terzi che partecipano alle violazioni commesse da società, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 472/1997 .

In pratica, se il cliente emette una fattura con aliquota IVA sbagliata, descrizione incompleta, codice natura errato o imponibile non corretto, occorre verificare chi ha predisposto il documento, quali erano i compiti affidati al commercialista e se l’errore fosse riconoscibile con l’ordinaria diligenza professionale

La semplice tenuta della contabilità non basta, da sola, a trasferire ogni responsabilità sul consulente; ma la presenza di anomalie palesi, crediti IVA inesistenti, operazioni incoerenti o fatture sistematicamente irregolari può far emergere un obbligo di intervento.

Fondamentale, quindi, delimitare il mandato professionale: chi emette le fatture, chi controlla i dati IVA, chi verifica codici natura e aliquote, chi gestisce eventuali note di variazione. 

In assenza di procedure chiare, il contenzioso tende a concentrarsi sulla prova: email, istruzioni scritte, checklist, ricevute SdI, report di controllo e segnalazioni al cliente diventano elementi decisivi.

Nel caso di specie il cliente era un notaio e la Cassazione ha statuito che risponde della fatturazione errata del cliente il commercialista che redige la dichiarazione poichè la qualifica professionale di notaio rivestita dal cliente non attenua i doveri di verifica e di controllo dei documenti trasmessi

Si tratta di diligenza qualificata che appunto ai sensi dell’artiolo 1176 deve guidare l’operato del professionista che diventa una sorta di garante dell’operato fiscale del cliente.

In conclusione il consulente fiscale cui il cliente trasmette le fatture emesse per approntare la dichiarazione annuale dei redditi è tenuto a supervisionare l’operato dello stesso, che confida legittimamente nella sua prestazione professionale.

  

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2) Il perimetro della responsabilità del commercialista: risposte a dubbi frequenti

Il commercialista risponde sempre delle fatture sbagliate del cliente?
No. La responsabilità non è automatica. Serve provare un errore professionale, un’omissione rilevante o un contributo alla violazione.

Se il cliente emette da solo la fattura elettronica, chi paga le sanzioni?
Di norma il contribuente. Il commercialista può essere coinvolto solo se l’errore rientra nei controlli affidati o se ha dato indicazioni errate.

Il commercialista deve controllare tutte le fatture?
Solo se il mandato lo prevede o se, nell’attività svolta, emergono anomalie evidenti che un professionista diligente avrebbe dovuto segnalare.

Il cliente può chiedere il risarcimento al commercialista?
Sì, ma deve dimostrare incarico, errore professionale, danno subito e nesso causale. Le imposte dovute restano normalmente a carico del contribuente; il risarcimento può riguardare sanzioni, interessi o costi causati dall’inadempimento.

Come ridurre il rischio?
Con mandato scritto, procedure di controllo, conservazione delle comunicazioni, segnalazione tempestiva degli errori e correzione tramite strumenti IVA appropriati, come note di variazione quando ne ricorrono i presupposti.


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