Concordato minore inammissibile per l’imprenditore cancellato


La Cassazione, con l’ordinanza n. 20961/2026, ha chiarito che la domanda di accesso al concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e anche quando la proposta abbia natura liquidatoria. Torna a ottobre 2026 il “Corso abilitante per Gestore della crisi d’impresa, Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore e Attestatore”, SCOPRI IN ANTEMPRIMA IL PROGRAMMA COMPLETO E ISCRIVITI CLICCANDO QUI.

Il caso: concordato minore proposto dopo la cessazione dell’attività

La vicenda traeva origine dall’omologazione di una proposta di concordato minore formulata da due debitori. Il piano aveva contenuto liquidatorio e prevedeva l’apporto di risorse esterne, ritenute idonee ad aumentare la soddisfazione dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Uno dei debitori era stato titolare di una ditta individuale già cancellata dal registro delle imprese.


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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito


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Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.

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La creditrice opponente contestava l’ammissibilità della procedura, deducendo che l’art. 33, comma 4, CCII precludeva l’accesso al concordato minore all’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Il Tribunale omologava comunque la proposta e la Corte d’appello respingeva il reclamo, ritenendo che il divieto riguardasse soltanto il concordato minore in continuità, non anche quello liquidatorio.

La Corte territoriale riteneva inoltre superabile l’opposizione della creditrice, valorizzando la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in considerazione del valore di realizzo dell’immobile oggetto di procedura esecutiva e dell’importo complessivamente offerto dai debitori.

Il dato letterale dell’art. 33, comma 4, CCII

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisiva la formulazione dell’art. 33, comma 4, CCII. La disposizione stabilisce che la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

Secondo la Corte, il dato testuale non consente distinzioni né in relazione alla tipologia di concordato, in continuità o liquidatorio, né in relazione alla natura soggettiva dell’imprenditore, individuale o collettivo. La domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato è quindi inammissibile in ogni caso.

La Corte ha richiamato il criterio letterale di interpretazione della legge, ricordando che, quando il significato della norma è chiaro e univoco, non è consentito all’interprete correggerne la portata precettiva mediante letture sistematiche o teleologiche non imposte dal testo.


La continuità con gli orientamenti sul concordato preventivo

La Cassazione ha collocato l’art. 33, comma 4, CCII nel solco dell’elaborazione già maturata in tema di concordato preventivo. La giurisprudenza di legittimità aveva infatti escluso l’accesso al concordato per l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, sul presupposto che la cessazione dell’attività e la cancellazione derivano da una scelta imputabile all’imprenditore.

La procedura concordataria, diversamente da quella liquidatoria, tende alla regolazione della crisi dell’impresa. Se l’attività è cessata e l’impresa è stata cancellata, viene meno il bene al cui risanamento lo strumento concordatario è funzionalmente preordinato.

La Corte ha esteso tale impostazione anche al concordato minore, precisando che l’imprenditore che abbia volontariamente cessato l’attività non può utilizzare strumenti finalizzati alla composizione della crisi dell’attività imprenditoriale, incluso, nel nuovo sistema del CCII, il concordato minore.

Concordato minore liquidatorio e liquidazione controllata

La Cassazione ha poi escluso che la possibilità, prevista dall’art. 74, comma 2, CCII, di proporre un concordato minore liquidatorio con apporto di risorse esterne possa incidere sulla legittimazione soggettiva.

L’art. 74 disciplina il contenuto della proposta e le condizioni di ammissibilità dell’apporto esterno, ma non individua i soggetti legittimati ad accedere alla procedura. Tale profilo resta regolato dalle norme precedenti, tra cui l’art. 33, comma 4, CCII.


La Corte ha valorizzato anche l’intervento del d.lgs. n. 136/2024, che ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell’art. 33 CCII, consentendo al debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, di chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine annuale. Questa previsione, secondo la Cassazione, conferma che il legislatore ha individuato nella liquidazione controllata, e non nel concordato minore, lo strumento accessibile all’imprenditore individuale cancellato.

La liquidazione controllata, inoltre, consente al debitore persona fisica di accedere al fresh start attraverso l’esdebitazione, al momento della chiusura della procedura o, se anteriore, decorso il triennio dalla sua apertura. Ciò esclude che l’inammissibilità del concordato minore determini un vuoto di tutela nel sistema del sovraindebitamento.

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La convenienza per i creditori non supera il limite soggettivo

La Cassazione ha infine chiarito che la valutazione di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria non può essere utilizzata per superare il divieto posto dall’art. 33, comma 4, CCII.

Il confronto con l’alternativa liquidatoria rileva quando il debitore sia legittimato ad accedere alla procedura. Non può invece servire a forzare una preclusione soggettiva espressa. Secondo la Corte, la liquidazione controllata ha natura dinamica e può consentire, tramite il liquidatore, l’esercizio di azioni recuperatorie, risarcitorie o di inefficacia, potenzialmente idonee ad aumentare l’attivo distribuibile ai creditori.


Ne deriva che la maggiore convenienza apparente del piano concordatario, valutata in termini statici, non incide sull’inammissibilità della domanda presentata da un imprenditore cancellato.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il reclamo della creditrice, revocando la sentenza di omologazione del concordato minore. Ha inoltre rinviato gli atti al Tribunale competente per i provvedimenti conseguenziali e ha compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, in ragione dell’esistenza di orientamenti di merito difformi e della novità delle prime applicazioni del Codice della crisi in sede di legittimità.

Può quindi ricavarsi il seguente principio:

Ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, è inammissibile la domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese, anche quando si tratti di imprenditore individuale e anche quando la proposta abbia natura liquidatoria. L’art. 74, comma 2, CCII disciplina il contenuto della proposta di concordato minore liquidatorio, ma non deroga ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura, restando ferma, per l’imprenditore individuale cancellato, la possibilità di accedere alla liquidazione controllata nei termini previsti dall’art. 33, comma 1-bis, CCII.




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 Redazione Giuricivile

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