Il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza n. 693 del 4 giugno 2026, ha chiarito i presupposti della responsabilità della struttura sanitaria in caso di intervento chirurgico asseritamente non corretto. In particolare, il giudice ha ribadito che, pur trattandosi di responsabilità contrattuale fondata sul contratto di spedalità, il paziente deve provare il rapporto con la struttura, l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegare un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a causare il danno lamentato.
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Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
Punti di forza
- Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni.
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- Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
- Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
- Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali.
- Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
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Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.
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Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 €
57.95 €
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I fatti
Una signora veniva sottoposta nel febbraio del 2019 ad un intervento chirurgico ortopedico di stabilizzazione e di decompressione per spondilolestesi alla colonna vertebrale presso una struttura sanitaria calabrese. Tuttavia, pochi giorni dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico, la paziente continuava a lamentare lombalgia acuta e dolore lungo la parte destra della colonna vertebrale.
Alla luce del persistere della sintomatologia, nel settembre 2019 la paziente si sottoponeva a una visita specialistica neurochirurgica presso un altro professionista sanitario. All’esito della visita, le veniva prescritto l’utilizzo di un busto contenitivo lombare e veniva prospettata la necessità di un nuovo intervento chirurgico, finalizzato alla revisione di una vite collocata nella parte destra della colonna vertebrale durante il precedente intervento, poiché ritenuta non correttamente posizionata.
Pertanto, la paziente si sottoponeva al secondo intervento chirurgico per risolvere la problematica alla vite e successivamente era costretta ad un lungo periodo di inabilità temporanea e subiva un danno biologico permanente a causa dell’errato posizionamento.
Dall’accertamento tecnico preventivo al giudizio di merito
Ritenendo che i danni subiti fossero riconducibili alla responsabilità della struttura sanitaria calabrese presso la quale era stato eseguito il primo intervento chirurgico, la paziente si rivolgeva al Tribunale di Lamezia Terme.
In particolare, promuoveva un procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP), volto a verificare l’eventuale sussistenza di errori commessi dal personale sanitario della struttura e ad accertare i danni che ne sarebbero derivati.
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Tuttavia, i consulenti tecnici nominati dal tribunale nel suddetto procedimento escludevano la sussistenza di una responsabilità dei sanitari della struttura convenuta, che ritenevano avessero agito correttamente nell’esecuzione dell’intervento chirurgico nei confronti della paziente.
Quest’ultima, non soddisfatta dell’esito del procedimento, si rivolgeva nuovamente il tribunale di Lamezia Terme, mediante un giudizio di merito, nel quale contestava le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, ribadendo che la vite era stata male posizionata dai sanitari della struttura convenuta e che ciò aveva impedito il pieno recupero della mobilità ed intenso dolore fino all’esecuzione del secondo intervento chirurgico risolutivo.
La struttura sanitaria si costituiva nel giudizio di merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea, ritenuta infondata per difetto di una propria responsabilità nella determinazione dei danni lamentati dalla paziente e richiamando a tal proposito le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo già svolto.
Le valutazioni del Tribunale
Secondo il Tribunale, la fattispecie doveva essere ricondotta nell’ambito della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.
Con l’accettazione del paziente, infatti, si instaura tra quest’ultimo e la struttura un rapporto contrattuale atipico, comunemente definito contratto di spedalità. In forza di tale rapporto, la struttura non è tenuta soltanto all’erogazione delle cure mediche e all’esecuzione degli eventuali trattamenti chirurgici, ma assume una più ampia obbligazione di assistenza.
La prestazione dovuta ha quindi natura complessa: comprende la messa a disposizione del personale sanitario, dei medicinali, delle attrezzature e degli ambienti necessari, nonché l’adozione di tutte le misure organizzative e protettive idonee a garantire la sicurezza del paziente durante il ricovero e il percorso di cura.
Pertanto, la responsabilità della struttura sanitaria può derivare:
- sia dall’inadempimento dell’obbligazione che quest’ultima deve eseguire direttamente,
- sia dall’inadempimento delle prestazioni medico professionali che invece devono essere svolte dai sanitari di cui la struttura si avvale quali ausiliari necessari per l’esecuzione della prestazione.
