La Commissione europea aggiorna l’elenco dei prodotti, introduce nuove esenzioni e potenzia gli strumenti digitali in vista dell’applicazione del Regolamento sulla deforestazione EUDR.
La Commissione europea ha adottato il 13 luglio 2026 due nuovi provvedimenti per facilitare l’attuazione del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), che entrerà in applicazione a partire dalla fine di dicembre 2026.
Le nuove misure si basano sulla modifica legislativa approvata nel dicembre 2025 e completano il pacchetto di semplificazione presentato dalla Commissione nel maggio 2026. L’obiettivo è offrire maggiore certezza giuridica e operativa alle imprese, agli Stati membri e ai Paesi partner, così da consentire una preparazione più efficace all’applicazione della norma.
Secondo la Commissaria europea per l’Ambiente, la Resilienza idrica e un’Economia circolare competitiva, Jessika Roswall, il pacchetto garantisce la chiarezza e la prevedibilità necessarie affinché tutti gli operatori coinvolti possano farsi trovare pronti all’entrata in vigore dell’EUDR. La Commissione sottolinea inoltre di aver completato il processo di semplificazione concordato con Parlamento europeo e Consiglio, adottando le misure necessarie per assicurare un’applicazione fluida ed efficace della normativa.
Cosa cambia per i prodotti interessati dal Regolamento
Il primo provvedimento adottato è un Atto delegato che aggiorna l’Allegato I del Regolamento, cioè l’elenco dei prodotti soggetti agli obblighi previsti dall’EUDR.
A seguito della consultazione con le parti interessate e della raccolta dei contributi pubblici, vengono esclusi dal campo di applicazione del regolamento:
- pelli grezze, pelli e cuoio bovini;
- pneumatici ricostruiti;
- semi di soia destinati alla semina;
- articoli in gomma vulcanizzata;
- nastri trasportatori e cinghie di trasmissione;
- sedili per aeromobili e veicoli a motore.
Contestualmente vengono invece inclusi:
- il caffè solubile;
- alcuni derivati dell’olio di palma;
- le lingue bovine congelate.
Per consentire alle imprese di adeguarsi, i nuovi prodotti aggiunti all’ambito di applicazione saranno soggetti agli obblighi dell’EUDR soltanto dal 30 dicembre 2027.
La Commissione evidenzia inoltre che l’aggiornamento riguarda esclusivamente i prodotti derivati e non modifica l’elenco delle sette materie prime già disciplinate dal Regolamento.
L’Atto delegato chiarisce inoltre che sono esclusi dal campo di applicazione i campioni e i prodotti utilizzati per analisi, esami e test. Vengono inoltre introdotte specifiche esenzioni per alcune categorie di prodotti, tra cui rifiuti, prodotti usati o di seconda mano, materiali di imballaggio e prodotti impiegati nella fabbricazione di medicinali.
Prima di entrare in vigore, l’Atto delegato sarà ora sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea.
Nuovo Sistema Informativo per le dichiarazioni di due diligence
La Commissione ha adottato anche un Atto di esecuzione che definisce le regole tecniche del Sistema Informativo EUDR, attraverso il quale le imprese presenteranno le dichiarazioni di due diligence e le dichiarazioni semplificate previste dal Regolamento.
Il sistema introduce diverse semplificazioni operative richieste dagli Stati membri e dal settore industriale. Tra le principali novità figurano:
- dichiarazioni semplificate dedicate ai micro e piccoli operatori primari;
- aggiornamento delle specifiche tecniche delle API (Application Programming Interfaces) per facilitare lo scambio automatizzato dei dati.
La Commissione prevede inoltre di introdurre ulteriori funzionalità nel corso dell’estate 2026.
Dopo gli aggiornamenti tecnici, il Sistema Informativo è stato riaperto alla fine di giugno. Nei prossimi mesi la Commissione continuerà a migliorarne il funzionamento, aggiornerà regolarmente la documentazione tecnica e organizzerà sessioni formative rivolte alle imprese a partire dalla fine di luglio.
Le misure adottate completano il pacchetto di semplificazione
Le misure adottate il 13 luglio completano il pacchetto di semplificazione presentato dalla Commissione nel maggio 2026, che comprende anche una Guida aggiornata all’applicazione del Regolamento e un nuovo documento di Domande frequenti (FAQ).
La Guida, inizialmente disponibile soltanto in lingua inglese, è stata ora adottata ufficialmente in tutte le lingue dell’Unione europea.
Secondo la Commissione, insieme alla modifica legislativa approvata nel dicembre 2025, queste iniziative aumentano la certezza giuridica e la prevedibilità sia per le imprese sia per le autorità competenti, favorendo un’applicazione efficace della normativa.
Le date da ricordare
Il calendario di applicazione dell’EUDR resta confermato:
- 30 dicembre 2026: applicazione ai grandi e medi operatori e ai micro e piccoli operatori già soggetti al Regolamento UE sul legname.
- 30 giugno 2027: applicazione agli altri micro e piccoli operatori.
Per i nuovi prodotti inseriti nell’Allegato I, invece, gli obblighi scatteranno dal 30 dicembre 2027.
L’obiettivo del Regolamento
Il regolamento UE sulla deforestazione mira a garantire che i prodotti immessi sul mercato europeo o esportati dall’Unione non contribuiscano alla deforestazione o al degrado delle foreste.
La normativa riguarda sette materie prime considerate a rischio di deforestazione:
- bovini;
- cacao;
- caffè;
- olio di palma;
- gomma;
- soia;
- legno.
Sono inoltre interessati numerosi prodotti derivati da queste materie prime.
Le imprese che commercializzano tali prodotti nell’Unione europea o li esportano devono dimostrare, attraverso la procedura di due diligence, che essi sono privi di legami con la deforestazione e che sono stati prodotti nel rispetto della legislazione vigente nel Paese di origine.
La Commissione, infine, rende noto in un comunicato che, pur non essendo ancora pienamente applicabile, il regolamento ha già prodotto effetti positivi sia nel settore pubblico sia in quello privato, aumentando la trasparenza delle filiere e creando nuove opportunità di mercato per i prodotti certificati come “deforestation-free”.
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Maria Giovanna Lahoz
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