ESPR e divieto di distruzione dell’invenduto: cosa cambia dal 19 luglio


Il 19 luglio 2026 entra in vigore il divieto di distruzione dei prodotti invenduti nel settore fashion, uno dei primi obblighi concreti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1781, noto come Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).

Si tratta del primo intervento dell’ESPR che incide direttamente sulla fase finale del ciclo di vita del prodotto, imponendo alle aziende di ripensare la gestione degli stock non commercializzati. Il legislatore europeo interviene quindi “a valle” della filiera, sul destino del prodotto già realizzato, per poi guidare progressivamente le imprese verso una trasformazione più ampia dei processi produttivi, dalla progettazione alla scelta dei materiali, fino alla tracciabilità e alla circolarità del prodotto.

L’obiettivo dell’Unione Europea è superare il modello lineare produzione-consumo-smaltimento, favorendo prodotti più durevoli, riparabili, riutilizzabili e facilmente riciclabili.


Il regolamento ESPR stabilisce un nuovo quadro normativo europeo per introdurre requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili ai prodotti commercializzati nell’Unione Europea.

L’ESPR prevede un divieto sulla distruzione dei prodotti del settore fashion e l’adozione di atti delegati
per definire requisiti specifici di prestazione e obblighi di informazione relativi a durabilità, riparabilità,
efficienza delle risorse, contenuto riciclato e tracciabilità, nonché l’introduzione del passaporto digitale
del prodotto
(DPP).

Gli obblighi previsti dall’ESPR riguardano gli operatori economici coinvolti nelle filiere dei prodotti interessati, tra cui fabbricanti, importatori, distributori, mandatari, fornitori di servizi collegati ai prodotti.

Il regolamento si applica in linea generale ai prodotti fisici immessi sul mercato dell’Unione Europea, salvo alcune categorie escluse espressamente, come alimenti, mangimi, medicinali, piante, animali e microrganismi vivi, prodotti di origine biologica non trasformati.

L’applicazione concreta degli obblighi varierà in funzione delle categorie di prodotto individuate dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea.


L’ESPR introduce diversi obblighi destinati a modificare il modo in cui i prodotti vengono progettati, commercializzati e gestiti lungo il loro ciclo di vita.

Il cuore del regolamento è rappresentato dai nuovi requisiti di ecodesign, che riguarderanni: durabilità del prodotto, riparabilità, possibilità di riutilizzo, riciclabilità, efficienza nell’utilizzo delle risorse, riduzione delle emissioni, utilizzo di materiali riciclati, limitazione dell’impatto ambientale complessivo.

Le aziende dovranno quindi integrare criteri di sostenibilità già nella fase progettuale, prima ancora dell’immissione sul mercato, modificando processi, materiali e modelli produttivi.

L’ESPR introduce obblighi di comunicazione più strutturati e dettagliati sulle caratteristiche ambientali dei prodotti.

Le informazioni riguarderanno: parametri di sostenibilità (durabilità, riparabilità, composizione, impronta ambientale, ecc.), manutenzione, modalità di smontaggio e possibilità di ricilo.


L’obiettivo è aumentare la trasparenza verso consumatori, operatori economici e autorità di controllo.

Uno degli strumenti più rilevanti ed innovativi introdotti dall’ESPR è il Passaporto Digitale di Prodotto (DPP).

Per i prodotti soggetti ai requisiti di ecodesign previsti dal Regolamento, il DPP raccoglierà informazioni relative alla sostenibilità del bene, consentendo di tracciare dati lungo la catena del valore. Si tratta dell’infrastruttura digitale alla base della tracciabilità e della compliance di prodotto.

Il passaporto digitale potrà contenere informazioni su: materiali utilizzati, caratteristiche ambientali, istruzioni per manutenzione e riparazione, gestione del fine vita, riciclabilità.

Tra le misure più immediate introdotte dal regolamento vi è il divieto di distruzione dei prodotti invenduti del settore fashion, che entrerà in vigore il 19 luglio 2026.


La norma vieta agli operatori economici di:

  • distruggere prodotti invenduti;
  • ricorrere allo smaltimento finale degli stessi senza adeguata motivazione.

L’obiettivo è ridurre lo spreco di risorse associato alla produzione di beni che, pur non essendo stati venduti, possono ancora essere destinati a forme alternative di gestione, come: riutilizzo, redistribuzione, ricondizionamento, riciclo.

Il divieto rappresenta quindi un cambio di paradigma: il prodotto invenduto non viene più considerato un semplice rifiuto o un costo da eliminare, ma una risorsa da gestire secondo criteri di economia circolare.

Il divieto riguarda principalmente il settore dell’abbigliamento, degli accessori e delle calzature. Sono inclusi:

Indumenti e accessori di abbigliamento, quali


  • articoli in cuoio o pelle naturale o ricostituita;
  • indumenti e accessori a maglia o all’uncinetto;
  • altri indumenti e accessori tessili;
  • cappelli, copricapo e altre acconciature;
  • retine per capelli.

Rientrano nel divieto anche diverse categorie di calzature, tra cui:

  • calzature impermeabili;
  • calzature con tomaia in gomma o plastica;
  • calzature con tomaia in cuoio;
  • calzature con tomaia tessile.

Oltre al divieto di distruzione, l’ESPR introduce anche obblighi di trasparenza e comunicazione sulla gestione degli stock invenduti. Le aziende interessate dovranno fornire informazioni relative alla gestione dei prodotti non venduti, rendendo più tracciabile il destino degli articoli rimasti in magazzino.

Questo comporta la necessità di implementare procedure interne per monitorare quantità di prodotti invenduti, motivazioni della mancata vendita, modalità di gestione adottate, eventuali operazioni di riutilizzo, riciclo o recupero.

Il divieto di distruzione degli invenduti rappresenta solo il primo tassello operativo del regolamento.

Gli altri obblighi saranno introdotti progressivamente attraverso specifici atti delegati, secondo il piano di lavoro ESPR 2025-2030.


Le categorie considerate prioritarie includono:

  • ferro e acciaio: 2026;
  • alluminio, tessili e abbigliamento, pneumatici: 2027;
  • mobili: 2028;
  • materassi: 2029.

Le aziende dovranno quindi prepararsi a un percorso graduale di adeguamento che coinvolgerà non solo la gestione del prodotto finito, ma l’intera catena del valore: progettazione, approvvigionamento, produzione, distribuzione e fine vita. Il ciclo di vita del prodotto non termina infatti con la vendita, ma continua attraverso la gestione del suo utilizzo, recupero e possibile reimmissione nella filiera.

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 Valentina Carella

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