Responsabilità sanitaria e riparto dell’onere della prova
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria incide direttamente sulla distribuzione dell’onere della prova tra paziente e struttura convenuta.
Il paziente danneggiato deve provare l’esistenza del rapporto contrattuale con la struttura, derivante dall’accettazione e dalla presa in carico, nonché l’insorgenza di una nuova patologia o l’aggravamento di una patologia preesistente.
Deve inoltre allegare un inadempimento qualificato della struttura sanitaria, ossia un comportamento astrattamente idoneo, sul piano causale, a determinare il danno lamentato.
Una volta assolto tale onere, spetta alla struttura sanitaria dimostrare di avere adempiuto correttamente alla propria prestazione. In particolare, la struttura deve provare che la condotta tenuta, anche attraverso i propri ausiliari, è stata diligente, prudente e conforme alle regole dell’arte medica.
In alternativa, la struttura può liberarsi da responsabilità dimostrando che, anche ove vi sia stato un inadempimento, tale condotta non ha avuto incidenza causale nella produzione del danno lamentato dal paziente.
La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che la paziente abbia fornito la prova soltanto della sussistenza del rapporto contrattuale intercorso struttura sanitaria, avendo dimostrato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico ortopedico presso la convenuta, ma che non ha fornito alcuna prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta posta in essere dai sanitari della struttura convenuta.
Conseguentemente, il giudice ha ritenuto di rigettare la domanda risarcitoria formulata dal paziente, proprio per mancanza di una responsabilità imputabile ai sanitari della convenuta.
A tal proposito, il giudice ha escluso la suddetta responsabilità facendo affidamento sugli accertamenti emersi a seguito del procedimento di ATP svolto dalle parti precedentemente rispetto l’introduzione del giudizio di merito.
In particolare, i consulenti tecnici d’ufficio hanno accertato che l’intervento chirurgico presso la struttura sanitaria è stato correttamente eseguito e documentato nonché che le viti inserite nella colonna vertebrale della paziente erano state inserite correttamente.
In altri termini, secondo i periti, l’intervento chirurgico cui si è sottoposta la paziente presso la struttura sanitaria convenuta è stato eseguito a regola d’arte e tale esecuzione corretta risulta documentata dalla cartella clinica depositata in giudizio nonché dalla tac eseguita subito dopo l’intervento chirurgico (dalla quale si evince che le viti erano state correttamente posizionate).
Secondo il giudice:
Il mancato deposito da parte della paziente di documentazione relativa ad esami strumentali eseguiti successivamente all’intervento chirurgico a cui risultasse eventualmente il mal posizionamento della vite, comporta l’impossibilità di discostarsi dagli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici d’ufficio precedente procedimento per ATP.
Infatti, l’esame tac del rachide da cui emerge che la vite si era spostata lateralmente è stato eseguito soltanto nell’ottobre 2019 (quindi sei mesi dopo l’intervento chirurgico) e i consulenti tecnici d’ufficio, già nel procedimento per ATP, avevano ritenuto che detto spostamento può essere dipeso da vari fattori, quali ad esempio un successivo trauma del rachide lombare.
Inoltre, secondo il giudice, la paziente, a fronte delle suddette osservazioni e conclusioni formulate dai consulenti tecnici d’ufficio nel procedimento per ATP, si è limitata a reiterare le osservazioni già formulate dal proprio consulente di parte e confutate dai consulenti tecnici d’ufficio, mentre non ha allegato alcuna nuova circostanza, né fornito alcun elemento di prova ulteriore a sostegno delle proprie contestazioni.
Per tale ragione, il giudice ha ritenuto di non potersi discostare dalle conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici d’ufficio nel precedente procedimento per ATP e di non poter neanche rinnovare l’accertamento peritale all’interno del giudizio di merito. Infatti, secondo il giudicante, soltanto il deposito di ulteriore documentazione o di altri elementi ulteriori rispetto a quelli già esaminati procedimento per ATP, avrebbero reso necessaria e utile una rinnovazione dell’accertamento peritale.
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Avv. Pier Paolo Muià
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